Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24100 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 24100 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA
sui rícorgo 19C33 – 200? proposto dn:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’Avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti
– ricorrente –

2013
contro

2642
DI GREGORIO ROSA;

– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 24/10/2013

DI GREGORIO ROSA DGRRS070S69L219P, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FORTUNA TULLIO, giusta delega in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale –

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585;
– intimata –

avverso la sentenza n. 857/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 20/07/2007 R.G.N.
1587/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
GRANOZZI GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

contro

r.g. n. 19633/08
udienza del 19.9.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rosa Di Gregorio ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del termine apposto a un contratto di
lavoro alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 14.10.1999 al 31.12.1999.

d’appello di Palermo che, con sentenza pubblicata il 20.7.2007, ha dichiarato la nullità del termine
apposto al contratto di lavoro condannando la società a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni
maturate dal 15.9.2003 (data della costituzione in mora) sino alla riammissione in servizio, oltre
accessori di legge.
Avverso questa sentenza la società Poste Italiane spa propone ricorso per cassazione affidato a otto
motivi cui resiste con controricorso Rosa Di Gregorio, che ha proposto anche ricorso incidentale e
ricorso incidentale condizionato, entrambi fondati su un unico motivo.
Successivamente, è stato depositato verbale di conciliazione sindacale concernente la controversia
in esame.
La società ha depositato inoltre memoria ex art. 378 c.p.c., chiedendo che fosse dichiarata cessata
la materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex art. 335
c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
1.- Dal verbale di conciliazione prodotto in atti, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice
interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto
un accordo transattivo concernente la controversia in esame, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi
giudiziali ancor aperte – le stesse saranno definite in coerenza con lo stesso verbale.
2.- Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti
proseguire il processo.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Trapani con sentenza che è stata riformata dalla Corte

3.- Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di
inammissibilità sia del ricorso principale che del ricorso incidentale in quanto l’interesse ad agire, e
quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in
considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez.
unite 29 novembre 2006 n. 25278).
4.- In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili per sopravvenuta carenza

anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare
integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 settembre 2013.

di interesse. Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA