Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24109 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 19/04/2017, dep.13/10/2017),  n. 24109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Q.G., elettivamente domiciliata in Roma, viale del

Vignola n. 5, presso l’avv. Livia Ranuzzi, rappresentata e difesa

dall’avv. Luigi Quercia, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 56/14/10, depositata il 19 maggio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

aprile 2017 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale dott. Fuzio

Riccardo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Q.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto l’appello dell’Ufficio e ritenuta la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente per IRPEF dell’anno 2000.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, col quale è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 (applicabile al giudizio di appello ai sensi dell’art. 61 medesimo D.Lgs.), con conseguente nullità del procedimento e della sentenza impugnata, per non essere stata data alla ricorrente comunicazione della data di trattazione della controversia, è fondato, con assorbimento di ogni altra censura.

Premesso che dall’esame del fascicolo del processo di merito risulta che effettivamente non vi è prova dell’invio della detta comunicazione all’allora appellata, costituita in giudizio, ne deriva, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, adempiendo tale atto ad una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la sua omissione determina la nullità della decisione della commissione tributaria (tra le più recenti, Cass. nn. 11487 del 2013, 1786 del 2016).

2. Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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