Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24104 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 22/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16402/10, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ INDUSTRIALE COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE- SICEM – s.r.l.,

in persona del legale rappres. p.t.;

– intimata non costituita –

avverso la sentenza n. 84/25/2009 della commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata il 6/5/2009;

udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio del 22 maggio 2017.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate notificò alla SICEM srl un avviso d’accertamento, per l’anno 1999, relativo a costi non deducibili in quanto documentati da fatture emesse per operazioni inesistenti, determinando un maggior reddito d’impresa, con conseguente recupero a tassazione di iva.

La suddetta società impugnò l’avviso innanzi alla Ctp di Palermo; l’ufficio si costituì, resistendo al ricorso.

La Ctp accolse il ricorso con sentenza appellata dall’Agenzia e respinto dalla Ctr secondo la cui argomentazione, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, e in assenza di altre cause ostative, il perfezionamento della definizione automatica delle imposte comportava la preclusione di ogni accertamento tributario nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.

Non si è costituita la Sicem srl. cui il ricorso è stato notificato.

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate ha denunziato la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10, lamentando che la Ctr avesse erroneamente ritenuto che la definizione automatica del carico tributario precludesse ogni accertamento tributario nei confronti del contribuente.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunziato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1, avendo la Ctr erroneamente affermato che la tardiva produzione del p.v.c., nei termini perentori di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, aveva precluso ogni possibilità di acquisizione dello stesso documento nel giudizio d’appello.

I due motivi sono fondati.

Circa il primo motivo, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 elide in tutto o in parte i debiti del contribuente verso l’erario, ma non opera sui suoi crediti, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, lett. a), dovendosi interpretare la previsione del comma 9 norma citata – secondo cui “la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate” – nel senso che tale definizione non sottrae all’Amministrazione il potere di contestare il credito esposto dal contribuente e, quindi, di emettere avvisi di recupero delle agevolazioni da esso indicate (Cass., n. 16157/16).

E’ stato altresì affermato che, in tema di condono fiscale, non è inibito all’Erario l’accertamento fondato sulla negazione di un credito d’imposta esposto in dichiarazione (nella specie, credito IVA per operazioni non fatturate o fatturate erroneamente), atteso che il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti – sia nell’ipotesi di cui all’art. 9, che in quella minore di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15 in cui l’oggetto di definizione non è il tributo, ma la lite potenziale – all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio (Cass., n. 22436/16; n. 6982/15).

Giova altresì rilevare che la pronuncia della Corte in senso difforme dal citato orientamento (Cass., n. 3112/16) riguardava una diversa fattispecie, come peraltro evidenziato nella stessa sentenza che richiamava, appunto, per differenziarsene, altra decisione della Corte che aveva ritenuto che il condono non precludesse l’accertamento relativo alla illegittima compensazione di un credito iva derivante da operazioni inesistenti.

Inoltre, l’orientamento condiviso risulta avvalorato dall’affermazione, contenuta nella decisione della Corte Cost., n. 340/05, secondo cui il condono non impediva al’ufficio di poter accertare che il credito d’imposta iva non dovesse essere rimborsato in quanto relativo ad operazioni inesistenti.

Lo stesso orientamento, infine, è stato confermato da une recente sentenza delle SSUU (n. 16692/17).

Il secondo motivo è parimenti fondato, essendo principio consolidato quello a tenore del quale, in tema di contenzioso tributario, il giudice d’appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purchè acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo; operato dall’art. 61 citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado (Cass., n. 3661/15).

Nel caso concreto, è emerso che il p.v.c. è stato prodotto entro il termine perentorio di cui al predetto art. 32.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr, anche per le spese.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Ctr della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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