Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24107 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19443/10, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

contro

Scarabocchio s.n.c. di P. & M., in persona del legale

rappres. p.t.; M.G.; elett.te domic. in Roma, alla via

Crescenzio n. 91, presso l’avv. Claudio Lucisano che li rappres. e

difende, con procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/24/2009 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata il 28/10/2009;

lita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo, nella camera

di consiglio del 23 maggio 2017.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Scarabocchio s.n.c. e il socio M.G. – quest’ultimo nella qualità di coobbligato solidale – proposero ricorso, innanzi alla Ctp di Torino, avverso un avviso d’accertamento, per l’anno 2000, con cui furono recuperate a tassazione maggiori imposte Irap e Iva.

L’ufficio si costituì, resistendo al ricorso.

La Ctp respinse il ricorso.

La società e i soci proposero appello, accolto dalla Ctr, che ritenne invalida la notificazione dell’avviso d’accertamento, effettuata a mezzo-posta, per compiuta giacenza, non risultando inviata la comunicazione di deposito presso l’ufficio postale.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, lamentando l’insufficiente motivazione circa l’invalidità della notificazione in ordine alla procedura di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8 in quanto la Ctr non aveva tenuto conto dell’annotazione CAD, nel riquadro dell’avviso, omettendo ogni motivo al riguardo.

Resistono la Scarabocchio s.n.c. e il socio M.G., con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato a sei motivi.

Il ricorso principale è inammissibile.

L’unico motivo dedotto, invero, non coglie la ratio decidendi, dato che la motivazione ha riguardato l’adempimento delle formalità della notificazione a norma della L. n. 890 del 1992, art. 8.

Secondo un consolidato orientamento della Corte, siccome ai sensi della suddetta L. n. 890, art. 14 l’ufficio fiscale può direttamente notificare gli avvisi d’accertamento a mezzo-posta, esso non è tenuto all’invio della raccomandata informativa ex art. 8 (Cass., n. 17598/10).

Ne consegue che la censura espressa avrebbe dovuto essere formulata attraverso il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Peraltro, va rilevato che l’indicazione del cd. CAD – e il relativo numero della raccomandata informativa – non costituisce prova della spedizione della stessa raccomandata, occorrendo invece la prova dell’effettiva ricezione (Cass., n. 25079/14, con riferimento anche alla sentenza della Corte Cost. n.3/10 che dichiarò la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui non prevedeva la spedizione della raccomandata informativa).

Alla luce dell’inammissibilità del ricorso principale, deve ritenersi assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Considerato che non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo dei contribuenti ed annullando l’avviso d’accertamento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il motivo del ricorso principale, e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti, annullando l’avviso d’accertamento impugnato.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 5500,00 oltre la maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali, e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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