Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24104 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24104 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 20499-2007 proposto da:
AMICI

ANGELO

elettivamente

MCANGL43D15F935F,

domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo
studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
790

contro

ASSOCIAZIONE BLEU DI PRUSSIA, PARIS RITA;
– intimati –

sul ricorso 25641-2007 proposto da:
ASSOCIAZIONE BLEU DI PRUSSIA, in persona del legale

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Data pubblicazione: 24/10/2013

rappresentante

pro

tempore

Sig.

BRUNO

SANTI,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PIRISI CAMERLENGO GRAZIA, giusta delega
in atti;

contro

AMICI

ANGELO

MCANGL43D15F935F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo
studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrentí nonchè contro

PARIS RITA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 21542/2006 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 19/10/2006, R.G.N. 97521/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/04/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi;

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– ricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’associazione denominata

Bleu di Prussia,

riassumendo

dinanzi al tribunale di Roma, in qualità di conduttrice, un
giudizio di locazione originariamente introdotto nei
confronti di Angelo Amici – dopo che questa Corte,

il medesimo tribunale, in accoglimento dell’appello proposto
dal locatore Amici, aveva riformato la sentenza del pretore
di Roma che disponeva la reintegrazione dell’associazione nel
possesso dell’immobile – convenne in giudizio Rita Paris ed
Angelo Amici, chiedendo la conferma della sentenza pretorile
che aveva ritenuto inopponibile all’associazione il titolo
costituito dallo sfratto per morosità disposto in suo danno
in quanto fraudolento – per essere lo stesso titolo
conseguente ad un fraudolento accordo tra l’Amici e Rita
Paris.
Il giudice del primo appello ritenne, in particolare, che
erroneamente l’associazione avesse azionato la tutela
possessoria, senza intraprendere (come a suo giudizio avrebbe
dovuto) un giudizio per opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c., con decisione peraltro cassata sul punto da questa
Corte di legittimità.
Il tribunale di Roma in sede di rinvio accolse la domanda di
reintegrazione nella detenzione dell’immobile proposta dalla
associazione, così confermando la sentenza del pretore.

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nell’agosto del 1999, aveva cassato la sentenza con la quale

Per la cassazione della pronuncia del giudice capitolino
Angelo Amici ha proposto ricorso articolato in 6 motivi di
censura (erroneamente il sesto motivo, riguardante le spese
del processo, viene nuovamente indicato come quinto) e
ulteriormente illustrato da memoria.
integrato da

ricorso incidentale (cui resiste con controricorso l’Amici).
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.
Con £3. primo motivo,

si denuncia nullità del procedimento e

della sentenza ex art. 360 comma l n.

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c.p.c. per violazione

degli artt. 281 septies e 350 c.p.c., per avere il tribunale
di Roma trattato e deciso l’appello in composizione
collegiale anziché in composizione monocratica. Conseguente
nullità della sentenza ex artt. 50 quater e 161 primo comma
c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):
Dica la Corte se un giudizio di riassunzione conseguente a
cassazione della sentenza di appello promosso con atto di
citazione notificato il 16.11.1999, cioè successivamente alla
entrata in vigore del D.L. 51/98, debba essere deciso, o
meno, secondo le disposizioni di cui all’art. 350 primo comma
c.p.c. novellato, e cioè dal giudice monocratico.

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Resiste l’associazione con controricorso,

Il quesito merita, in astratto, risposta affermativa, senza
che ciò possa peraltro giovare alle ragioni del ricorrente
che infondatamente anela alla cassazione

in parte qua della

sentenza impugnata.
Omette il ricorrente stesso di considerare che la questione è

del rinvio (ff. 2-3 della sentenza oggi impugnata), che la ha
correttamente risolta nel senso della necessità del giudizio
collegiale e, nella specie, della competenza del tribunale (e
non anche, come sarebbe stato invece corretto in astratto,
della corte di appello) atteso l’effetto di giudicato interno
formatosi sul punto a seguito della pronuncia di questa Corte
che, nel cassare la sentenza e rinviare il procedimento,
aveva indicato, come giudice investito della successiva
potestas decidendi,

“un’altra sezione del tribunale di Roma”

(nonostante il consolidato orientamento secondo cui, a
seguito dell’entrata in vigore della legge istitutiva del
giudice unico di primo grado, la competenza per il giudizio
di rinvio, dopo la cassazione delle sentenze emesse dal
tribunale in grado di appello avverso le pronunce del
pretore, apparteneva alla corte di appello).
Non essendo stata oggetto di impugnazione l’affermazione del
giudice del rinvio secondo la quale tale statuizione
costituiva giudicato interno, il motivo deve essere
rigettato.

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stata oggetto di approfondita disamina da parte del giudice

Con il secondo motivo,

si denuncia nullità del procedimento e

della sentenza ex art. 360 comma l n. 4 c.p.c. per violazione
dell’art. 115 c.p.c., per avere il tribunale di Roma posto a
fondamento della decisione un fatto meramente supposto,
anziché le sole prove prodotte dalle parti.

Dica la Corte se il giudice può porre o meno, a fondamento
della sua decisione, un fatto la cui sussistenza è dallo
stesso solo supposta e non provato dalle parti in causa.
Il motivo è inammissibile.
Per una duplice, concorrente ragione.
Da un canto, esso pone alla Corte di legittimità una guaestio
iuris

che esula dall’orbita dei suoi poteri censori,

afferendo a vicenda di mero (errore di) fatto (la
supposizione di una circostanza che lo stesso ricorrente
ritiene invece incontestabilmente esclusa dagli atti del
processo), destinata, in ipotesi, a costituire oggetto di
altro tipo di impugnazione.
Dall’altro, esso si conclude con la formulazione di un
quesito che non appare in alcun modo consonante con i criteri
più volti affermati da questa Corte regolatrice in
materia,

subiecta

essendo stato più volte evidenziato, in proposito,

che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi
dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da
costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della
questione, onde consentire alla corte di cassazione

6

La censura è corredata dal seguente quesito:

l’enunciazione di una

regula iuris suscettibile di ricevere

applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso
dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il
motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito l la cui
formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l’errore di

concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che
sia destinato a risolversi (Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella
generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al
giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno
violata una certa norma – e tanto è a dirsi anche nel caso in
cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di
tale norma da parte del giudice di merito. Il quesito deve,
di converso, investire la

ratio decidendi

della sentenza

impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto: le
stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente
specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve
ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod.
proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale
l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla
formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una
tautologia o in un interrogativo circolare, che già
presupponga la risposta (ovvero la cui risposta non consenta
di risolvere il caso sub iudice).
La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva
(Cass. 19892/09), che il ricorrente

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dapprima indichi in esso

diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla

la rapporti ad uno schema

la fattispecie concreta, poi

normativo tipico, infine formuli,

in forma interrogativa e

non assertiva, il principio giuridico di cui chiede
l’affermazione;

onde,

va

ribadito

(Cass.

19892/2007)

l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si

decisione sull’esistenza e la bontà delle proprie ragioni.
Con 11 terzo motivo,

si denuncia vizio della sentenza ex art.

360 comma l n. 5 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio: motivazione insufficiente e contraddittoria circa
la sussistenza del/’animus spoliandi

in capo al sig. Angelo

Amici
La censura è inammissibile.
Per una duplice, concorrente ragione.
Da un canto, sul tema della sintesi necessaria per l’esame
del denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata,
ancora le sezioni unite di questa corte hanno specificato
(Cass. ss.uu. 20603/07) l’esatta portata del sintagma “chiara
indicazione del fatto controverso” (postulato dall’art. 366
bis c.p.c come condizione necessaria per l’ammissibilità
della censura) in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione: la relativa censura deve
contenere, cioè,

un momento di sintesi omologo del quesito di

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risolva (come nella specie) in una generica istanza di

diritto che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera
da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del
ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (e tale non
può ritenersi la disomogenea e disarticolata enumerazione di
circostanze fattuali riportata a conclusione dell’esposizione

Corte indicare il numero di pagina non avendo il ricorrente
provveduto alla numerazione dei fogli del gravame).
Dall’altro, poiché le doglianze si risolvono, nella sostanza,
in una

(ormai del tutto inammissibile)

richiesta di

rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente
accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti,
piuttosto che prospettare a questa Corte un vizio della
sentenza concretamente rilevante sotto il profilo di cui
all’art. 360 n. 5 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una
diversa lettura delle risultanze procedimentali così come
accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo
all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili perché
la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della
scelta di quelle – fra esse

ritenute più idonee a

sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto
riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel
porre a fondamento del proprio convincimento e della propria
decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel
privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di
altre

(pur astrattamente possibili e logicamente non

9

del motivo – in relazione alla quale non è possibile a questa

impredicabili), non incontra altro limite che quello di
indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola
risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione
difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello

alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il
potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad
essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo
logico-formale e della conformità a diritto, che nella specie
risulta positivamente riscontrato – delle valutazioni
compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va
ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio
convincimento valutando le prove (e la relativa
significazione), controllandone la logica attendibilità e la
giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle
funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo
i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal
sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella
specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente
motivazione della sentenza di secondo grado in relazione a
circostanze a suo dire non valutate (o non sufficientemente
considerate), inammissibilmente (perché in contrasto con gli
stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di
legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione
di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum)

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per cui l’art. 360 n. 5 del codice di rito non conferisce in

sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del
procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia
trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non
consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere
analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di

maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione
procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice
di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine
di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri
desiderata -,

quasi che nuove istanze di fungibilità nella

ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora
legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.
Con il quarto motivo,

si denuncia

vizio della sentenza ex

art. 360 coma l n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 1168
c.c. per avere reintegrato l’associazione

Bleu di Prussia

nella detenzione del locale sito in Formello in assenza di
titolo.
La censura è corredata dal seguente quesito:
Dica la Corte se l’azione a difesa del possesso di cui
all’art. 1168 è concessa o meno anche a chi detiene la cosa
in virtù di un mero potere di fatto sulla stessa, in assenza
di un contratto di locazione o comunque di un titolo
giustificativo della detenzione
Il motivo (al di là della sua inaccoglibilità sul piano
endoprocessuale, poiché, sulla questione, in sede di appello,

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fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità

risulta già formato il giudicato interno) è inammissibile in
rito, essendo il quesito che lo sorregge affetto dagli stessi
vizi di genericità e astrattezza di cui si è già detto in
sede di esame del secondo motivo di ricorso,

con

argomentazioni che devono aversi qui per riprodotte.
si denuncia nullità del procedimento

e/o vizio della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c per
violazione degli artt. 703, 669 octies e novies c.p.c. (nel
testo vigente al momento della proposizione del ricorso
possessorio dell’associazione nei confronti della sig.ra
Paris, all’esito del quale è stato emanato il provvedimento
di reintegra nella detenzione fatto valere dall’associazione
nel confronti del sig. Amici).
La censura è corredata dal seguente quesito:
Dica la corte se l’efficacia di un provvedimento cautelare di
reintegrazione nella detenzione emesso in data 21.7.1993,
quindi prima che l’art. 703 c.p.c. venisse novellato dal D.L.
35/2005, è necessariamente subordinato alla promozione del
giudizio di merito nei termini di legge. Di conseguenza, dica
la Corte se, in un giudizio possessorio nel quale il
. ricorrente vanta la detenzione della cosa in virtù
dell’esecuzione di un precedente provvedimento cautelare di
reintegra emesso in detta data, la mancata prova della
promozione del relativo giudizio di merito obblighi il
giudice a ritenere privo di efficacia il provvedimento
cautelare. In subordine, dica se in un’ipotesi del genere il

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Con il quinto motivo,

giudice sia tenuto o meno a verificare la promozione del
giudizio di merito e pertanto se la mancata verifica
costituisca violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1168
c. c.
Il motivo, al di là ed a prescindere dalla sua infondatezza
pretore,

celebratosi

nel vigore della normativa precedente, era previsto che lo
stesso fissasse l’udienza per la prosecuzione del giudizio di
merito dinanzi a sé, come in realtà accadde e come risulta
dalla lettura dell’ordinanza non impugnabile di rilascio, al
essendo

cui esame questa Corte ha diretto accesso,
denunciato un vizio in procedendo),

stato

risulta inammissibile per

essere la relativa questione ormai definitivamente coperta da
giudicato interno in sede di rinvio.
Il sesto motivo,

che ha riguardo alla disciplina delle spese

del procedimento, va

de plano rigettato, avendo 1.1 giudice

del rinvio fatto buongoverno dei principi posti a presidio
(id est il principio della

del regolamento delle spese stesse

condanna della parte che risulti integralmente soccombente).
Il ricorso incidentale,
essere

sorretto da

a sua volta dichiarato

astrattezza,

genericità ed

un unico

motivo,

deve

inammissibile per evidente

apoditticità

sorregge l’unico motivo di censura

del

quesito che ne

(se, in applicazione del

principio di soccombenza, debbano essere liquidati alla parte
vincitrice i soli onorari o anche le spese e le competenze di

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(nell’iniziale procedimento dinanzi al

causa oltre l’IVA 11 CPA e le spese fisse)

sottoposto al

vaglio di questa Corte.
La disciplina delle spese di questo giudizio segue – giusta
il principio della sostanziale soccombenza come da
dispositivo.

La corte, riuniti i ricorsi, li rigetta, e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che si liquidano in complessivi E. 4200, di cui
E. 200 per spese.
Così deciso in Roma, li 5.4.2013

P.Q.M.

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