Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2411 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 31/10/2018, dep. 29/01/2019), n.2411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15825-2012 proposto da:

NATURA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato RANIERO VALLE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SPECIALE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PESARO URBINO in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2011 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 15/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2018 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

A seguito della decisione n. 2003/193/CE del 5.6.2002, con cui la Commissione Europea dichiarava aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, il regime di esenzione triennale dall’imposta sul reddito, fruito dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali, e ne imponeva il recupero, l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Urbino, emetteva nei confronti della società Natura srl avviso di accertamento per recuperare le imposte non corrisposte nell’anno 1997.

La CTP annullava l’avviso, mentre la CTR accoglieva l’appello dell’ufficio.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre a questa Corte il contribuente sulla base di quattro motivi.

L’ufficio si è costituito con controricorso.

Il contribuente ha depositato memoria datata 15.10.2018.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma, nn. 1, 3 e 4, in relazione al passaggio in giudicato della sentenza per effetto della formazione del giudicato interno in merito all’omessa impugnazione della parte motiva della sentenza, con cui è stata dichiarata la decadenza dal potere di accertamento, nonchè vizio della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.

La CTP infatti aveva, tra l’altro, rilevato la decadenza dell’ufficio dal potere impositivo per l’anno in questione, e tale affermazione, che costituiva autonoma ratio decidendi, non era stata contestata specificamente dall’ufficio nell’atto di appello, determinando così il formarsi del giudicato. La CTR ha ritenuto, senza specifica impugnazione dell’ufficio sul punto, infondata tale conclusione, andando così oltre la domanda di parte.

Il motivo è infondato.

L’ufficio evidenzia che nell’atto di appello ha richiamato, anche ai fini di contestare la decadenza dichiarata dalla CTP, la ordinanza della Corte Costituzionale n. 36 del 2009 che proprio sulla questione della applicazione “retroattiva” degli accertamenti emessi per il recupero ha dichiarato la questione infondata. Con ciò ha dimostrato di avere di fatto impugnato la questione della decadenza dal potere impositivo, atteso che la questione affrontata dalla Corte Costituzionale riguardava proprio la legittimità delle norme che consentono il recupero anche a distanza di tempo degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi. Si può ritenere, quindi, che tale specifica “ratio decidendi” sia stata impugnata, e deve quindi ritenersi che la CTR si sia soffermata su di essa su impulso di parte.

Non si ritiene, pertanto, che si sia formato giudicato interno perchè la questione è stata dedotta e discussa.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’inammissibilità dell’appello per decorrenza dei termini perentori entro cui proporre ricorso, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51 e 47-bis.

Il contribuente aveva infatti eccepito davanti alla CTR la tardività dell’appello dell’ufficio, in quanto ad esso non si applica la sospensione feriale dei termini, e la CTR non si è pronunciata al riguardo.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, affrontando la questione (sez. 5, n. 10880 del 2015) ha avuto modo di affermare il principio, che il Collegio condivide e intende perciò ribadire, secondo il quale una interpretazione del citato art. 47-bis rispettosa della ratio legis e delle esigenze sistematiche porta a ritenere che “le controversie relative agli atti di cui al comma 1”, richiamate nei commi 4 (che qui particolarmente interessa, in quanto stabilisce, nel terzo periodo, l’inapplicabilità della disciplina sulla sospensione feriale dei termini), 5, 6 e 7, non sono – genericamente – quelle in cui si discute del recupero di un aiuto di Stato, ma – unicamente – quelle, di tal genere, nel corso delle quali sia stata dal contribuente chiesta ed ottenuta la sospensione dell’atto impugnato, emesso, appunto, in esecuzione di una decisione di recupero. L’art. 47-bis, infatti, è stato introdotto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, dal D.L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 2, comma 1 (convertito nella L. 6 giugno 2008, n. 101), e tale introduzione è avvenuta nel capo secondo, intitolato ai procedimenti cautelare e conciliativo, del titolo secondo del detto decreto legislativo, e riguarda testualmente le sole ipotesi in cui “sia chiesta in via cautelare la sospensione dell’esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999”; sospensione subordinata alle concorrenti condizioni della sussistenza di un “pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile” e di “gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore” (comma 1). Inoltre, il comma 4 riguarda proprio il caso della “pronuncia dell’ordinanza di sospensione”; fissa alla stessa un breve termine di efficacia (prorogabile per una sola volta), stabilendo i rapporti col giudizio di merito; e, proprio in relazione a quel termine di efficacia, prevede la regola della inapplicabilità della sospensione feriale, non diversamente da quanto avviene, per tutti i procedimenti cautelari, in virtù del R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (ordinamento giudiziario), richiamato dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 (sulla sospensione feriale). La disposizione invocata, in definitiva, così come le altre dettate nei commi successivi dello stesso art. 47 bis in esame, risponde ad una funzione acceleratoria che trova la sua spiegazione (e il suo limite applicativo) soltanto con riferimento alle ipotesi di concessione della sospensione dell’esecuzione dell’atto di recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione europea (Cass. n. 26285 del 2010, in motivazione; cfr. anche, sull’obbligo, a pena di nullità, di lettura del dispositivo in udienza, Cass. n. 6534 del 2012).

Ora, dalla memoria depositata dal contribuente emerge che nel presente giudizio era intervenuto il provvedimento cautelare di sospensione; l’avviso di accertamento, infatti, era stato sospeso.

L’art. 47-bis, comma 7, recita:

In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.

Nel comma 4 si afferma che “non si applica la sospensione feriale”.

Ciò significa, tuttavia, soltanto che il processo può essere trattato anche nel periodo di sospensione feriale, ma non che il termine per proporre l’appello non sia soggetto alla suddetta sospensione. Questo si può anche desumere che dal comma 7 da cui emerge che la proposizione dell’appello è soggetta al regime ordinario.

In memoria, inoltre, il contribuente introduce la questione della inammissibilità dell’appello per tardiva costituzione, prevedendo la norma suddetta il dimezzamento dei termini, mentre nel caso di specie la costituzione sarebbe avvenuta secondo i termini ordinari.

Risulta, infatti, in atti, e cioè dallo stesso ricorso e dalla sentenza della CTR, che la sentenza della CTP è stata depositata il 6.7.2009, che l’appello è stato notificato il 6.10.2009 e che la costituzione in appello con il deposito è avvenuta il 29.10.2009; con l’applicazione del termine ridotto di 15 giorni sarebbe, invece, dovuta avvenire entro il 21.10.2009.

A questo proposito, tuttavia, occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte su tale specifica questione (Sez. 5, n. 23797 del 2016), secondo la quale la incondizionata applicazione di tale norma, che – come detto – ha la chiara finalità acceleratoria del procedimento, anche al caso in cui sia l’amministrazione a impugnare la sentenza di primo grado comporterebbe l’esito paradossale di aggravare, anzichè agevolare, la posizione della stessa e di fatto ostacolare l’obiettivo che la norma invece tendeva a favorire.

Queste considerazioni sull’interpretazione della normativa assorbono la parte di motivo dedotta come insufficiente motivazione, dovendosi ritenere che – essendo infondata nel merito – questo aspetto sia stato implicitamente rigettato dalla CTR.

Con il terzo motivo deduce illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 nella parte in cui i giudici si sono pronunciati oltre le eccezioni sollevate.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’omessa valutazione della corretta impostazione contabile adottata dalla società e (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) all’omesso esame di documenti determinanti e fondamentali ai fini della decisione della controversia.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, attesa la comune tematica afferente al fatto che la CTR non si sarebbe pronunciata su quanto addotto dalla parte per dimostrare la illegittimità della ripresa fiscale operata dall’ufficio, alla luce delle operazioni concrete posta in essere dalla società, la cui giustificazione doveva essere valutata attraverso l’applicazione di principi contabili-fiscali, ed alla luce dei documenti prodotti.

Il quarto motivo è fondato.

Innanzi tutto, lo stesso appare più qualificabile come relativo al vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come del resto espressamente affermato nella parte esplicativa del motivo, che come relativo al vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, come è rubricato. Con esso, infatti, il contribuente si duole in sostanza della carente motivazione della CTR sulla correttezza della ripresa contabile, lamentando che i documenti prodotti non sono stati esaminati.

Ora, il contribuente ha, infatti, dimostrato di avere dedotto in appello la questione secondo cui, ai fini della determinazione del reddito, si doveva tenere conto del complesso della sua contabilità, e quindi anche dei costi sostenuti, mentre la sentenza della CTR si è pronunciata in merito a ciò con una motivazione assai stringata, che si limita a richiamare una circolare dell’Agenzia delle Entrate, senza che da essa emerga in maniera chiara come possa costituire una risposta a quanto la parte ha indicato di avere dedotto fin dai gradi precedenti.

In accoglimento di questo motivo, che comporta l’assorbimento del terzo, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio del procedimento alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.

PQM

Accoglie il quarto motivo, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.

Rigetta il primo e secondo motivo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA