Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24105 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 28/11/2016), n.24105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22401-2011 proposto da:

FUTURA DI B.D. E C. SNC, in persona del socio

amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROMEO BOIANCHIN giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDEZA SOCIALE – INPS -, in persona del

Commissario Straordinario e come tale legale rappresentante, in

proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, SCIPLINO ESTER ADA, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 57/2014 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE del

6/02/2014, depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FERNANDES GIULIO;

udito l’Avvocato Francesco Sangermano (delega avvocato Scognamiglio

Claudio) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Ester Ada Sciplino difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 28 settembre 2016, ai sensi dell’art. 373 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 21 marzo 2011, la Corte di appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Pordenone che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla Futura di B.D. & C. s.n.c. avverso la cartella di pagamento notificatole in data 29 giugno 2009 per un importo di Euro 14135,10 per contributi, somme aggiuntive ed interessi di mora richiesti dall’INPS per il periodo giugno 1991 ottobre 1998 relativamente all’attività di lavoro subordinato svolto dall’arch. I.P. e di cui al verbale di accertamento dell’istituto del 15 luglio 2008.

La Corte territoriale riteneva che dall’esame delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali raccolte erano emersi gli elementi per affermare che la prestazione lavorativa dello I. era svolta sotto le direttive ed il controllo del datore di lavoro e, dunque, presentava i caratteri tipici del lavoro subordinato.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Futura di B.D. s.n.c. affidato da un unico motivo.

L’INPS resiste con controricorso. Equitalia Nord è rimasta intimata.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) assumendosi che la Corte di merito, dopo aver fatto corretto richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza circa i caratteri tipici della subordinazione, poi, inopinatamente, aveva utilizzato in concreto criteri generali ed astratti del tutto inconsistenti per determinare la ricorrenza, nel caso in esame, della subordinazione del prestatore di lavoro al potere direttiva, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Il motivo è inammissibile.

Ed infatti, pur lamentando violazione e falsa applicazione di norme di legge prospetta censure che si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti e finiscono con il sollecitare una nuova valutazione del merito della controversia inammissibile in questa sede (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003).

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. con la quale si dissente dalla sopra riportata relazione riproponendo gli stessi argomenti di cui al motivo che, come già rilevato, sollecitano una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie.

Il Collegio, pertanto, condividendo pienamente il contenuto della proposta del relatore dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell’istituto. Non si provvede quanto alle spese nei confronti di Equitalia Nord s.p.a. rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per il versamento, da pane della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilirà 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziali in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’INPS, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%; nulla spese nei confronti di Equitalia Nord s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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