Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24101 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 07/09/2021), n.24101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18328-2020 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSALIA BENNATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 3470/2020 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 18/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 3470/2020 depositato il 18-3-2020 e comunicato il 28-5-2020 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di M.A., cittadino del Bangladesh, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito il rigetto della relativa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese a seguito di episodi di violenze e minacce commesse nei suoi confronti e nei confronti di suo padre, che era stato ucciso, da alcuni calciatori avversari per costringerlo a giocare nella loro squadra. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Bangladesh, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: ” 1. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3): violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g, artt. 3 e 14; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 35-bis, commi 8, 9, 10 e 11, avendo il Tribunale di Milano omesso il rinnovo dell’audizione del ricorrente, obbligatorio a causa della mancata effettuazione della videoregistrazione”; “2. Nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4): omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, deduce che il Tribunale ha omesso di procedere al rinnovo dell’audizione del ricorrente, nonostante l’assenza di video registrazione del colloquio svoltosi davanti alla Commissione Territoriale, così non consentendogli di chiarire le perplessità evidenziate nel decreto impugnato, in cui sono semplicemente riportate le valutazioni espresse dalla Commissione. Censura il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale con motivazione apparente e si duole del mancato esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e della errata valutazione della sostanziale coerenza e plausibilità del suo racconto. Con il secondo motivo si duole dell’omesso esame di fatti decisivi, ai fini del riconoscimento del rifugio, della protezione sussidiaria e umanitaria. In particolare, ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha omesso l’esame dei fatti decisivi costituiti dai gravi episodi di violenza e minaccia dallo stesso subiti ed ha trascurato la situazione politico-sociale attuale ed aggiornata del Bangladesh, richiama le risultanze del rapporto COI del 2019, da cui emerge la repressione degli oppositori politici da parte dei membri del partito (OMISSIS), da quando si sono reinsediati al governo, e l’opposizione guidata dal (OMISSIS) ha parlato di violenze, intimidazione e brogli, avendo perso la vita nel corso delle votazione del dicembre 2018 almeno 12 persone. Richiama diffusamente la normativa di riferimento, deduce che non è stata effettuata alcuna indagine in merito ai fatti narrati, essendo fondato il suo timore di essere ucciso a causa della sua militanza politica (pag.10 ricorso) e che nel decreto impugnato non vi è alcun riferimento alle fonti informative utilizzate dal Tribunale in ordine alla sussistenza di una situazione di violenza generalizzata. Deduce che l’unica scarna menzione è riferita a fonti risalenti al 2017-2018, quindi non aggiornate, e che nessuna indagine era stata svolta dal Tribunale in ordine alle condizioni di vita del ricorrente nel Paese di transito. Assume il ricorrente di avere diritto alla protezione umanitaria, richiama la giurisprudenza di questa Corte e in particolare la pronuncia n. 4455 del 2018 e la sentenza n. 29460 del 2019 delle Sezioni Unite, rimarca di aver lasciato da molto tempo il Paese di origine e di essersi ben integrato nel tessuto sociale italiano, avendo un lavoro stabile, mentre in caso di rimpatrio sarebbe nuovamente costretto ad una vita di estrema povertà ed oggetto di pesanti persecuzioni e violenze, non avendo, peraltro, in Bangladesh né moglie, né figli.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

4.1. Quanto alla doglianza sulla mancata audizione, il ricorrente non ha indicato nel giudizio di merito quali circostanze avrebbe voluto chiarire (cfr. Cass. n. 25312 del 2020), e, anzi, il Tribunale ha affermato che in ricorso non era stata chiesta una nuova audizione (pag.5 decreto), in ogni caso motivando sulla non necessità dell’audizione, poiché la critica era incentrata sulla precarietà ed instabilità del Bangladesh. Le doglianze non si confrontano con il decisum, non essendo specificamente censurate le suddette affermazioni.

4.2. Involgono la valutazione di merito le critiche in ordine al giudizio di non credibilità e alla situazione del Paese di origine.

Occorre ribadire che il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sé solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. Il citato art. 3, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142 del 2019; Cass. n. 20580 del 2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito.

Nella specie, il Tribunale ha, motivatamente, escluso la credibilità del racconto del ricorrente, in dettaglio esaminando i fatti allegati (la fuga era stata determinata da vicende calcistiche, in base al narrato del richiedente) e rimarcando la genericità, contraddittorietà e implausibilità della narrazione (pag. n. 6 decreto), sotto plurimi e circostanziati profili, in applicazione dei parametri di legge.

Le censure si risolvono in deduzioni generiche, senza specifica attinenza al percorso argomentativo del decreto impugnato, nonché dirette, inammissibilmente, a prospettare una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dai Giudici di merito, anche con riferimento alla situazione generale del suo Paese (Cass. n. 30105 del 2018), che il Tribunale ha descritto ampiamente, con indicazione delle fonti di conoscenza (pag. n. 9 decreto Amnesty 2017/2018 e altre).

Il ricorrente, quanto alla violenza indiscriminata, richiama il rapporto Easo 2019, ma non ne riporta in ricorso il contenuto di rilevanza ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 151 del 2007, ex art. 14, lett. c).

4.3 La censura relativa alla situazione del Paese di transito (Libia) difetta di autosufficienza, perché la questione non è menzionata nel decreto impugnato e il ricorrente non precisa quando, come e dove ha allegato la rilevanza del periodo trascorso in Libia (nella premessa in fatto neppure è menzionato – pag.3 ricorso).

4.4. Inammissibile è anche la doglianza riferita al diniego della protezione umanitaria, perché non si confronta affatto con quanto affermato, motivatamente, dal Tribunale, che ha escluso ogni profilo di vulnerabilità, avuto anche riguardo alle attività formative e lavorative (a tempo determinato) allegate, e che ha rimarcato la presenza di una rete familiare del richiedente (madre, fratelli e sorelle) nel suo Paese.

Il ricorrente si limita a richiamare la giurisprudenza di questa Corte, a fare riferimento ad un suo “lavoro stabile” in Italia non meglio precisato, nonché a prospettare, in caso di suo rimpatrio, il rischio di subire “pesanti persecuzioni e violenze” riconducibili alla vicenda personale da egli narrata e ritenuta del tutto inattendibile dai Giudici di merito.

5. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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