Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24104 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2018, (ud. 13/12/2017, dep. 03/10/2018), n.24104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7181-2013 proposto da:

D.G.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE

MAGARAGGIA, UMBERTO MAGARAGGIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SE.T.A. EU S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2976/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/10/2012 R.G.N. 36/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

LA CORTE esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVATO CHE

la Corte d’Appello di Lecce, in riforma (parziale) della gravata pronuncia resa dal locale giudice del lavoro, rigettava le domande avanzate dall’attore D.G.A. nei confronti della convenuta S.p.a. SE.T.A.EU, con le quali era stata chiesta la declaratoria di nullità dei termini finali, apposti ai quattro contratti di lavoro stipulati dalle stesse parti, con conseguente conversione di un unico rapporto a tempo indeterminato;

in particolare, relativamente ai primi due rapporti, stipulati rispettivamente per “necessità di sostituire personale assente per malattia e/o infortunio, per garantire la continuità del servizio” (dal 22 marzo 2007 al successivo 5 aprile), nonchè per “necessità di sostituire personale in ferie, per garantire la continuità del servizio” (dal sette al venti maggio 2007), la Corte territoriale, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per ipotesi di causali ispirate ad esigenze sostitutive, negava la necessità dell’indicazione nominativa del personale assente da sostituire, pur a seguito della pronuncia n. 214/2009 della Corte Costituzionale, ipotizzando in particolare il caso di situazione aziendale complessa, dove l’assunzione fosse riferita non ad una singola persona ma ad una funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta, escludendo che potesse “dubitarsi della rispondenza della causale del primo contratto ad eventi di tipo sostitutivo, non essendo stata fornita, e prima ancora allegata, prova contraria in tale senso”;

avverso la sentenza di appello, n. 2976 in data 26 settembre – 3 ottobre 2012, il D.G. proponeva ricorso per cassazione, giusta l’atto notificato a mezzo posta, con spedizione in data primo marzo 2013, pervenuto al destinatario il 5 marzo 2013 (cfr. l’avviso di ricevimento giunto in tale data all’avv. Massimo Fasano in (OMISSIS), risultante essere stato il procuratore costituito per la società appellante con domicilio eletto presso il suo studio), affidato a tre motivi; la SE.T.A.EU S.p.a. è rimasta intimata e non ha svolto alcuna difesa in proprio favore; il PUBBLICO MINISTERO in sede ha concluso come da sua requisitoria scritta ìn data 14/16 novembre 2017 per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO CHE

con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11 soprattutto per la dedotta inversione dell’onere probatorio, circa le causali indicate per giustificare l’apposizione dei termini finali, però illegittimamente posto a carico del lavoratore interessato;

con il secondo motivo è stata denunciata la violazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 in tema di attività stagionali, nel cui ambito non potevano però ricomprendersi anche quelle del servizio di nettezza urbana;

con il terzo motivo, formulato ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente si è doluto della mancata ammissione del richiesto interrogatorio formale della prova testimoniali all’uopo articolata; il ricorso appare fondato in relazione alla prima doglianza nei seguenti termini;

invero, nonostante il corretto richiamo dei principi di diritto enunciati in materia, però in astratto e con riferimento a realtà aziendali complesse, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. lav. nn. 1576, 1577 e 2279 del 2010), circa l’interpretazione c.d. elastica delle causali indicate nei contratti dì lavoro a tempo determinato, riguardo al requisito di specificità richiesto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, sicchè in tali circostanze non è indispensabile anche l’indicazione nominativa del personale sostituito (contrariamente a quanto invece opinato da Corte cost. con la nota pronuncia n. 214/2009), purchè tuttavia ne sussistano i relativi presupposti, erroneamente la Corte leccese ha ritenuto di non poter dubitare della rispondenza della causale del primo contratto (22 marzo/5 aprile 2007) ad eventi di tipo sostitutivo, non essendo stata fornita, nè altrimenti allegata, la prova contraria in tal senso;

come opportunamente rilevato nell’anzidetta motivata requisitoria dall’Ufficio requirente, l’anzidetta errata affermazione della Corte di merito deve in effetti considerarsi riferita quanto meno ai primi due contratti a termine de quibus, per cui, fatti salvi i principi affermati in generale da questa Corte in materia, non può sottacersi come nel caso di specie alla stregua di quanto pure emergente dalla sentenza qui impugnata, non risulti affatto integrato il requisito della complessità aziendale, in assenza di qualsiasi elemento indicativo in tal sensi, tenuto conto, d’altro canto, che, oltre al requisito di specificità occorrente D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, è la parte datoriale che deve altresì dimostrare l’effettività di quanto enunciato nella clausola contrattuale per giustificare l’apposizione del termine, laddove nel caso di specie risulta essere stato del tutto generico e non pertinente il richiamo alla citata giurisprudenza di legittimità, finendo per giunta con l’invertire l’onere probatorio a carico del lavoratore;

va, dunque, attribuito alla parte datoriale l’onere di dimostrare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, giustificanti l’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in quanto regime derogatorio alla forma comune del rapporto di lavoro, che è a tempo indeterminato, di guisa che inoltre tale onere a fortiori è a carico di parte datoriale rispetto a quello, esplicitamente disciplinato dall’art. 4 del medesimo Decreto n. 368 in ordine all’ipotesi di proroga del termine (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1058; del tutto erronea è, quindi, l’affermazione, secondo cui sarebbe stato piuttosto onere di controparte provare l’estraneità della sua assunzione rispetto alle esigenze individuate in seno ai singoli contratti – si veda in tal senso Cass. 24 novembre 2014, n. 24954, nonchè Cass. Sez. 6 – L, n. 8319 del 5 / 27 aprile 2016);

pertanto, il ricorso nei sensi anzidetti e limitatamente al primo motivo va accolto, restando così assorbite le altre conseguenti doglianze mosse dal lavoratore, per cui, occorrendo opportuni e pertinenti accertamenti, in linea con gli enunciati principi di diritto, la sentenza de qua va annullata con rinvio, a sensi e per gli effetti degli artt. 384 e 385 c.p.c., ad altra Corte territoriale indicata nel seguente dispositivo, pure in relazione alle spese di questo giudizio;

stante l’accoglimento della proposta impugnazione, non ricorrono i presupposti di legge per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa, quindi, l’impugnata sentenza, per quanto di ragione in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA