Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2411 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 13/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6632-2011 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA GIUNONE

REGINA 1, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO BARLA giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2010 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,

depositata il 21/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CARLEVARO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto

l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

R.A., consulente in materia di organizzazione aziendale, propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento relativa ad IRAP per l’anno di imposta 2003.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Con i due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi – si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente poichè la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, non era stata impugnata per vizi propri, avendo il contribuente sostenuto solo difetto del presupposto impositivo.

3. Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha chiarito con ferma giurisprudenza, la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, può essere impugnata, D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 19, non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poichè essa non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante (Cass. civ., sez. trib., 22-01-2014, n. 1263; nello stesso senso, Cass. civ., sez. trib., 12-06-2015, n. 12288; Cass., civ., sez. trib., 01-04-2016, n. 6335.).

4. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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