Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2410 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2410 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

N)1/4-c

SENTENZA

sul ricorso 7393-2008 proposto da:
CAPUTO

ANTONIO

CPTNTN33C27A345C,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 96, presso il suo
studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro
2013
2154

CONDOMINIO “PALLAZZO CATALDI I ° LOTTO”, in persona
dell’Amministratore pro tempore, Rag. DECIO D’ANGELO,
elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 12,
presso lo studio legale MAZZETTA, rappresentato e
difeso dall’avvocato NOBILI SILVANO giusta delega in

1

Data pubblicazione: 04/02/2014

atti;
– resistente con memoria difensiva nonchè contro

D’AGOSTINO ROBERTO;
– intimato –

depositata il 24/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel corso di una procedura di espropriazione presso terzi
promossa dal Condominio Palazzo Cataldi di Foggia nei confronti
dell’Avv. Antonio Caputo,

il Giudice dell’esecuzione del

Tribunale di Foggia assegnava al Condominio creditore le somme

alla concorrenza di euro 1.028,51, secondo un piano di
ammortamento a rata costante, da attuarsi in ragione di euro 600
mensili fino a soddisfazione dell’intero credito.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso straordinario
per cassazione l’Avv. Antonio Caputo, con atto affidato a sei
motivi.
Resiste il Condominio Palazzo Cataldi con una memoria
difensiva non notificata alla controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Rileva questa Corte, in via preliminare, che il ricorso è
inammissibile.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti,
l’ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l’atto
conclusivo dell’esecuzione forzata per espropriazione di crediti
e configurandosi, quindi, essa stessa come atto esecutivo, deve
essere impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti
esecutivi quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono
ai singoli atti esecutivi o ad essa stessa, mentre può essere
impugnata con l’appello quando la sua pronuncia abbia assunto
natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali

3

dovute dal terzo, Roberto D’Agostino, al debitore Caputo, fino

del creditore o del debitore. Il suddetto provvedimento non è
invece mai soggetto al ricorso per cassazione ai sensi dell’art.
111 Cost., che, se proposto, deve essere dichiarato
inammissibile (ordinanza 22 giugno 2007, n. 14574, confermata
dalla successiva sentenza 9 marzo 2011, n. 5529, nonché

A tale giurisprudenza, alla quale il Collegio presta totale
adesione, va data continuità.
2. Il ricorso, quindi, è dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, in quanto il Condominio
assegnatario del credito si è limitato, in questa sede, a
depositare una memoria difensiva non notificata alla
controparte.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte

dichiara inammissibile il

ricorso. Nulla per le

spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 20 novembre 2013.

dall’ordinanza 17 gennaio 2012, n. 615).

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