Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24102 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24102 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 19033-2009 proposto da:
PROVINCIA DI COSENZA C.F. 80003710789, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, VIA MALLADRA 47 presso lo studio dell’avvocato
ISABELLA EGEO, rappresentata e difesa dall’avvocato
PIGNANELLI GAETANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2673

LEONE

MARIA

LNEMRA46T46D086R,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 14, presso lo
studio dell’avvocato GIANLUCA SAVINO, rappresentata e

Data pubblicazione: 24/10/2013

difesa dall’avvocato PROVENZANO DOMENICO, giusta
delega in atti;
– controricorrente avverso la sentenza n. 443/2009 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 30/04/2009 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato PROVENZANO DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA 9 che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

1113/2005;

RG 19033-09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

– La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza di cui si chiede la
cassazione, accogliendo in parte la domanda di Leone Maria, proposta nei

ad esercitare l’opzione prevista dalla legge n.124 del 1999 con conseguente
sua reintegrazione nei ruoli del personale della predetta Provincia con
inquadramento nella categoria D posizione D3.

Per l’annullamento di tale sentenza la Provincia di Cosenza propone ricorso
affidato a due motivi.

Leone Maria resiste con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Provincia di Cosenza deduce,

ex art. 360

n.3 e n.5, violazione dell’ art. 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, del DM
n. 184 del 1999, del DPCM n. 446 del 2000, del DM Pubblica Istruzione 5
aprile 2001 in relazione all’art. 63 del DLgs n. 165 del 2001.

Con la seconda censura la predetta Provincia denuncia,

ex art. 360 n.3 e

n.5,violazione del DM Pubblica Istruzione 5 aprile 2001 – contenente
recepimento dell’accordo ARAN sui criteri d’inquadramento del personale già
dipendente da enti locali e transitato nel comparto scuola – in relazione
all’art. 63 del DLgs n. 165 del 2001.

1

confronti della Provincia di Cosenza, ha dichiarato il diritto della Leone

Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art.
366 bis cpc.

Infatti trattandosi di sentenza di appello pubblicata il 30 aprile 2009
trova applicazione, ex art. 27, comma 2, del Dlvo 2 febbraio 2006, n.40,

360, primo comma, numeri 1,2, 3 e 4 cpc l’illustrazione di ciascun motivo
si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un
quesito di diritto e nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n.5 cpc
l’illustrazione del motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Né ratione temporis può operare l’art. 47, comma 1 0 , lett. d) della legge
18 giugno 2009 n. 69 che ha abrogato il precitato art. 366

bis cpc,

trovando tale norma, ai sensi dell’art. 58, comma 5 ° , della predetta legge
18 giugno 2009 n. 69,applicazione relativamente alle controversie nelle
quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato
pubblicato successivamente ( ossia dal 4 luglio 2009) alla data di
entrata in vigore della stessa legge n.69 del 2009 ( Cass. 13 gennaio 2010
n. 428).

Nella specie difetta del tutto il quesito di diritto nonché la specifica
indicazione del fatto controverso, intesi quale sintesi logico giuridica
della censura che s’intende sottoporre al giudice di legittimità( Cass.
S.U. 28 settembre 2007 n. 20360).

2

la richiamata norma di rito secondo la quale nei casi previsti dall’art.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

per esborsi ed E. 2.500,00 per compensi oltre accessori di legge..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 settembre 2013

Il Presidente

pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00

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