Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24101 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 24/11/2016), n.24101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6186/2014 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FAVARELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO, FRANCO

RAIMONDO BOCCIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che la rappresenta

e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8221/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’8/10/2013, depositata il 23/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte di Appello di Roma rigettava il gravame svolto dalla società attuale ricorrente e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda dell’attuale intimata, avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto di lavoro interinale intercorso con la predetta società quale utilizzatrice delle sue prestazioni e conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.

3. A base del decisum, e per quello che rileva in questa sede, la Corte del merito, premesso di non poter considerare il dedotto rapporto risolto per il mero decorso del tempo tra la scadenza della proroga e la data della messa in mora, faceva seguire, alla nullità del contratto, la declaratoria, nei confronti della società utilizzatrice delle prestazioni rese dal lavoratore in causa, della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; riteneva, inoltre, inapplicabile il risarcimento del danno previsto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32.

4. Avverso questa sentenza la società in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di tre censure.

5. Resiste, con controricorso, la parte intimata.

6. Il primo motivo investe la statuizione sul mutuo consenso ed è infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte consolidatasi nel senso che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, essendo il solo decorso del tempo o la semplice inerzia del lavoratore, successiva alla scadenza del termine, insufficienti a ritenere sussistente la risoluzione per mutuo consenso, costituente pur sempre una manifestazione negoziale, che, seppur tacita, non può essere configurata su un piano esclusivamente oggettivo, in conseguenza della mera cessazione della funzionalità di fatto del rapporto di lavoro (v., per tutte, in vicenda identica a quella in esame, Cass. 14135/2015).

7. Alla stregua dei richiamati principi è corretta la sentenza impugnata che ha escluso la risoluzione del rapporto per mutuo consenso non essendovi, oltre alla mera inerzia protratta in un periodo infraquinquennale, altre circostanze significative da cui poter desumere una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo.

8. La seconda censura (dedotta per violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10 e della L. n. 1369 del 1966), investe la declaratoria di ripristino del rapporto di lavoro nei confronti della società utilizzatrice in conseguenza della ritenuta illegittimità del contratto di fornitura.

9. Ebbene, per consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di lavoro interinale, la legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo; ne consegue che l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo; inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione in rapporto a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l’utilizzatore ed il lavoratore (v. Cass. 14135/2015 ed i numerosi precedenti ivi richiamati).

10. Il terzo motivo, con il quale viene prospettata violazione o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, è invece fondato, dovendosi dare continuità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte (fra le prime, Cass. nn. 1148 e 13404 del 2013 e successive conformi) che ha ritenuto applicabile l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (nel significato chiarito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13) a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della nullità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 1, lett. a), contratto convertito in uno a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione (per l’evidente analogia tra il lavoro temporaneo di cui alla L. n. 196 del 1997, e la somministrazione di lavoro D.Lgs. n. 276 del 2003, ex artt. 20 e segg. (v., per l’ampia motivazione sugli effetti della nullità sul collegamento negoziale del contratto fra somministratore e utilizzatore e quello fra lavoratore e somministratore, e sul ricorso alla sanzione meramente indennitaria prevista dall’art. 32, comma 5 cit., Cass. 14135/2015 cit.).

11. In definitiva deve accogliersi il terzo motivo, rigettati i motivi precedenti, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “L’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l’accertamento della nullità di un contratto di somministrazione lavoro, convertito – ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, u.c. – in un contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione”.

12. Al Giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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