Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24108 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 28/11/2016), n.24108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26412-2013 proposto da:

GREEN S.R.L., ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA UBALDINI DUGATO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO ((OMISSIS)), in persona del Dirigente Generale

Direttore della Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato

GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LORELLA FRASCONA’ giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 932/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

2/7/2013, depositata il 9/9/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/9/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO difensore del controricorrente

(I.N.A.I.L.) che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato ESTER SCIPLINO difensore del controricorrente

(I.N.P.S.) che si riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex arti. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata:

La Corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata il 9 settembre 2013, in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, così provvedeva: 1) respingeva l’opposizione proposta dalla Green s.r.l. avverso la cartella esattoriale per contributi I.N.P.S. n. (OMISSIS) e, dato atto dell’intervenuto pagamento da parte della società in favore dell’I.N.P.S. della somma di Euro 16.000,00 a titolo di contributi, confermava fino a concorrenza detta cartella; 2) respingeva l’opposizione proposta dalla Green s.r.l. avverso la cartella esattoriale per premi I.N.A.I.L. n. (OMISSIS). Riteneva la Corte territoriale che, a fronte di pretese fondate sul disconoscimento della natura di rapporto di lavoro autonomo svolta da C.L. (marito della legale rappresentante della società) nel periodo dal 2000 al 2005 e di un verbale di conciliazione in data 4/3/2006 con il quale la società aveva riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato del C. con la qualifica di quadro (non dirigente), potesse essere detratta dall’importo preteso dall’I.N.P.S. solo la somma di Euro 16.000,00 già versata a titolo di contributi, mentre non potessero essere detratti dai compensi fatturati le spese gestionali e di trasferta prive di riscontro documentale. Ritenevano i giudici di appello che, proprio per la mancanza di ogni traccia amministrativa e contabile precedente al contenzioso vertente tra le parti, deponente per l’utilizzo da parte del C. di mezzi diversi da quelli aziendali per gli spostamenti e comunque per l’esborso di spese di trasferta, il riconteggio delle retribuzioni (con imputazione dei compensi per il lavoro autonomo e detrazione delle spese gestionali e di trasferta) operato in sede di verbale di conciliazione fosse puramente “fittizio e di comodo”.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società affidando l’impugnazione ad un motivo.

L’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., e resistono con controricorso.

Con l’unico motivo la società denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta che il collegio, con un percorso argomentativo del tutto illogico, sia partito da una premessa corretta (e cioè che la base imponibile non poteva essere l’importo fatturato dal C.), ma abbia erroneamente omesso di operare, così come nel calcolo effettuato dalle parti in sede di verbale di conciliazione, la “nettizzazione” degli importi ed in ogni caso non abbia fornito alcuna motivazione in ordine alla richiesta di rideterminazione dei contributi sulla base dei compensi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è manifestamente in fondato.

I rilievi ruotano innanzitutto intorno al contenuto di un verbale di conciliazione che non è allegato al ricorso per cassazione nè riprodotto quantomeno nelle parti utili a reggere le censure. Non è dato, in particolare, riscontrare se effettivamente in detto verbale fossero state imputate a retribuzione le somme percepite dal C. a titolo di compensi per il lavoro autonomo svolto, al lordo degli importi (detratte le spese di gestione e di trasferta).

Neppure è precisato quando ed in che termini sia stata posta ai giudici di merito la questione della rideterminazione dell’imponibile sulla base della contrattazione collettiva, rispetto alla quale neppure sono forniti i necessari dati identificativi nè comunque elementi per ritenere che una tale rideterminazione, rispetto al fatturato come considerato dalla Corte di appello, avrebbe portato a conclusioni diverse e più favorevoli alla ricorrente.

Va, inoltre, osservato che, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile, in base al comma 3 della medesima norma, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, e dunque dall’11/9/2012, è deducibile solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti; il controllo della motivazione è, così, ora confinato sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, , configurabile solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/14).

Nel caso in esame i fatti controversi da indagare (da non confondersi con la valutazione delle relative prove) sono stati manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale; sicchè neppure potrebbe trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi diversa da quella sostenuta dall’odierna ricorrente.

La Corte territoriale, poi, lungi dal pervenire a conclusioni del tutto illogiche rispetto alla premessa secondo cui “corretta l’affermazione di principio ed in astratto della non automatica trasponibilità quali retribuzioni nette dei compensi professionali al lordo”, ha spiegato le ragioni per le quali, contrariamente all’assunto della società “nella fattispecie concreta, la nettizzazione dei compensi di lavoro autonomo rispetto alle spese di trasferta era già stata operata a priori dalle parti contraenti l’incarico professionale”. Ed infatti hanno precisato i giudici di appello: “si legge…nel contratto stipulato in data (OMISSIS) da Green s.r.l. e C.L….che le sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio per le trasferte effettuate nel caso utilizzi il suo mezzo; è comunque autorizzato all’uso dei mezzi aziendali”. Orbene, secondo la Corte capitolina, la documentazione amministrativa e contabile formata dalle parti anteriormente al presente contenzioso e le stesse fatture emesse dal C. non avevano evidenziato alcuna spesa per trasferta da portare eventualmente in detrazione (“nettizzazione”) rispetto agli importi corrisposti.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5 per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

5 – Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei controricorrenti I.N.P.S. e I.N.A.I.L..

6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito) dello stesso”.

La suddetta condizione sussiste nella fattispecie in esame.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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