Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24104 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. II, 17/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

avv. F.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Faraon Luciano e Gianmarco

Cesari, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in

Roma, viale Libia, n. 174;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Venezia, in persona

del Direttore pro tempore; PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, in persona del Procuratore Generale

pro tempore; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA,

in persona del Procuratore pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia

depositata il 2 luglio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rinnovo della

notifica del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Avv. F.A. – che, in qualità di difensore d’ufficio, aveva assistito T.L.F. nell’ambito di un procedimento penale – ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia in data 2 luglio 2009, notificata il 15 luglio 2009, con cui, in sede di opposizione promossa ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sono stati liquidati i soli costi sostenuti per il recupero del credito e non le prestazioni professionali sostenute dal difensore nel procedimento per il recupero del credito, ed è stata rigettata l’ulteriore richiesta di liquidazione di una maggiore somma a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese dall’opponente nel procedimento in cui ha effettuato la difesa d’ufficio;

che il ricorso per cassazione, inizialmente proposto nelle forme del rito penale, è stato notificato il 13 ottobre 2010r a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 17026 del 2010;

che il ricorso è affidato a quattro motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che preliminarmente, va rigettata la richiesta del pubblico ministero di rinnovo della notifica del ricorso, ove si consideri questo è stato ritualmente notificato all’Ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, non essendo ragione di invalidità della notifica il fatto che essa non sia stata effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato (cfr. Cass., Sez. 1, 12 luglio 2007, n. 15617; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22641);

che il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 116 e 117 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ponendo il quesito se in tema di liquidazione dei compensi al difensore d’ufficio, siano dovuti gli onorari e le spese liquidati dal giudice civile con i provvedimenti conclusivi della procedura promossa o comunque risultanti dalla tariffa forense in caso di esecuzione infruttuosa;

che il motivo è fondato, perchè il difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116;

che infatti questa Corte ha già statuito che: (a) poichè l’esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell’ambito di quelli che l’erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall’autorità giudiziaria; (b) proprio perchè il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell’infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali (laddove solo tra le parti esso può operare come statuizione avente forza di giudicato), i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall’autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (Cass. pen., Sez. 4, 14 gennaio 2008, n. 1630; Cass., pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473);

che con il secondo mezzo (violazione dell’art. 2233 cod. civ.) ci si duole che il giudice del merito abbia derogato ai minimi tariffari stabiliti in materia penale;

che il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi;

che esso muove dal presupposto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia abbia ritenuto retribuibile l’intera attività svolta dal ricorrente, laddove invece il giudice non ha liquidato nè gli onorari nè i diritti in relazione all’attività professionale dispiegata per il recupero del credito nei confronti del condannato;

che con il terzo motivo (violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.) si censura che il giudice non abbia liquidato le spese del giudizio di opposizione;

che il motivo è fondato, perchè nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento del compenso, promosso dal difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale, il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento e l’eventuale obbligo di pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese (Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2008, n. 25931);

che il quarto motivo lamenta omessa motivazione in ordine alle circostanze veicolate con il secondo ed il terzo mezzo di gravame;

che l’esame del motivo è assorbito dalle decisioni adottate in relazione allo scrutinio del secondo e del terzo mezzo;

che l’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione alle censure accolte e la causa deve essere rinviata al Tribunale di sorveglianza di Venezia, in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il quarto motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di sorveglianza di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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