Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24107 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. II, 17/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.D., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Basco Lucio, elettivamente

domiciliato in Roma, via Palestro, n. 9, presso la dott.ssa

Alessandra Porcini;

– ricorrente –

contro

R.P., RU.Ro., R.F.,

S.I., G.G., GI.An.;

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno, 1^ sezione penale, in

data 30 settembre 2003.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che P.D. – nominato amministratore e custode giudiziario dei beni sequestrati nell’ambito di un procedimento penale (in particolare, delle quote, del patrimonio e dell’azienda della s.r.l. Eurobufalina S. Antonio nonchè dei beni mobili ed immobili della s.r.l. Finagricola S. Antonio) – ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 30 settembre 2008, con cui il Tribunale penale di Salerno ha rigettato l’opposizione dal medesimo sollevata, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso il decreto di liquidazione del compenso professionale nell’importo di Euro 71.798,64, oltre accessori, a fronte di una richiesta per complessivi Euro 346.019,89, oltre accessori;

che il ricorso per cassazione – inizialmente proposto nelle forme del rito penale – è stato avviato alla notifica il 26 novembre 2010, a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 20439 del 30 settembre 2010;

che il ricorso è affidato a due motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che è preliminare rilevare che il ricorso per cassazione è stato avviato alla notificazione a mezzo del servizio postale in data 26 novembre 2010, ma la parte ricorrente – come risulta dalla pertinente certificazione della cancelleria – non ha depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.;

che la produzione di detto avviso di ricevimento è richiesta dalla legge in funzione del perfezionamento del procedimento notificatorio e dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;

che – come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627) – l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2; in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;

che pertanto, in applicazione di detto principio, in mancanza di attività difensiva svolta dagli intimati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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