Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24100 del 03/10/2018
Cassazione civile sez. I, 03/10/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 03/10/2018), n.24100
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5768/2018 proposto da:
N.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba
Tortolini n. 30, presso lo studio dell’avvocato Ferrara Alessandro,
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
Commissione Territoriale di Caserta per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/06/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – Con decreto del 17 gennaio 2018 il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per la protezione internazionale, ha respinto la domanda di N.A. volta al riconoscimento dello status di rifugiato e quella di protezione sussidiaria, neppure riconoscendogli la protezione umanitaria.
Ha ritenuto il Tribunale che non occorresse fissare l’udienza di comparizione delle parti richiesta dal ricorrente, essendo sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle sue dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, e che la narrazione degli eventi che, secondo N.A., avevano determinato la sua fuga dal paese d’origine, il Senegal, non presentassero requisiti minimi di attendibilità, avendo il ricorrente, sedicente omosessuale, falsamente affermato che l’omosessualità fosse nel suo paese punita con la morte. Ha inoltre negato il Tribunale la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria e per quella umanitaria.
2. – Per la cassazione del decreto N.A. ha proposto ricorso per tre motivi.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in modalità semplificata.
2. – Il ricorso contiene tre motivi.
2.1. – Il primo motivo è rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11 come introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni nella L. 13 aprile 2017, n. 46. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurando il decreto impugnato per avere il Tribunale omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti obbligatoriamente prevista dalla legge.
2.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11 come introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni nella L. 13 aprile 2017, n. 46, in relazione all’art. 47, commi 1 e 2 della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE, art. 6, p. 1 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonchè art. 46, p. 3 e 31 della Direttiva 2013/32/UE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurando nuovamente il decreto impugnato per avere il Tribunale ritenuto che la mancata videoregistrazione, per motivi tecnici, del colloquio informativo dinanzi alla competente Commissione, consentisse di omettere la fissazione dell’udienza.
2.3. – Il terzo motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè degli art. 15, par. 3, lett. a, e art. 46, p. 3 della Direttiva 2013/32, art. 13, p.3, lett. a, della direttiva 2005/85 e art. 4, p. 3, della Direttiva 2004/83ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto non credibili le dichiarazioni dell’istante.
3. – E’ stata avanzata istanza di riunione alla causa n. 9971/2018 concernente ricorso avverso il provvedimento con il quale è stata respinta l’istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia esecutiva del Decreto Collegiale n. 475 del 2018 del 17 gennaio 2018.
Essa va respinta trattandosi di impugnazioni contro provvedimenti diversi.
4. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
4.1. – I primi due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono fondati.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).
Il Tribunale ha dunque errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione.
Vanno pertanto accolti i primi due motivi e la causa va rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza, liquidando altresì le spese di questo giudizio di legittimità.
4.2. – Il terzo motivo è assorbito.
P.Q.M.
accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018