Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24108 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. II, 17/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.V. e GA.Co., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Spagnolo

Vincenzo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Vito

Nanna in Roma, via del Tritone, n. 102;

– ricorrenti –

contro

GA.An., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. D’Agostino Nicola,

elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma, via

G. Antonelli, n. 47;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1093 del 21

novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Ga.An., vedovo della usufruttuaria T.A. ed egli stesso usufruttuario di un alloggio sito in (OMISSIS), ove coabitava con i nudi proprietari – la figlia Co. ed il genero G.V., convenne in giudizio questi ultimi onde porre termine alla coabitazione e conseguire la liberazione dell’appartamento.

I convenuti resistettero alla domanda, precisando che il rogito del 17 giugno 1997, con il quale i coniugi Ga. – T. avevano venduto ai coniugi G. – Ga. la nuda proprietà dell’alloggio e si erano riservati l’usufrutto vitalizio, era oggetto di un separato giudizio di annullamento, per cui il nuovo processo andava pregiudizialmente sospeso. Aggiunsero i resistenti di essere legittimati al compossesso dell’appartamento anche in virtù di un contratto di assistenza e, in via riconvenzionale, chiesero la condanna dell’attore sia al risarcimento del danno per l’inadempimento del contratto di assistenza, sia alla restituzione del saldo del prestito fattogli per sostenere i lavori di manutenzione dell’immobile.

Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale.

2. – Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Bari che, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 novembre 2005, ha rigettato il gravame della Ga. e del G..

2.1. – Per quanto qui ancora rileva, la Corte d’appello:

– ha disatteso la richiesta di sospensione del processo sino alla definizione del giudizio, pendente in primo grado, di annullamento del contratto di vendita con riserva d’usufrutto;

– ha rilevato che nel rogito è previsto l’accrescimento a favore del cousufruttuario superstite e che, per previsione contrattuale, la durata dell’usufrutto sull’intera casa familiare può estendersi sino alla morte del più longevo dei due coniugi usufruttuari;

– ha precisato che la pretesa degli appellanti di recuperare le spese sostenute per la ristrutturazione dell’alloggio, assumendo di avere prestato il danaro necessario all’appellato, è rimasta a livello di mera enunciazione priva di riscontri, non solo obiettivi, ma anche meramente logici e circostanziali;

– ha escluso la possibilità di provare per testi il dedotto contratto atipico di assistenza usque ad mortem, con il quale il Ga. si sarebbe sinallagmaticamente obbligato ad offrire alloggio alla figlia e al genero in cambio di assistenza morale e materiale.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il G. e la Ga. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 14 dicembre 2005, sulla base di quattro motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 979 cod. civ., art. 210 c.c., comma 3, art. 1350 c.c., n. 5, art. 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; nonchè illogica, inadeguata, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si lamenta che la Corte di merito si sia di scostata dal principio secondo cui, in caso di usufrutto congiuntivo costituito mediante atto inter vivos, l’accrescimento può operare in favore del superstite solo se tale diritto sia espressamente previsto. Viceversa la sentenza impugnata avrebbe ricavato per implicito la previsione del diritto di accrescimento, pur in mancanza di una clausola espressa.

Nell’interpretare la clausola contrattuale, la Corte barese sarebbe andata oltre la semplice interpretazione letterale, giungendo ad una manipolazione delle parole e ad una riscrittura del testo. Le parti avrebbero dovuto prevedere expressis verbis l’operatività dell’accrescimento reciproco tra i cousufruttuari ovvero la rinuncia al consolidamento, anch’essa espressa, da parte dei nudi proprietari.

1.1. – La censura è priva di fondamento.

Occorre premettere che anche per contratto può stabilirsi che le quote di usufrutto, inizialmente spettanti ai vari compratori, si accrescano man mano, in seguito alla morte dei loro titolari o ad altre cause di estinzione che li riguardino, alle quote dei contitolari superstiti fino a riunirsi, tutte, in capo al superstite ultimo. Invero, sebbene la figura dell’usufrutto congiuntivo – caratterizzata, appunto, dal diritto di accrescimento tra i contitolari, tale da impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell’usufrutto con la nuda proprietà finchè rimane in vita almeno uno dei contitolari originari – sia disciplinata in relazione al legato (art. 678 cod. civ.), nulla vieta (in tal senso dovendosi ritenere superato il remoto precedente contrario di questa Corte:

Sez. 1, 5 maggio 1937, n. 1411) – dato che la figura non contrasta con il carattere essenziale, e di ordine pubblico, della temporaneità dell’usufrutto – che anche l’atto Inter vivos a titolo oneroso possa costituire la fonte del diritto di accrescimento tra cousufruttuari, ossia del permanere del diritto di usufrutto sull’ intera cosa fino al limite massimo della morte dell’ultimo usufruttuario e, entro questi limiti, della possibilità che il diritto in questione resti fermo, senza la corrispondente espansione della proprietà, pur quando nei confronti di uno o più titolari siano divenute operanti le cause di estinzione previste dalla legge.

Ovviamente, perchè si abbia usufrutto congiuntivo occorre che dall’atto costitutivo risulti, anche implicitamente, ma in maniera inequivoca, la volontà concorde delle parti di prevedere il diritto di accrescimento tra cousufruttuari (cfr. Cass., Sez. 2, 10 gennaio 1967, n. 101, in motivazione).

Sotto questo profilo, l’impugnata sentenza, dopo avere posto esattamente i principi applicabili, è pervenuta in fatto alla conclusione che il rogito del 17 giugno 1997 prevedesse la riserva di un usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento in capo ai coniugi alienanti, Ga.An. e T.A., in regime di comunione legale.

In particolare, la Corte di Bari ha sottolineato che la locuzione “loro vita natural durante” – con l’uso dell’aggettivo possessivo “loro”, cioè “di entrambi” -ed il riferirsi della riserva d’usufrutto all’appartamento nel suo complesso e non alla quota indivisa di ciascuno dei venditori, stanno a significare che il diritto reale di godimento si estendeva all’intera casa adibita ad abitazione familiare e che la durata dell’usufrutto sul modesto ed indivisibile alloggio era correlata, per l’intero, sino alla morte del più longevo dei due coniugi contitolari.

Poichè tale convincimento del giudice di merito, espresso chiaramente, ha piena rispondenza nelle singole clausole dell’atto pubblico predetto, e poichè il punto della motivazione in cui l’impugnata sentenza esplicita la formazione del convincimento in fatto è la conclusione di un ragionamento logico ineccepibile, svolto nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, la statuizione della Corte di Bari resiste alle censure mosse dai ricorrenti.

Le doglianze articolate con il motivo, al di là del loro richiamo alla violazione o falsa applicazione di norme di legge, finiscono con il sollecitare questa Corte ad effettuare una – non consentita in sede di legittimità – ricostruzione della volontà delle parti, diversa da quella compiuta dai giudici del gravame con logico e motivato apprezzamento, privo di mende giuridiche.

2. – Il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., art. 540 c.c., comma 2, art. 1022 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè illogica ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) lamenta che la Corte territoriale, confermando la decisione del Tribunale, abbia rigettato la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro giudizio, pendente tra le stesse parti in primo grado, avente ad oggetto l’annullamento del rogito in forza del quale il Ga. pretende ora di essere usufruttuario esclusivo. Ad avviso dei ricorrenti, l’art. 540 c.c., comma 2 non prevede affatto che il diritto di abitazione spetti al coniuge superstite in via esclusiva;

in ogni caso, presupposto indefettibile per l’applicazione di questa disposizione è che il de cuius sia titolare del diritto dominicale sull’abitazione. La Corte del merito avrebbe dovuto in ogni caso limitare il diritto di abitazione al fabbisogno del titolare.

2.1. – Il motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza (Cass., Sez. 1, 26 maggio 2006, n. 12621;

Cass., Sez. 1, 22 novembre 2006, n. 24859; Cass., Sez. 2, 16 marzo 2007, n. 6159; Cass., Sez. 3, 28 dicembre 2009, n. 27426; Cass., Sez. 2, 25 giugno 2010, n. 15353), ai fini della sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., non è sufficiente che, tra due controversie, sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessaria l’obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale , sicchè occorre garantire uniformità di giudicati, perchè la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il dibattito.

Ora, la Corte d’appello ha correttamente negato l’esistenza del nesso di pregiudizialità necessaria richiesto dall’art. 295 cod. proc. civ.: evidenziando che, ove mai, in esito al contemporaneamente pendente giudizio di annullamento, promosso da g.a., figlio di A. e fratello di C., fosse caducata la vendita con riserva di usufrutto, tale pronuncia non gioverebbe agli acquirenti, poichè, nonostante il rientro della metà indivisa dell’immobile nella successione materna, al padre sarebbe comunque riservato per legge il diritto esclusivo di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (art. 540 c.c., comma 2): diritto di cui nella specie ricorrerebbero i presupposti, essendo la suddetta casa, in caso di annullamento del contratto, in comproprietà tra la de cuius ed il coniuge.

Infondata è poi la pretesa del ricorrente di vedere applicata nella fattispecie – ai fini di ritenere sussistente il nesso di pregiudizialità giuridica tra i due giudizi – la disposizione dell’art. 1022 cod. civ.. Infatti, ai diritti reali di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che l’arredano, attribuiti al coniuge superstite dal citato art. 540, c.c., comma 2, non si applicano gli artt. 1021 e 1022 cod. civ. nella parte in cui limitano il diritto in relazione al fabbisogno del titolare (Cass., Sez. 2, 13 marzo 1999, n. 2263).

3. – Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2797 cod. civ., artt. 184, 187, 244 e 245 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, illogica ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo alla richiesta di assunzione di prove testimoniali decisive ai fini dell’accoglimento delle due domande riconvenzionali. Sarebbe palese il vizio di illogicità della sentenza impugnata, avendo questa affermato che la domanda di rimborso delle spese anticipate è rimasta una mera enunciazione, senza rendersi conto che la difesa degli odierni ricorrenti aveva chiesto al giudice di primo grado di provare mediante testi la fondatezza della domanda (articolando nove posizioni di prova ed indicando sulle stesse dieci testimoni). Ai coniugi G. – Ga. sarebbe stato negato il diritto di provare la fondatezza della domande azionate. Apodittica sarebbe la motivazione del giudice di appello secondo cui le prove orali richieste sarebbero inammissibili in quanto generiche, non essendovi nella sentenza impugnata traccia del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per giungere ad un siffatto giudizio. Altro motivo di illogicità della motivazione della sentenza impugnata risiederebbe nel fatto che, pur avendo le parti dedotto nella ricostruzione dei fatti gli estremi di un rapporto di mandato, il giudice non avrebbe inquadrato la fattispecie concreta in questo istituto.

Il quarto mezzo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1607 c.c., art. 1350 c.c., n. 8, artt. 1872 e 2697 cod. civ., art. 184 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè insufficiente, inadeguata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in ordine al procedimento interpretativo seguito per l’inquadramento giuridico della fattispecie concreta dedotta), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, e quindi violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Avrebbe errato la Corte di merito ad inquadrare la controprestazione del contratto atipico di vitalizio usque ad mortem in una locazione vitalizia di abitazione, richiedente la forma scritta ad substantiam, anzichè in un comodato immobiliare. In ogni caso il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda riconvenzionale, tempestivamente introdotta nel giudizio di primo grado, di risarcimento del danno per inadempimento per avere il Ga. chiesto il rilascio del bene senza una giusta causa prima della decorrenza dei nove anni. La sentenza impugnata sarebbe inadeguatamente motivata là dove ha ritenuto inammissibile la prova per genericità, nonchè illogica e contraddittoria nella parte in cui ipotizza che, ove si facesse rientrare nel comodato precario l’ospitalità data alla figlia e al genero, sarebbe sempre consentito il recesso ad nutum del comodante.

3.1. – I due motivi – i quali, attesa la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

E’ assorbente considerare che l’una e l’altra domanda riconvenzionale (quella volta ad ottenere le spese sostenute per la ristrutturazione dell’alloggio, assumendo di aver prestato il denaro necessario al Ga.; quella tesa all’accertamento dell’esistenza di un contratto atipico di assistenza usque ad mortem, con il quale il Ga. si sarebbe sinal1agmaticamente obbligato ad offrire alloggio alla figlia ed al genero in cambio di assistenza morale e materiale) sono state rigettate per mancanza di prova: rilevandosi che le prove o-rali, chieste in primo grado per sostenere la tesi del prestito e disattese dal giudice, sono inammissibili perchè “dei fatti dedotti non sono sufficientemente definite le modalità essenziali, di tempo, luogo e svolgimento”; precisandosi, ancora, che, anche a volere ritenere non necessaria la forma scritta ad substantiam del dedotto contratto, in ogni caso l’inchiesta testimoniale sarebbe comunque inammissibile, “poichè dei fatti dedotti non sono sufficientemente definite le modalità essenziali, di tempo, luogo e svolgimento”.

Il rifiuto della Corte di merito di dare ingresso alle richieste prove testimoniali resiste alle censure mosse dal ricorrente.

Infatti, il giudizio sull’idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova costituisce un apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato (Cass., Sez, 1, 31 gennaio 2007, n. 2201). E nella specie la Corte territoriale ha compiuto questa valutazione con logico e motivato apprezzamento, alla stregua non solo della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti .

4. – Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360, c.p.c., n. 3, nonchè violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e omessa motivazione sulla richiesta di compensazione delle spese del doppio grado, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, e illogica e insufficiente motivazione sulla stessa richiesta.

4.1. – La censura è priva di fondamento, perchè, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite per la sussistenza di giustificati motivi.

5.- Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dal contro ricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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