Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24108 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 27/09/2019), n.24108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14853-2018 proposto da:

AZIENDA USL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO

6, presso lo studio dell’avvocato GUIDO DE SANTIS, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO VALLERIANI;

– ricorrente –

contro

T.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO DI DONO

3/A, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE BERARDINIS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO MOZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 177/2018 aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla azienda USL (OMISSIS) avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Latina aveva parzialmente accolto la domanda di T.T. ed aveva condannato l’Azienda al pagamento della complessiva somma di E. 101.951,04 a titolo di differenze retributive tra quanto a lui spettante e quanto invece percepito in virtù dello svolgimento dell’incarico di titolare di Struttura Complessa per il periodo 18.11.2004-30.9.2009.

La corte territoriale aveva ritenuto carente di specificità il ricorso in appello ed i motivi dello stesso, essendosi, parte appellante, limitata a ritrascrivere il contenuto della comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, senza sviluppare argomentazioni idonee a contrastare la motivazione della sentenza gravata.

Avverso detta decisione l’Azienda USL (OMISSIS) proponeva ricorso affidandolo a due motivi cui resisteva con controricorso il T. anche con successiva memoria.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, con riguardo agli oneri di forma dell’atto dj appello ed alla specificità dei motivi che il giudice di appello aveva invece ritenuto insufficienti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.). Parte ricorrente rileva la presenza nell’atto di appello di tutti gli elementi necessari alla chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza, ma non allega ed inserisce nel motivo il contenuto del ricorso. Il motivo risulta inammissibile in quanto, come chiarito da questa Corte ” Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. In riferimento alla deduzione di un “error in procedendo” e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che, com’è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacchè per poter essere utilmente esercitata tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica. L’onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell’errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione (Cass. n. 4741/2005; Cass. n. 1479/2018). L’assenza del contenuto del ricorso non integra quegli oneri di specificazione invece richiesti, come visto, per svolgere un effettivo controllo, come peraltro richiesto.

2) Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di astensione del giudice ex art. 51 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). In particolare parte ricorrente rileva che il Consigliere estensore aveva conosciuto della causa nel precedente grado del giudizio, sino al compimento degli atti istruttori, essendo stata, la controversia, successivamente decisa da altro giudice subentrato. Il motivo risulta inammissibile. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che ” Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d’appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l’ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d’urgenza “ante causam”, poichè l’avere conosciuto della stessa causa in un altro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del giudice, a norma dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 52 c.p.c. e, d’altra parte, l’avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare “ante causam” neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un’ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell’incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio” (Cass. n. 27924/2018). Il principio posto esclude quindi che la trattazione della causa in altro grado del giudizio, da parte del giudice componente (ed anche estensore) del collegio di appello, possa essere motivo di nullità della decisione assunta.

Il ricorso è inammissibile. Le eccezioni sollevate dalla controricorrente risultano assorbite dalla pronuncia di inammissibilità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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