Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24105 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 03/10/2018), n.24105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 591-2013 proposto da:

B.G., C.F. (OMISSIS), N.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS N. 77, presso

lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che li rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 2 presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CARDUCCI, giusta delega

in atti;

– COMUNE DI FORTE DEI MARMI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIULIANO TURRI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

N.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 746/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/07/2012 R.G.N. 1284/2010;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 746/2012, depositata il 2 luglio 2012, la Corte di appello di Firenze ha respinto le domande proposte da B.G. e da N.R. volte ad ottenere, nei confronti dell’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l., il risarcimento del danno conseguente alla mancata assunzione, in qualità di assistenti bagnanti, per l’anno 2003, e ciò in relazione a una graduatoria formata nel 2001, a seguito di selezione pubblica, dal Comune di Forte dei Marmi prima dell’affidamento all’Azienda (con delibera del 2/4/2003) della gestione delle spiagge comunali;

– che a sostegno della propria decisione la Corte ha rilevato: (a) come nella specie difettassero i presupposti per l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., alla stregua della giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione, e comunque tali presupposti difettassero per il fatto che, all’atto del trasferimento, nessuno dei due ricorrenti era (più) dipendente del Comune; (b) come, in ogni caso, la graduatoria potesse avere effetto per il 2002 e il 2003 soltanto se ed in quanto il Comune avesse deciso, proseguendo nella gestione diretta del servizio, di procedere ad assunzioni anche per tali anni;

– che avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori con quattro motivi, cui hanno resistito l’Azienda e il Comune di Forte dei Marmi con controricorso;

– che il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte;

– che la trattazione del ricorso, già fissata per l’adunanza camerale del 24 ottobre 2017, è stata rinviata a nuovo ruolo a seguito di comunicazione del decesso dell’avv. M. Sabatini, unico difensore dei ricorrenti;

– che risulta depositato atto di rinuncia al ricorso nell’interesse di B.G. e atto di accettazione della rinuncia per il Comune di Forte dei Marmi.

Diritto

RILEVATO

che, per il ricorrente B., sussistendone le condizioni, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. nei confronti del Comune di Forte dei Marmi, con integrale compensazione delle spese fra le parti, secondo quanto dalle stesse richiesto nei rispettivi atti di rinuncia e di accettazione;

– che, in difetto di notifica anche all’Azienda o di comunicazione all’avvocato della stessa (art. 390 c.p.c., u.c.), l’atto di rinuncia al ricorso, pur inidoneo a determinare l’estinzione, risulta, tuttavia, indicativo del venir meno dell’interesse della parte all’impugnazione (Cass. n. 3876/2010), con conseguente cessazione della materia del contendere, parimenti a spese integralmente compensate;

– che, con il primo e il secondo motivo di ricorso, deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2112 c.c. e il vizio di cui all’art. 360, n. 5, il N. censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello escluso che l’Azienda fosse subentrata in alcun obbligo di assunzione già facente capo al Comune di Forte dei Marmi e, in particolare, per non avere sorretto con una motivazione effettiva, nel citare Cass. n. 14266/2004, la propria affermazione in punto di mancanza dei presupposti in fatto della cessione di azienda;

– che, con il terzo, il ricorrente si duole che la Corte, sebbene espressamente richiesta, avesse omesso di pronunciarsi sull’ammissione di un documento di cui non era stato consentito l’ingresso in primo grado (estratto del verbale della riunione in data 30/4/2003 allegato alla Delib. Consiglio di amministrazione dell’Azienda 13 maggio 2003, n. 24), in tal modo omettendo di esaminare e valutare un documento di assoluta rilevanza ai fini della decisione;

– che, con il quarto, deducendo il vizio di cui all’art. 360, n. 3, il ricorrente censura la sentenza per non avere considerato come la fattispecie concreta, anzichè rientrare nella ipotesi di cui alla richiamata giurisprudenza di legittimità, dovesse ricondursi alle ampie previsioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, con conseguente applicazione dell’art. 2112 c.c.;

osservato:

che non risultano oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, malgrado integrino concorrenti e autonome ragioni decisorie, nè l’affermazione della Corte territoriale (cfr. sentenza, p. 5, par. 2) riportata in premessa sub (b); nè l’accertamento della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro in epoca precedente il conferimento dell’attività di gestione delle spiagge comunali dall’Ente pubblico all’Azienda, la perdurante sussistenza del rapporto in tale preciso momento costituendo requisito necessario ed essenziale della fattispecie legale, tanto ai sensi dell’art. 2112 c.c. come ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 (cfr. p. 4, seconda parte);

– che, come più volte precisato da questa Corte, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinchè si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono; con la conseguenza che è sufficiente che anche una soltanto delle ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 4199/2002);

ritenuto:

conseguentemente che il ricorso, già in ragione di tale assorbente rilievo, non può essere accolto;

– che, in ogni caso, risulta del tutto generica la censura rivolta alla sentenza con i primi due mezzi di ricorso, non essendo enucleate le parti di essa da cui emergerebbe una omessa motivazione sulla mancanza dei presupposti in fatto della cessione di azienda alla stregua di Cass. n. 14266/2004; carente della indispensabile specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il terzo mezzo, non essendo riprodotto il contenuto degli atti processuali (comparsa di costituzione in appello e memoria integrativa), con i quali il N. avrebbe insistito per l’ammissione del documento; privo di specifica riferibilità alla decisione impugnata il quarto mezzo, non essendo indicate le affermazioni in diritto del giudice di appello che si porrebbero in contrasto con l’interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 fornita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prevalente dottrina;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara, in relazione al ricorso di B.G., estinto il giudizio nei confronti del Comune di Forte dei Marmi e cessata la materia del contendere nei confronti dell’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l., con compensazione delle spese del presente giudizio; rigetta il ricorso di N.R.; condanna lo stesso al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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