Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24109 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 27/09/2019), n.24109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8457-2018 proposto da:

A.S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA DIROMA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3352/2017 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato

l’08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – A.S.R. propone ricorso per sei mezzi, preceduti da tre questioni di costituzionalità, nei confronti del Ministero degli interni, contro il decreto dell’8 febbraio 2018 con cui il Tribunale di Trieste ha respinto la sua opposizione avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso solleva tre questioni di costituzionalità concernenti il D.L. n. 13 del 2017 (la prima ha ad oggetto l’insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, la seconda la previsione del rito camerale per le controversie in materia di protezione internazionale, la terza la disciplina del patrocinio a spese dello Stato) e spiega sei motivi:

i) erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, attesa l’indisponibilità della documentazione relativa alla procedura amministrativa;

ii) erronea o falsa applicazione del comma 9 stessa disposizione, per mancata acquisizione di informazioni sul paese di origine del richiedente;

iii) erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per mancata osservanza dei parametri normativi concernenti la valutazione di credibilità del richiedente;

iv) erronea o falsa applicazione dello stesso D.Lgs., artt. 3 e 14, ancora una volta per avere il giudice ritenuto inverosimile racconto del ricorrente;

v) violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e art. 9, per avere il giudice di merito offerto una lettura meramente parziale e pretestuosa del rapporto EASO sul Pakistan;

vi) violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e all’art. 19 Cost., comma 1, art. 10 Cost., comma 3, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, alla Dir. comunitaria n. 115 del 2008, art. 6, par. 4, lamentando il diniego della protezione umanitaria.

Ritenuto che:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – Quanto alle questioni di costituzionalità, il ricorso manca totalmente di illustrare quale sarebbe la rilevanza delle norme richiamate nel concreto dipanarsi del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

Inoltre le prime due questioni sono già state ritenute manifestamente infondate (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

Quanto alla terza, essa mira ad ottenere la dichiarazione di incostituzionalità del citato art. 35 bis, comma 17, secondo cui: “Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 32, comma 1, lett. b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82 le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto D., art. 74, comma 2”.

Secondo il ricorrente la norma confliggerebbe con gli artt. 3 e 24 Cost..

Ora, alla lettura del ricorso, non si sa neppure se nel caso di specie il Tribunale abbia o non abbia ritenuto le pretese del ricorrente manifestamente infondate (nell’ultima pag. del decreto si dà atto del seguito di “decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio statale con separato provvedimento”), sicchè, come si premetteva, la questione non risulta rilevante.

Dopodichè, quanto all’art. 3, il ricorso dimentica di spiegare quale sarebbe il tertium comparationis tale da determinare la violazione del principio di uguaglianza.

Quanto all’art. 24, ed ipotizzando che il ricorrente abbia inteso riferirsi al suo comma 3, l’infondatezza della questione è del tutto manifesta: l’ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non è affatto detto, sul piano del precetto costituzionale, che debba assicurare i mezzi per formulare domande manifestamente infondate, sicchè deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede, del tutto ragionevolmente, stabilire se la manifesta infondatezza vi sia oppure no.

5.2. – Per il resto, il ricorso è un paradigmatico esempio di inammissibilità:

i) il primo motivo lamenta la mancata acquisizione della documentazione relativa alla procedura amministrativa, del cui rilievo per i fini della decisione nulla si sa, tanto che lo stesso ricorrente si limita soltanto ad ipotizzare che “potrebbe trattarsi di un documento decisivo”;

ii) il secondo motivo lamenta la mancata acquisizione di informazioni sul paese di origine del ricorrente, motivo che si rivela incomprensibile prima ancora di leggere il decreto impugnato, visto che il quinto motivo addebita al giudice di merito una lettura parziale e pretestuosa del rapporto EASO 2017, che dunque era stato acquisito; ed infatti di tale acquisizione si dà espressamente atto a pag. 5 del decreto impugnato; ed alla precedente pag. 4 si richiamano ulteriori fonti informative dalle quali emerge, nella zona di interesse, una situazione di pacifica convivenza tra le comunità musulmane sciite e sunnite, circostanza del massimo rilievo, dal momento che il ricorrente ha costruito la narrazione del suo necessitato espatrio a partire dalla sua conversione dall’una all’altra religione, che lo avrebbe esposto a minacce di morte;

iii) il terzo motivo non ha nessuna pertinenza concreta col provvedimento impugnato: vi si dice genericamente che il Tribunale avrebbe espresso “unicamente un giudizio personale, soggettivo ed arbitrario” nella valutazione delle dichiarazioni del ricorrente, ma non si dice nè quale sarebbe stato questo giudizio, nè tantomeno perchè esso sarebbe da considerare soggettivo ed arbitrario;

iv) il quarto motivo addebita nuovamente al Tribunale di aver ritenuto inverosimile la sua narrazione, e si prolunga da pag. 22 a pag. 31 sull’esposizione di principi generali in ordine al c.d. dovere di cooperazione istruttoria, che non risultano avere nulla a che vedere con lo specifico contenuto del provvedimento impugnato, ancora una volta non preso in considerazione;

v) il quinto motivo si duole della lettura data dal Tribunale al rapporto EASO 2017 sul Pakistan, e ciò fa sia dal versante della violazione di legge, sia dal versante della violazione contemplata dall’attuale art. 360 c.p.c., n. 5; ora, la violazione di legge non è richiamata a proposito, giacchè il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, impone al giudice di valutare “tutti i fitti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento dell’adozione”, cosa che il giudice ha fatto, esaminando il menzionato rapporto, sicchè la violazione di legge è fuori discussione; ciò detto, la valutazione del rapporto è devoluta in esclusiva al giudice di merito ed esula dal controllo di legittimità, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui all’art. 5 dell’art. 360, ossia l’omessa considerazione di uno specifico fatto storico decisivo e controverso, è sempre che la motivazione addotta dal giudice superi la soglia del “minimo costituzionale”; ma ciò che qui viene in discussione non è nè l’omessa considerazione di fatti, nè la violazione della detta soglia, bensì la valutazione che il Tribunale ha fatto del rapporto, nel quale avrebbe dato, sostiene il ricorrente, “una lettura meramente parziale e pretestuosa”, valutazione viceversa eccedente la soglia del “minimo costituzionale” come tale qui non sindacabile;

vi) il sesto motivo addebita al Tribunale il diniego di riconoscimento della protezione umanitaria; nel corpo del motivo viene richiamata la sentenza numero 4455 del 2018 di questa Corte, ma non è neppure accennato in che cosa consisterebbe l’integrazione del richiedente in Italia; si dice poi che il ricorrente avrebbe “dimostrato documentalmente la sua conversione allo sciismo”, con ciò dimenticando per un verso che il giudice di merito ha ritenuto non credibile la stereotipata narrazione del ricorrente e, per altro verso, che ha evidenziato la pacifica convivenza nel paese di origine tra sunniti e sciiti.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00, oltre le spese prenotate a debito, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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