Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24102 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. un., 30/10/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 30/10/2020), n.24102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12965/2019 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIER

PAOLO POGGI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BORGHI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMINA MAGNANI;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA DI FORLI’-CESENA, REGIONE EMILIA ROMAGNA, P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1723/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 19/03/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE.

 

Fatto

RILEVATO

1. il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1723 pubblicata il 19 marzo 2018 ha rigettato l’appello proposto da G.M. avverso la sentenza del T.A.R. Emilia Romagna – Bologna n. 396 del 2007;

2. avverso questa sentenza G.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, ai quali ha resistito con controricorso il Comune di Borghi;

3. la Provincia Di Forlì – Cesena, la Regione Emilia Romagna e P.L. sono rimasti intimati;

4. successivamente alla soppressione dell’Adunanza Camerale del 19.5.2020, disposta dal Primo Presidente ai sensi del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, comma 1, il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di Consiglio per l’odierna Adunanza Camerale.

Diritto

CONSIDERATO

sintesi dei motivi.

5. il ricorrente, ricostruito il perimetro di impugnabilità delle sentenze del Consiglio di Stato (richiama l’art. 111 Cost., u.c. e art. 362 c.p.c. e auspica un intervento chiarificatore del legislatore e della giurisprudenza), denuncia:

6. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, “nullità della sentenza impugnata – error in procedendo ed error in iudicando; omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia carattere decisivo – Impossibilità dello svolgimento di attività difensiva violazione del principio del contraddittorio”; imputa al Consiglio di Stato di avere dato atto di avere “udito” in pubblica udienza l’Avvocato Prosperi Mangili nonostante questi non avesse svolto alcuna attività difensiva in favore di esso G. in quanto non aveva ricevuto alcuna comunicazione di cancelleria relativa alla fissazione dell’udienza di pubblica discussione; asserisce che siffatta omissione ha determinato, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., la nullità dell’ordinanza e la conseguente nullità di tutti gli atti del processo e della sentenza impugnata;

7. con il secondo motivo “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5). Nullità della decisione per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost.. Travisamento della prova”; imputa alla sentenza n. 1881/2018 del Consiglio di Stato (non oggetto del ricorso in esame) il vizio di superficialità, di denegata giustizia, di violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., di travisamento dei fatti per non avere accertato che sul terreno di esso ricorrente è stata prevista la realizzazione di un parcheggio a più piani irrealizzabile e che non è stata adottata alcuna Delibera di revoca o di annullamento della Delibera di approvazione del progetto contestato;

8. il ricorrente, evidenziata la connessione oggettiva e soggettiva “con il ricorso gemello presentato contro la sentenza n. 1881/2018” chiede “la riunione dei due procedimenti al fine di una trattazione unitaria e simultanea anche a fini di economia processuale;

in via preliminare.

9. l’inammissibilità del ricorso (cfr. infra punti 9 e sgg. di questa ordinanza) sconsiglia la riunione, sollecitata dal ricorrente, del ricorso in esame quello recante n. R.G. 12974/2019, fissato per l’odierna Adunanza Camerale;

10. è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza dall’impugnazione, formulata dal controricorrente;

11. secondo l’orientamento giurisprudenziale espresso da queste Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 18 ottobre 2018 n. 26255; Cass. Sez. U. 11 maggio 2018 n. 11575), “in tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, l’art. 2 dell’allegato 3 del codice del processo amministrativo, recante le disposizioni transitorie, prevede l’ultrattività della disciplina previgente, ivi compreso il termine lungo di un anno per proporre ricorso per cassazione, esclusivamente per i termini che sono in corso alla data della sua entrata in vigore; nè può invocarsi l’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, essendo esclusivamente applicabili le norme di settore che regolano le impugnazioni delle sentenze del giudice amministrativo”;

12. a tali principi va data continuità perchè il Collegio condivide le argomentazioni esposte nelle sentenze innanzi richiamate, argomentazioni da intendersi qui richiamate ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e perchè il ricorrente, nel ricorso e nella memoria, non apporta alcun argomento idoneo a contrastarle;

13. nella fattispecie in esame, poichè la sentenza del Consiglio di Stato è stata pubblicata il 19 marzo 2018, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione non poteva che essere quello semestrale di cui all’art. 92, comma 3, cit., non discutendosi di un termine “in corso” alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104);

14. ciò comporta che alla data del 16 aprile 2019, giorno in cui risulta attivata la procedura notificatoria (cfr. notifica a mezzo PEC, in atti), il termine di impugnazione semestrale era ormai decorso;

15. il ricorso è inammissibile;

16. le spese del presente giudizio sostenute dal controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza; quanto alla Provincia Di Forlì – Cesena, alla Regione Emilia Romagna e P.L., non occorre pronunciare sulle spese in mancanza di attività difensiva (sono rimasti intimati);

17. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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