Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2411 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A., con domicilio eletto in Roma, via Giulia da

Colloredo n. 46/48, presso l’avv. De Paola Gabriele che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTERO DELLA ECONOMIA E

DELLE FINANZE, in persona, rispettivamente, del Presidente del

Consiglio e del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi, per

legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di

questa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

per la cassazione del decreto della corte d’appello di Venezia rep.

992 depositato il 14 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.A. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che, liquidando Euro 2.550 per anni cinque e mesi uno di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei conti a far tempo dal 10.1.1998 e definito in data 14.3.2006.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Giova osservare, in proposito, che alla data di presentazione della domanda (2006) la legittimazione passiva, per i procedimenti ex Lege n. 89 del 2001 in cui il giudizio presupposto si era svolto avanti la Corte dei Conti, apparteneva in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per espressa previsione della L. n. 89 del 2001, art. 3 e che la modifica intervenuta con la legge n. 296/2006 (cd. Finanziaria 2007) che invece ha attribuito la legittimazione al solo Ministero dell’Economia e delle Finanze si applica, per puntuale dettato normativo (art. 1, comma 1225), ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della legge citata. Si configura pertanto l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, posto che tale ente, che non era parte nel giudizio di primo grado, è legittimato per i giudizi de quibus a far tempo dalla data indicata e nessuna successione si verifica nel diritto controverso per i procedimenti anteriori per i quali permane a pieno titolo la esclusiva legittimazione della Presidenza del Consiglio.

Con i due motivi di ricorso, che per la loro complementarietà possono essere esaminati congiuntamente, si censura l’impugnata decisione in relazione alla liquidazione dell’indennità, operata sulla base di Euro 500 in ragione d’anno. I motivi sono manifestamente fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da P.R.1 e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra euro 1.000 ed euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla posta in gioco e al carattere collettivo del ricorso.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a _ 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere condannata al pagamento di Euro 4.335 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni cinque e mesi uno di irragionevole ritardo quale determinato dal giudice del merito.

Le spese della fase di merito seguono la soccombenza, così come quelle del giudizio di legittimità da liquidarsi a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri mentre possono essere compensare quella tra i ricorrenti e il Ministero che si è difeso nel merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dichiara inammissibile quello nei confronti del ministero dell’Economia e delle Finanze; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di Euro 4.335, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873, di cui Euro 378 per diritti, Euro 445 per onorari e Euro 50 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario; compensa le spese nel rapporto tra ricorrente e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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