Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24101 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. I, 03/10/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 03/10/2018), n.24101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25222/2013 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di Pietra n.26,

presso lo studio dell’avv. Jouvenal Long Daniela, che la rappresenta

e difende unitamente all’avv. Podda Oscar, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Silanus, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro n. 38, presso lo studio

dell’avv. Canestrelli Roberto, rappresentato e difeso dall’avvocato

Mameli Mariano, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 81/2006 depositata il 22/3/2006

e la sentenza definitiva n. 429/2012 pubblicata il 21/09/2012 della

CORTE D’APPELLO di CAGLIARI;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del motivo primo

e quinto, rigettati o assorbiti gli altri;

udito, per il ricorrente, l’avv. Jouvenal che si riporta al ricorso e

alle memorie;

udito, per il controricorrente, l’avv. Canestrelli, con delega orale,

che si riporta al controricorso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza non definitiva del 22 marzo 2006 (oggetto di espressa riserva di impugnazione), ha dichiarato prescritto il credito risarcitorio di M.A. verso il Comune di Silanus per l’occupazione acquisitiva di una porzione di terreno (cd. primo lotto) di cui era comproprietario, in agro di (OMISSIS); con sentenza definitiva del 21 settembre 2012, ha condannato il medesimo Comune al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 240628,00 e Euro 22262,00, comprensivi di rivalutazione e del danno da ritardato pagamento, oltre accessori, in relazione ad aree occupate d’urgenza ed irreversibilmente trasformate, nell’ambito di ulteriori interventi espropriativi non conclusi con decreti di esproprio (cd. secondo e terzo lotto).

Avverso entrambe le sentenze il M. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di nove motivi, illustrati da memoria, cui si è opposto il Comune di Silanus.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’eccezione di tardività del ricorso, sollevata del Comune di Silanus, è infondata: la sentenza impugnata del 21 settembre 2012, non notificata, è stata impugnata con ricorso spedito per la notifica il 6 novembre 2013, quindi nel rispetto del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale.

Con il primo motivo di ricorso il M. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934,2935 e 2947 c.c., per avere la Corte d’appello, giudicando sull’occupazione relativa al primo lotto, ritenuto prescritto il credito risarcitorio alla data della citazione introduttiva del giudizio (15 gennaio 1992), avendo fatto decorrere il relativo termine quinquennale dalla scadenza dei termini finali fissati nella dichiarazione di pubblica utilità (gennaio 1976 o 1981) o dalla irreversibile trasformazione (settembre 1975), cioè da una data antecedente all’entrata in vigore della L. n. 458 del 1988, (3 novembre 1988) che aveva portato ad emersione l’istituto dell’occupazione acquisitiva.

Il motivo è fondato. Si deve precisare che non è alla citata legge del 1988, in tema di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, che occorre avere riguardo, avendo la giurisprudenza espunto l’istituto dell’occupazione acquisitiva dall’ordinamento ed affermato il principio secondo cui, nelle occupazioni illegittime, lo spossessamento del privato da parte della P.A. ha natura di illecito permanente, che viene a cessare per effetto (oltre che della restituzione del terreno, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato) della rinuncia del proprietario al suo diritto che è implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente, ipotesi quest’ultima nella quale la prescrizione decorre dalla data della domanda risarcitoria (Cass. n. 20231/2016, n. 4476/2015, s.u. n. 735/2015).

Il secondo, terzo e quarto motivo, riguardanti profili connessi alla prescrizione, sono assorbiti.

Il quinto motivo, proposto in via subordinata nella “ipotesi che nessuno dei precedenti motivi venga accolto”, è assorbito per effetto dell’accoglimento del primo.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., per avere ritenuto non risarcibile il deprezzamento dell’area di sua proprietà vincolata a “verde sportivo”, delimitante un campo sportivo, resasi inutilizzabile per effetto dell’iniziativa del Comune, pur non essendo stata oggetto di un provvedimento di occupazione d’urgenza.

Il motivo è privo di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 4, non precisando se e in che termini vi sia stata occupazione della suddetta area; inoltre la sentenza impugnata, riferendosi ad un’area “già vincolata”, ha escluso che questa “possa considerarsi un reliquato” o intendersi come area residua, implicitamente escludendo in concreto il denunciato pregiudizio. La censura si risolve nell’impropria critica di un apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito. Esso è quindi inammissibile.

E’ inammissibile anche il settimo motivo, con il quale si imputa alla Corte territoriale di avere recepito i calcoli operati dal c.t.u., ai fini della stima del valore di mercato dei terreni acquisiti, risolvendosi nella richiesta di un’autonoma valutazione delle risultanze istruttorie e quindi nella censura di apprezzamenti di fatto operati dai giudici di merito.

Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22 bis, comma 5, e art. 50, e art. 2043 c.c., per non avergli la Corte di merito riconosciuto la indennità dovutagli per l’occupazione quinquennale legittima dei terreni (secondo e terzo lotto), poi divenuta illegittima per l’irreversibile trasformazione degli stessi, in assenza del decreto di esproprio, o per avere omesso di pronunciare sulla relativa domanda, essendo stato risarcito solo per la mancata disponibilità e la perdita dei terreni a seguito dell’irreversibile trasformazione.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha rigettato la domanda in ragione del fatto che, nell’atto introduttivo del giudizio e nelle conclusioni in appello, il M. aveva denunciato l’illegittimo spossessamento dei propri terreni, domanda interpretata dalla Corte di merito come diretta al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima (acquisitiva) e non anche alla reintegrazione indennitaria per la porzione di occupazione legittima antecedente allo sviluppo illegittimo della procedura, avendo il ricorrente solo nella comparsa conclusionale in primo grado fatto riferimento anche all'”arco temporale di occupazione legittima”.

Sebbene non sia pertinente il riferimento, nella rubrica del motivo, al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 22 bis e 50,(inapplicabili nella specie ratione temporis), la doglianza del ricorrente di non avere ricevuto alcunchè per una occupazione per la quale aveva comunque diritto di essere indennizzato, è fondata.

L’interpretazione della domanda dà luogo, com’è noto, ad un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non quando però si assume che l’interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile ad un error in procedendo (Cass. n. 25259/2017) o abbia determinato l’omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta (Cass. n. 6018/2017), come appunto nella specie, in cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’indennità richiesta in giudizio e dovutagli per l’occupazione inizialmente legittima di determinati terreni, poi irreversibilmente trasformati e, quindi, illegittimamente acquisiti dalla P.A..

Invero, la circostanza che nel giudizio di merito il ricorrente avesse definito come illegittima l’occupazione dei terreni costituenti oggetto della sua domanda indennitaria non escludeva il dovere del giudice di merito di qualificare in jure quella domanda, evidentemente riferita anche alla perdita della disponibilità di quei medesimi terreni nel periodo in cui l’occupazione era ancora legittima, e di riconoscere pertanto anche la relativa indennità di occupazione, in aggiunta al risarcimento del danno per l’occupazione acquisitiva. Tale conclusione è avvalorata non tanto dal fatto che nell’appello incidentale il ricorrente aveva dedotto l’indisponibilità di quei determinati terreni nel periodo tra la loro apprensione e la successiva acquisizione in proprietà da parte della P.A., ma dal fatto che la qualificazione giuridica dei fatti sostanziali (in questo caso, della condotta della P.A.) implica una quaestio juris riservata al giudice di merito e, in ultima analisi, a questa Corte. Ne consegue che l’errore in cui era incorso il ricorrente nel qualificare come illegittima un’occupazione legittima, nel periodo precedente alla irreversibile trasformazione o alla scadenza del termine dell’occupazione legittima, non vincolava il giudice di merito e non giustificava il diniego della tutela indennitaria prevista dalla legge per l’occupazione (legittima) di quei medesimi terreni.

Si deve enunciare il principio secondo cui al proprietario di terreni legittimamente occupati, poi trasformati irreversibilmente e acquisiti dalla P.A., è dovuta anche l’indennità di occupazione legittima, quando egli abbia chiesto di essere indennizzato per l‘indisponibilità di quei medesimi terreni per l’intera durata dell’occupazione, in aggiunta al risarcimento del danno per l’occupazione acquisitiva, non ostandovi il fatto che a fondamento della domanda egli abbia dedotto l’illegittimità dell’occupazione.

Il nono motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale, in misura del 10% del valore del terreno, è inammissibile, in mancanza di un provvedimento acquisitivo e applicativo del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, cui si riferisce una denuncia di violazione astratta e non pertinente.

In conclusione, in relazione ai motivi accolti (primo e ottavo), la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, per un nuovo esame ea per le spese.

PQM

La Corte accoglie il primo e l’ottavo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo, terzo, quarto e quinto motivo; dichiara inammissibili gli altri motivi; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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