Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24105 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. un., 30/10/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 30/10/2020), n.24105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26700-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio del Dott. GIAN MARCO GREZ,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO ALTAVILLA;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA PETRI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA PIGNATELLI;

– controricorrente –

e contro

UNIVERSITA’ DI PISA, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E

DELLA RICERCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4917/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 12/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il dichiararsi l’estinzione del

ricorso ex art. 390 c.p.c. per intervenuta rinuncia.

 

Fatto

RITENUTO

1. Che S.M. ricorre nei confronti dell’Università di Pisa, del MIUR e di G.A., per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sesta Sezione, n. 4917 del 2019, resa nel giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4841 del 2018, che aveva riformato la sentenza del TAR Toscana n. 1429 del 2015, accogliendo l’appello della G. “nei sensi di cui in motivazione, con conseguente declaratoria di nullità dei provvedimenti di revoca in parte qua”.

2. La ricorrente ricorda che G.A. aveva impugnato gli atti concorsuali relativi alla procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato presso la Facoltà di veterinaria dell’Università degli Studi di Pisa, chiedendone l’annullamento.

In particolare, aveva impugnato: il decreto rettoriale concernente l’approvazione degli atti della valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare VET/08 “Clinica medica veterinaria”, presso la Facoltà di medicina veterinaria dell’Università di Pisa; i verbali della commissione giudicatrice (verbali da 1 a 5), nonchè la relazione finale, il decreto di nomina e assunzione della odierna esponente nel ruolo dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.

Il TAR aveva respinto la domanda con la sentenza n. 1429 del 2015, che l’interessata aveva impugnato dinanzi al Consiglio di Stato, che aveva accolto l’appello.

In ossequio a tale decisum, il Decreto Rettoriale n. 425 del 2019, art. 2 aveva attestato l’avvenuto annullamento degli atti impugnati dalla Dott.ssa G..

3. Tuttavia, quest’ultima, chiedeva al Consiglio di Stato l’ottemperanza, oltrechè la declaratoria di nullità dei seguenti atti:

nota dell’Università di Pisa del 21 dicembre 2018, con la quale le era stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca del bando, in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato, e della deliberazione del Consiglio di dipartimento di Scienze Veterinarie che, su richiesta dell’Amministrazione, esprimeva parere negativo circa la sussistenza di un interesse alla ripetizione della procedura di valutazione comparativa in oggetto;

Delib. Consiglio di Scienze Veterinarie 14 novembre 2018, con la quale era stato deliberato di non aver interesse alla ripetizione della procedura di cui alla sentenza del Consiglio di Stato;

a seguito di motivi aggiunti, il Decreto Rettoriale dell’Università di Pisa 4 marzo 2019, con il quale era stato revocato, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 quinquies il bando emanato con Decreto Rettoriale n. 15931 del 2010, relativamente al posto assegnato alla Facoltà di medicina veterinaria per il settore scientifico disciplinare VET/08, clinica medica veterinaria;

tutti gli atti ad esso presupposti;

nota dell’Università di Pisa del 7 marzo 2019 con la quale era stato comunicato alla Dott.ssa G. la revoca, avvenuta con Decreto Rettoriale 4 marzo 2019, del bando emanato con decreto n. 15931 del 2010.

La G. chiedeva, altresì, la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento di riconvocazione della Commissione giudicatrice della procedura selettiva in esame, o di convocare una nuova Commissione per l’individuazione del candidato idoneo alla nomina di un ricercatore a tempo indeterminato il settore scientifico in questione.

Essa ricorrente aveva ribadito come la sentenza del Consiglio di Stato avesse contenuto caducatorio, che si era già consumato, e nessuna cogenza conformativa.

4. Con la sentenza resa in sede di ottemperanza, oggetto del presente ricorso, il Consiglio di Stato aveva ravvisato sussistere l’elusione del giudicato.

5. Nell’impugnare la sentenza del Consiglio di Stato la lavoratrice ha prospettato quattro motivi di ricorso.

6. Resiste con controricorso G.A..

7. Le Amministrazioni sono rimaste intimate.

8. In prossimità della camera di consiglio il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

9. In prossimità della camera di consiglio G.A. ha depositato memoria.

10. Successivamente, a ridosso dell’udienza pubblica, S.M. ha depositato atto di rinuncia notificato in via telematica alle controparti.

11. A seguito della rinuncia il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni per l’estinzione del ricorso ex art. 390 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che deve darsi atto che il difensore costituito per la ricorrente S.M., avv. Giancarlo Altavilla, ha depositato presso la cancelleria di questa Corte dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione. L’atto è stato notificato per via telematica alla parte costituita G.A., e al MIUR e all’Università di Pisa rimasti intimati. La rinuncia non è stata accettata. La sopravvenuta rituale rinuncia al giudizio – la quale, come è noto, non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, per essere produttiva di effetti processuali l’accettazione della controparte, ma solo carattere recettizio (da ultimo, Cass., S.U., n. 4318 del 2020) – impone la declaratoria di estinzione del presente giudizio, in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1. Rimane comunque salva la condanna della rinunciante alle spese del giudizio (Cass. n. 10140 del 2020, Cass., n. 3971 del 2015). Per le ragioni che precedono deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore di G.A., che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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