Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24101 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24101 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA
sul ricorso 19874-2008 proposto da:
MARRAZZI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA

COLA

dell’avvocato

DI

RIENZO

271,

BALDASSARRE

presso

lo

FRANCESCO,

studio
che

lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

2650

L

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’
PARTNERS, rAppre~tata e ditesa dall’aV7E5EAto

Data pubblicazione: 24/10/2013

’ SALVATORE TRIFIRO’, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 927/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 15/10/2007 R.G.N. 1706/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRICOMI;
udito l’Avvocato CONTE ANDREA per delega BALDASSARRE
FRANCESCO;
udito l’AvvocatO BONFRATE FRANCESCA per delega
TRIFIRO’ SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. IRENE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 927 del 2 ottobre 1997,
decidendo sull’impugnazione proposta da Marrazzi Fabrizio nei confronti di Poste
Italiane spa, e da quest’ultima verso il lavoratore, confermava la sentenza n. 2115/06 del
Tribunale di Milano.
2. Il Tribunale aveva rigettato le domande dirette ad ottenere la declaratoria di
nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra Marrazzi Fabrizio e Poste
Italiane spa.
3. La Corte d’Appello statuiva che la sentenza impugnata meritava di essere
confermata previo accoglimento dell’appello incidentale relativo alla eccezione di
risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso che rivestiva carattere
preliminare e assorbente rispetto ad ogni latra questione. Riteneva, quindi, intervenuta
detta risoluzione atteso che tra la cessazione del rapporto di lavoro (30.9.1998) e la
proposizione della domanda giudiziale (13.2.2006) era decorso un notevole lasso di
tempo, pari a più di sette anni, durante il quale il lavoratore non aveva ami offerto la
prestazione, né messo a disposizione dell’azienda le proprie energie lavorative, né
contestato alcunché, almeno fino alla richiesta del tentativo di conciliazione ricevuto da
Poste italiane in data 2 novembre 2005.
4. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il Marrazzi, prospettando tre
motivi di ricorso, assistiti dai prescritti quesiti di diritto.
5. Resiste con controricorso Poste italiane spa.
6. La resistente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivazione semplificata.
Il ricorrente premette in fatto di essere stato assunto da Poste Italiane spa con
contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 27 luglio 1998 -30 settembre
1998, in base alle previsioni dell’art. 8 del CCNL di categoria e del disposto di cui
all’art. 23 della legge n. 56 del 1987, con la motivazione “necessità di espletamento del
servizio recapito in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”.
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di
norme di diritto, ex art. 360, n. 3, cpc, in relazione agli artt. 1372, comma 1, 1362,
comma 2, cc; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, cpc, in relazione all’accertamento ed alla
interpretazione della “volontà tacita risolutiva del contratto per mutuo consenso”.
2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettato il vizio di omessa motivazione
circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, cpc, in relazione alla disciplina
dei contratti a termine applicabili ratione temporis.
3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta omessa motivazione circa un fatto
decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5 cpc, in relazione al termine di efficacia
contrattuale delle assunzioni ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 e dell’art. 8
del CCNL di categoria del 1994.
Deduce il ricorrente la illegittimità del termine apposto al contratto atteso che lo
stesso era stato concluso in ragione della necessità di espletamento del servizio di
recapito in concomitanza di assenza per ferie nel periodo giugno-settembre.
4. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso
prospettata da Poste Italiane spa, che asserisce come il ricorso in esame si limiterebbe a
generiche doglianze circa la conferma della legittimità del termine operata dalla Corte
d’Appello, con il conseguente passaggio in giudicato di detta statuizione, che si
rifletterebbe sulla ammissibilità del primo motivo di ricorso.
3

5. Osserva il Collegio che il secondo ed il terzo motivo di ricorso che
logicamente precedono il primo motivo e devono essere, quindi trattati,
prioritariamente, superano il vaglio di autosufficienza in ragione delle argomentazioni
esposte e investono adeguatamente la problematica del temine.
6. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro
connessione e, pokhé le dedotte omissioni concernono questioni di mero diritto, queste
ben possono formare oggetto di scrutinio nella presente sede.
Al riguardo si rileva – in conformità, su tale punto, a quanto deciso questa Corte
(ex plurimis, Cass. n. 14011/2004) – che l’art. 23 della legge n. 56/1987 sancisce, al
primo comma, che “l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre
che nelle ipotesi di cui all’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché all’art. 8 bis del decreto-legge 29 gennaio 1983,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle
ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o
locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I
contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono
essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori
impegnati a tempo indeterminato”. L’ipotesi (così legislativamente consentita)
riguardante la presente controversia è quella individuata dall’art. 8 del c.c.n.l. 26
novembre 1994, applicabile nella specie, secondo cui: “l’Ente potrà assumere personale
con rapporto a tempo determinato. In tale caso al rapporto di lavoro si applicano le
disposizioni contenute nelle leggi 18 aprile 1962 n. 230, 28 febbraio 1987 n. 56 e
successive modificazioni ed integrazioni (primo comma); in attuazione di quanto
specificamente previsto dall’art. 23, punto 1), della legge 28 febbraio 1987 n. 56, l’Ente
potrà valersi delle prestazioni di personale con contratto a termine, oltre che nelle
ipotesi già previste dalle leggi di cui al comma precedente, nei seguenti casi: necessità
di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugnosettembre (secondo comma)”.
La norma dell’art. 23 rappresenta uno sviluppo, indubbiamente fortemente
innovativo, del modello dei contratti a termine “autorizzati”, per i quali, cioè,
l’autorizzazione costituisce il presupposto necessario per la valida apposizione del
termine di durata, già introdotto nell’ordinamento dal d.l. 3 dicembre 1977, n. 876,
conv. in legge 3 febbraio 1978, n. 18 (con le successive modificazioni di cui alle leggi
24 novembre 1978, n. 737, 25 marzo 1983, n. 79, di conversione del d.l. 29 gennaio
1983, n. 117, e 25 marzo 1986, n. 84), mediante l’attribuzione ad un organo pubblico
(Ispettorato del lavoro) del potere autorizzativo all’esito di accertamento preventivo
degli elementi della fattispecie normativa dell’intensificazione dell’attività produttiva in
determinati periodi dell’anno.
Con tale modello, in effetti, sono state create aree di lavoratori precari e
stagionali nel mercato di lavoro interno all’impresa, in funzione di integrazione
ricorrente dell’organico normale. La riserva all’autonomia collettiva dell’individuazione
di ipotesi di contratti a termine, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, ha inteso
evidentemente creare un diverso sistema di controllo sulle modalità di utilizzazione
dello strumento contrattuale, parallelo e alternativo rispetto a quello della legge n.
18/1978, per cui, accanto all’area originaria del contratto a termine per esigenze
organizzative qualitativamente straordinarie, è stata prevista la possibilità di prevedere
un’area di impiego normale e ricorrente del tipo contrattuale, del quale risulta in parte
modificata la funzione economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non
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più alle previsioni di norme inderogabili, generali e astratte, ma allo strumento
negoziale collettivo.
Peraltro, sulla portata della delega alla contrattazione collettiva, è sorto il
problema interpretativo se il contratto a termine autorizzato dalla contrattazione
collettiva venisse a costituire, essendone mutata la funzione economico-sociale, un tipo
contrattuale a sè stante, interamente sottratto all’area di applicazione della legge 18
aprile 1962, n. 230, rimasta, fino all’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2001, n.
368, la legge generale della materia:
problema che può considerarsi definitivamente risolto dalla giurisprudenza della
Corte, nel senso dell’affermazione del principio di diritto – Cass. Sezioni Unite n.
10343/1993, Cass. n. 18354/2003 – secondo cui la disposizione dell’art. 23 della legge
n. 56/1987, che consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di
legittima apposizione di un termine al contratto individuale di lavoro, opera sul
medesimo piano della disciplina generale in materia e si inserisce nel sistema da questa
delineato.
Consegue a questo principio di diritto che l’applicazione di detta disposizione
non si sottrae alla sanzione della conversione (del rapporto di lavoro a termine) in
rapporto a tempo indeterminato e non deroga al principio dell’onere della prova a carico
del datore di lavoro.
Il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, per l’individuazione di ipotesi
ulteriori (“oltre che”), rispetto a quelle già previste dalle norme richiamate dallo stesso
art 23, reca la precisazione del livello della stessa contrattazione (nazionale o locale),
con esclusione di quella aziendale, nonché gli agenti contrattuali (“sindacati nazionali o
locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale);
ma nessun principio o criterio direttivo viene contestualmente enunciato in ordine alle
ipotesi da individuare, prevedendosi soltanto che le stesse debbano essere ulteriori e,
perciò, diverse rispetto a quelle già previste dalla legge.
Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi
e dei sindacati che ne sono destinatali, non essendo questi vincolati all’individuazione di
ipotesi comunque omologhe rispetto a quelle già previste dalla legge (Cass.
14011/2004).
In tale contesto è, altresì, da precisare che la fattispecie contrattuale ora in
contestazione riguarda un periodo di tempo compreso tra il luglio ed il settembre 1998
e, quindi, una fattispecie esauritasi anteriormente all’entrata in vigore del
summenzionato d. lgs. n. 368/2001, che ha modificato in senso abrogativo la precedente
normativa ex legge n. 230/1962. Non sono, poi, neppure applicabili ratione temporis le
disposizioni derogatorie del regime di diritto comune ex ventunesimo comma dell’art. 9
del d.l. n. 510/1996 (convertito nella legge n. 608/1996) secondo cui “le assunzioni di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall’Ente Poste
Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno
1997, non possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono
invece allo scadere del termine finale di ciascun contratto”.
In forza, invece, della suddefinita “delega in bianco”, l’art. 8 del c.c.n.l. (dinanzi
testualmente trascritto) ha ipotizzato la possibilità per l’Ente Poste di “valersi delle
prestazioni di personale con contratto a termine nel caso di necessità di espletamento del
servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre” ed ha
espressamente sancito, come si è già constatato, che siffatta ipotesi si aggiunge – “…
oltre che alle ipotesi già previste dalle leggi…” -, tra l’altro, a quella prevista sub b) del
secondo comma dell’art. 1 della legge n. 230/1962 (ove era richiesta, nel caso di
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Roma, 19 settembre 2013

‘fèsPd, nte

Il Consigliere estensore

Il Funzionario Giudiziario

assunzione con contratto a termine per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto
alla conservazione del posto, “l’indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa
della sua sostituzione”).
Dovendosi, per quanto esposto, ritenere legittima, nella fattispecie,
l’apposizione del termine, il ricorso va rigettato, rimanendo assorbito il primo motivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che liquida in euro cento per spese, oltre euro tremilacinquecento per onorari,
oltre accessori di legge.

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