Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24106 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. II, 17/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P.A., rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale in calce ricorso, dall’Avv. Parlangeli Massimo,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Annamaria

Perulli in Roma, via di Torre Morena, n. 54/A;

– ricorrente –

contro

PI.Gi., S.G. e T.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Presidente della 2^ sezione penale del

Tribunale di Lecce, depositata l’8 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che P.P.A., nominato custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro preventivo (il (OMISSIS)), ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Presidente della 2^ sezione penale del Tribunale di Lecce in data 8 novembre 2008, notificata il 18 novembre 2008, con cui è stata respinta l’opposizione dal medesimo sollevata, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso il decreto di liquidazione del compenso nella misura di Euro 1.000 oltre IVA e oneri previdenziali;

che nell’ordinanza impugnata – premesso che l’opponente ha ammesso in ricorso di avere svolto nel periodo 14 aprile 2006-13 aprile 2007 (per il quale ha richiesto il pagamento delle sue spettanze) solo attività di custodia del bene immobile – si rileva che l’indennità liquidata è congrua considerato: (a) che non vi sono tariffe per il custode giudiziario di immobili; (b) che l’opponente non ha provato l’esistenza di usi locali; (c) che in via equitativa può farsi ricorso agli onorari a vacazione di cui al D.M. 30 maggio 2002, art. 1; (d) che l’onorario liquidato corrisponde a 122 vacazioni; (e) che l’opponente non ha provato di avere espletato un’attività di vigilanza giornaliera sul bene;

che il ricorso per cassazione, inizialmente proposto nelle forme del rito penale, è stato notificato l’8 ottobre 2010, a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 15818 del 2 luglio 2010;

che il ricorso è affidato ad un motivo;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che l’unico motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 645 del 1994, art. 29 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e, ove occorra, all’art. 606 cod. proc. pen., nonchè insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione) e pone il quesito “se è corretto giuridicamente affermare che, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti al custode giudiziario, nella sua qualità di dottore commercialista, iscritto all’apposito albo professionale, si devono applicare le disposizioni previste da una norma specifica quale il D.P.R. n. 645 del 1994 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti) che nell’art. 29 sancisce espressamente che, in caso di sequestro, la liquidazione avvenga secondo gli onorari previsti per la custodia di beni e aziende con una maggiorazione compresa tra il 20 e il 50%, invece che quelle di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 (artt. 1, 58, 59 e 276) e al D.M. n. 265 del 2006 (art. 5)”;

che il motivo – scrutinabile nel merito, perchè corredato da una corretta individuazione della quaestio iuris e delle norme assuntivamente violate – è infondato ;

che la liquidazione dell’indennità spettante al custode di un bene immobile sottoposto a sequestro penale preventivo deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 58 e 59 quindi sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell’art. 59 del testo unico e, in via residuale, secondo gli usi locali, fermo restando che, ai sensi dell’art. 276 del citato D.P.R., sino all’emanazione del regolamento di approvazione delle tabelle per la determinazione dell’indennità di custodia, questa è liquidata, in via transitoria, sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali;

che questo sistema normativo, appositamente e specificamente delineato dal legislatore in relazione alla natura pubblicistica dell’attività di custodia resasi necessaria in ragione della sottoposizione a sequestro del bene nell’ambito di un procedimento penale, è applicabile anche quando sia nominato custode un dottore commercialista iscritto nell’apposito albo, senza che, in ragione della qualifica professionale dell’incaricato, possa esservi spazio, neppure in via residuale, per l’operatività della disciplina prevista dal regolamento sugli onorari per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, approvato con D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, la cui applicabilità presuppone che al commercialista sia affidata anche l’attività di amministrazione o di liquidazione dell’azienda, del patrimonio o di singoli beni;

che di questo principio ha fatto corretta applicazione il giudice del merito, pervenendo – in mancanza di tariffe per la custodia giudiziaria di immobili e di usi locali – ad una liquidazione equitativa (Cass. pen., Sez. 4, 6 febbraio 2008, n. 5710) guidata dal richiamo al sistema dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice ai sensi del decreto ministeriale 30 maggio 2002;

che il ricorso deve essere rigettato;

che in mancanza di controricorso degli intimati, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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