Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24100 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 01/03/2017, dep.13/10/2017),  n. 24100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11286-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.E., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO RUSSO, PAOLO SPERLOGANO con studio in NAPOLI CENTRO

DIREZIONALE – ISOLA E/4 PALAZZO FADIM giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 324/2012 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA

depositata il 23/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2017 dal consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’avvocato CASELLI che si riporta agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 13 aprile 2013 l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania n. 324/50/12 dep. il 23.10.2012, che su impugnazione di O.E. dell’avviso di accertamento induttivo del reddito (notificato ai fini Irpef, per l’anno 2005), derivante da mancata dichiarazione di plusvalenza da cessione di licenza di taxi, trasferita unitamente all’autoveicolo, ha accolto l’appello del contribuente.

La C.T.R. ha ritenuto insussistente il presupposto dell’accertamento (plusvalenza da cessione di azienda), essendo il tassista dipendente e socio della cooperativa Free taxi coop a r.l., come risulta dal CUD 2005 e non essendo la licenza bene di proprietà disponibile, bensì autorizzazione la cui intestazione può essere cambiata al verificarsi di determinate condizioni. Ha dichiarato la nullità dell’accertamento in quanto: “1) non sussiste la qualifica di impresa per l’attività di tassista; 2) non sussiste la cessione di azienda e la percezione di avviamento con il trasferimento della licenza; 3) l’accertamento della presunta plusvalenza non è fondato su valori di riferimento con precisa individuazione delle fonti e con allegazioni all’accertamento stesso”.

O.E. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col secondo motivo del ricorso, esaminato prioritariamente per ragioni logiche, l’Agenzia delle entrate deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, rappresentato dal mancato esame sulla natura imprenditoriale esercitata dal contribuente e dalla omessa valutazione del fatto che il trasferimento della licenza genera plusvalenza tassabile, nonchè degli altri elementi posti a sostegno dell’accertamento Il motivo è inammissibile.

La C.T.R. ha motivato l’accoglimento dell’appello del contribuente ritenendo non applicabile la disciplina della cessione di azienda, posto che il contribuente non è imprenditore ma socio della cooperativa taxi, e mancando la prova dell’esistenza di una plusvalenza tassabile, in assenza di precisi valori di riferimento. Rispetto a tale motivazione l’Agenzia ricorrente si è limitata ad una – peraltro non precisa nè puntuale – indicazione delle fonti normative di riferimento, non contrastando in modo idoneo e autosufficiente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a generiche argomentazioni. Peraltro, ed è questo ulteriore profilo di inammissibilità, vigendo ratione temporis l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato è escluso per il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Va sul punto dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 8053 del 07/04/2014) secondo cui la riformulazione della norma indicata deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Situazioni queste non ricorrenti nel caso di specie.

2. Va dichiarato l’assorbimento del primo motivo del ricorso, col quale l’Agenzia deduce violazione di legge (art. 2555 c.c.; art. 86, comma 1 TUIR; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis; L. n. 21 del 1992, artt. 6,5,7 e 9), in quanto irrilevante rispetto alla statuizione di inammissibilità del secondo motivo.

3. Conclusivamente, dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, il ricorso va respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo motivo. Condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.800,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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