Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2411 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2411 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 7770-2008 proposto da:
ANGIOI

FEDERICA

NGRFRC51R68G191A,

elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato LONGHEU GIUSEPPE con studio in MACOMER,
VIA ABECHI LUSERNA 10 giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2158

contro

RAS S.P.A., FRASSU GIACOMO, FRASSU PINUCCIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 649/2007 del TRIBUNALE di

Data pubblicazione: 04/02/2014

NUORO, depositata il 16/10/2007, R.G.N. 291/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità del ricorso;

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Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/10/2007 il Tribunale di Nuoro, in
parziale riforma della pronunzia G. di P. Nuoro 24/4/2003,
rigettava la domanda di maggior danno rispetto a quanto versato
dalla società R.A.S. s.p.a., compagnia assicuratrice per la

condotta dalla sig. Pinuccia Frassu, a tacitazione dei danni
subiti dalla sig. Federica Angioi all’esito del sinistro
stradale avvenuto il 1 ° /6/1999 in Nuoro.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
Angioi propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi,
illustrati da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con entrambi i motivi la ricorrente denunzia omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi
della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 5,
c.p.c.
I motivi sono inammissibili, in applicazione degli artt.
366, l ° co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.
I motivi non recano affatto la prescritta “chiara
indicazione” -secondo lo schema e nei termini delineati da
questa Corte- delle relative “ragioni”, inammissibilmente
rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica della
medesima, con interpretazione che si risolverebbe
nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass.

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r.c.a. dell’autovettura di proprietà del sig. Giacomo Frassu e

Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n.
7258).
La norma di cui all’art. 366

bis

c.p.c. è d’altro canto

insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto e il momento di sintesi possano, e

a fortiori

giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe
nell’abrogazione tacita della norma in questione ( v. Cass. Sez.
Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ).
Tanto più che nel caso i motivi del ricorso risultano
formulati in violazione del requisito richiesto ex art. 366, 1 0
co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e
documenti del giudizio di merito [ es., all’<>, alla comparsa di costituzione e
risposta in 1 0 grado della controparte R.A.S. s.p.a., alla
effettuata produzione documentale e alla esperita C.T.U., alla
sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello,
all’offerta banco iudicis formulata all’udienza dell’11/4/2004 ]
limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso
ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni
necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento
alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al
fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta

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debbano, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo,

collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte,
rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di
legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n.
15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali

19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua essa non deduce le formulate censure in modo
da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del
solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di
adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass.,
20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass.,
2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non
è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la
Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito
(v. Cass.,

24/3/2003, n. 3158; Cass.,

25/8/2003, n. 12444;

Cass., 1 0 /2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere
questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le
argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la

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indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( cfr. Cass.,

pronunzia impugnata ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ), le stesse
finendo invero per inammissibilmente sostanziarsi nella tesi
difensiva della parte.
Né può d’altro canto al riguardo in qualche modo
valorizzarsi il quesito di diritto formulato in calce al

360, l ° co. n. 3, c.p.c. senza che risulti invero articolato il
corrispondente motivo né indicata la norma la cui violazione o
falsa applicazione si intende nel caso denunziare.
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di
inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella
specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del
2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto
attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, 20/11/2013

ricorso, ove si prospetta una denunzia di violazione ex art.

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