Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24105 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. II, 17/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VALENTINI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Pagliara Pierfausto, elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’Avv. Marco Cianfarini in Roma, viale XXI

Aprile, n. 21;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e contro

L.X.L. e Q.Z.;

– intimati –

e contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, 10^ sezione dibattimentale

penale, in data 20 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la s.r.l. Valentini, nominata custode giudiziario nell’ambito di un procedimento penale di 428 colli contenenti capi di abbigliamento ritenuti contraffatti, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, 10^ sezione dibattimentale penale, in data 20 ottobre 2008, comunicata il 23 ottobre 2008, con cui è stata rigettata l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) , contro il decreto di liquidazione dell’importo di Euro 9.416 a titolo di indennità e di spese di custodia di beni sottoposti a sequestro;

che il Tribunale ha ritenuto legittima la liquidazione in via equitativa del compenso al custode, con una riduzione rispetto alle tariffe esistenti presso la Prefettura, considerando il ricorso al criterio dell’equità giustificato dal luogo e dalle modalità di custodia, dall’impegno del custode e dalla non attualità e durata della custodia stessa;

che il ricorso per cassazione, inizialmente proposto nelle forme del rito penale, è stato notificato il 5 ottobre 2010, a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte in data 16 luglio 2010;

che il ricorso è affidato ad un motivo;

che il Ministero delle finanze ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che l’unico motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 276 in relazione all’art. 59, comma 3, del medesimo D.P.R., per erronea applicazione del criterio equitativo nella determinazione dell’indennità di custodia e per illogicità, mancanza o mera apparenza della motivazione;

che il motivo si chiude con il seguente quesito: se “la riduzione equitativa del compenso al custode prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 276 e art. 59, comma 3, deve tener conto delle modalità di conservazione dei beni e non solo del criterio temporale”; “se nel provvedimento oggetto di impugnazione, l’assenza di motivazione in ordine ad uno specifico motivo di censura dedotto dal ricorrente, comporti la violazione della norma che impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali”;

che il motivo è per un verso infondato e per l’altro inammissibile;

che l’infondatezza del motivo discende dal rilievo che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 276 il giudice, nella determinazione dell’indennità di custodia, può ridurre secondo equità l’entità del compenso discendente dalla applicazione delle tariffe locali, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto;

che il giudice del merito, facendo corretta applicazione delle disposizioni di legge, ha proceduto ad una liquidazione equitativa dell’indennità, ancorandola alla qualità ed alla quantità dell’impegno del custode (“luogo e modalità di custodia, impegno del custode, non attualità e durata della custodia”);

che il motivo del ricorso, là dove richiede una diversa aestimatio alla luce delle modalità di conservazione dei beni, finisce con il sollecitare questa Corte ad un riesame del giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità;

che d’altra parte il quesito che conclude il motivo, nella parte in cui lamenta “l’assenza di motivazione in ordine ad uno specifico motivo di censura dedotto dal ricorrente”, è generico, non indicando nella sintesi finale – prescritta dall’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile – quale sia lo specifico motivo di doglianza su cui il giudice dell’opposizione non si sarebbe pronunciato;

che l’evidenza e la pronta liquidità delle ragioni che conducono a respingere il motivo di ricorso rendono ultroneo l’esame della questione preliminare, sollevata dall’Amministrazione controricorrente, concernente la legittimazione passiva del Ministero dell’economia; che il ricorso deve essere rigettate;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.000 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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