Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2411 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2021, (ud. 22/07/2020, dep. 03/02/2021), n.2411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18196-2014 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE FULCERI

PAOLUCCI DE CALBOLI 5, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

FILIPPUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE CORSO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dell’avvocato FURCI ALESSANDRO;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE – AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 131/2014 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ.

DIST. di SIRACUSA, depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 131/16/14

depositata il 13.1.2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 luglio 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.E., libero professionista esercente l’attività di avvocato, proponeva distinti ricorsi avverso avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 per Irpef (comprese addizionali), Irap ed Iva, scaturenti da indagini finanziarie condotte dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51; con i predetti atti venivano accertati maggiori imponibili che davano luogo alla riliquidazione – con determinazione di maggiori importi – delle imposte summenzionate, oltre sanzioni come per legge.

Per resistere al ricorso si costituivano in giudizio sia l’Agenzia delle Entrate che Serit Sicilia spa, quale agente per la riscossione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa – previa riunione dei due giudizi – pronunciava sentenza con cui accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo, solo per l’anno 2006, il maggior reddito accertato sul rilievo che sarebbe risultato che un bonifico di Euro 210.000,00 effettuato da Fondiaria-Sai avrebbe avuto ad oggetto un risarcimento danni da sinistro stradale mortale con beneficiari gli eredi del soggetto deceduto.

Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente, che insisteva per l’accoglimento integrale del ricorso per essere lo stesso fondato su documentazione – versata in atti – completa, analitica e formalmente corretta al fine della tracciabilità delle movimentazioni finanziarie intervenute nei c/c bancari.

Per chiedere il rigetto dell’appello si costituivano sia l’Agenzia delle Entrate che Riscossione Sicilia spa (succeduta a Serit Sicilia spa); la prima svolgeva anche appello incidentale avente ad oggetto il capo della sentenza che aveva ridotto il maggior reddito accertato sulla base del bonifico della compagnia assicuratrice summenzionato.

Con la sentenza impugnata con l’odierno ricorso, la CTR rigettava l’appello principale e accoglieva parzialmente l’appello incidentale.

Per la cassazione della predetta sentenza il M. propone ricorso affidato a un motivo.

Resiste con controricorso Riscossione Sicilia spa e si costituisce – al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 – l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Preliminarmente va esaminata l’eccezione con cui l’agente della riscossione ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva; l’eccezione va rigettata in quanto – come è pacifico in atti – il giudizio concerne anche le cartelle di pagamento notificate al contribuente in corso di causa.

– Si può ora esaminare il ricorso.

– Il motivo al quale il contribuente affida il ricorso reca: “Omesso ed insufficiente esame su punti decisivi della causa in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”;

– Il ricorso è inammissibile sotto diversi aspetti.

– Innanzi tutto, il vizio denunciato è disciplinato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella attuale vigente formulazione, che contempla solo il controllo circa l’esistenza e la intrinseca coerenza della motivazione, non ravvisabili nella fattispecie.

– In secondo luogo la doglianza difetta della necessaria autosufficienza laddove richiama la documentazione versata e le argomentazioni esposte nella comparsa conclusionale.

– Infine il contribuente è risultato soccombente in entrambi i gradi di merito; ricorrendo siffatta ipotesi, contemplata dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, e applicabile nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto il contribuente per scongiurare la inammissibilità del motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 – indicare le ragioni poste a base, rispettivamente, della sentenza di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse; il che nella specie non si è verificato.

– Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; quanto alle spese nulla va disposto con riguardo al rapporto con Agenzia delle Entrate, costituitasi solo al fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione; quanto alle spese relative al rapporto con Riscossione Sicilia spa, sussistono giusti motivi di compensazione, in quanto quest’ultima si è limitata ad eccepire il difetto di legittimazione passiva, eccezione disattesa dal collegio.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.

I sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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