Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24108 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. III, 07/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32250/19 proposto da:

-) A.J., elettivamente domiciliato a Roma, v.le Regina

Margherita n. 239 (c/o avv. Valeri), presso l’avvocato Giacomo

Cainarca, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 6.9.2019 n. 7107;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. A.J., cittadina (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

Il ricorso non indica quali fatti vennero dedotti a fondamento della domanda. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento A.J. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 6 settembre 2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.J. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato un “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso oggi in esame presenta tante e tali mende che non solo lo rendono prima facie inammissibile, ma rasentano la temerarietà.

2. In primo luogo, il ricorso è corredato da una procura priva della sottoscrizione del difensore, e perciò inesistente.

3. In secondo luogo, il ricorso è manifestamente inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3, per la esposizione gravemente carente dei fatti di causa.

In particolare il ricorso, dopo aver annunciato di avere chiesto in primo grado tutti e tre le forme di protezione, non indica né quali fatti vennero dedotti a fondamento della domanda di asilo, nei quali fatti a fondamento della domanda di protezione sussidiaria, né quali fatti a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Solo a pagina 4, terz’ultimo capoverso, si legge una laconica affermazione secondo cui l’odierno ricorrente fu “vittima di violenza nel paese in cui era giunta (la Libia) e successivamente divenuta madre di un bambino”.

Non è dato sapere di quali violenze fu vittima, perpetrate da chi, con quali conseguenze, quando nacque il bambino: non è dato sapere nulla se non il mare verborum, gutta rerum, in cui si sostanzia l’illustrazione dei motivi.t

4. In terzo luogo, il contenuto del ricorso si diffonde in una serie di argomentazioni del tutto avulse dall’effettivo contenuto decisorio del provvedimento impugnato.

5. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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