Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24101 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 01/03/2017, dep.13/10/2017),  n. 24101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati SERGIO RUSSO, PAOLO SPERLONGANO con studio in NAPOLI CENTRO

DIREZIONALE – ISOLA E/4 PALAZZO (Ndr: testo originale non

comprensibile) giusta delega a margine;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 341/2012 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA

depositata il 02/11/2012;

udita la relazione della casa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERNARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 341/39/12 dep. il 2.11.2012, che su impugnazione da parte di L.R. dell’avviso di accertamento induttivo del reddito (notificato ai fini Irpef, per l’anno 2005), derivante da mancata dichiarazione di plusvalenza da cessione di licenza di taxi, trasferita unitamente all’autoveicolo, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

La C.T.R. ha confermato la decisione della C.T.P. – cha aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo non provato il valore accertato – statuendo che “anche trattandosi di cessione di azienda” l’Agenzia ha erroneamente “preteso di sottoporre a tassazione il valore dell’intero cespite ceduto senza fornire alcun elemento… atto a far determinare l’eventuale plusvalenza realizzata”.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione di legge (art. 2555 c.c., art. 86, comma 1 TUIR; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis; L. n. 21 del 1992, artt. 6,5,7 e 9), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l’esistenza di una plusvalenza tassabile da cessione di azienda nell’ambito di un’attività imprenditoriale, plusvalenza accertata induttivamente in base a presunzioni semplici in assenza di dichiarazione.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.1.. Ai fini del trattamento fiscale del reddito derivante dalla cessione della licenza taxi, va premesso che l’attività esercitata dal tassista, in relazione al dato testuale di cui all’art. 2195, n. 3, che qualifica imprese commerciali le attività di trasporto, è di natura imprenditoriale (basata quindi sul principio di economicità): trattasi specificamente di piccolo imprenditore (ex art. 2083 c.c., v. Cass. 21123/2010), specificamente imprenditore artigiano, come espressamente qualificato dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7, comma 1, lett. a) (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea L. n. 21 del 1992: v. Cass. n. 2052 del 2017). La cessione della “licenza taxi” (bene strumentale di natura immateriale, presupposto strutturale ed elemento qualificante dell’esercizio dell’attività), unitamente all’autovettura cui la licenza è riferita, costituisce, come peraltro riconosciuto dalla CTR, cessione di azienda, da presumersi onerosa salvo prova contraria, nel caso di specie non fornita.

2.2. Tanto premesso ha errato la CTR ad annullare l’accertamento, col il quale è stata determinata la plusvalenza per via induttiva, e quindi correttamente in assenza di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente. Nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, infatti, la legge abilita gli Uffici finanziari a servirsi di qualunque elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo e utilizzando, presunzioni cd. supersemplici cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3 -, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio (cfr. ex multis n. 20708 del 03/10/2007, n. 14930 del 15/06/2017).

2.3. La CTR pertanto, ritenuto invalido l’avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formali, non poteva limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma doveva esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (cfr. Cass. n. 24611 del 19/11/2014). Ciò in quanto il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio.

3. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Campania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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