Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2410 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2021, (ud. 22/07/2020, dep. 03/02/2021), n.2410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20943/2013 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Bianca Maria Casadei con domicilio eletto in Roma, alla via Cicerone

n. 28 (PEC biancamariacasadei.ordineavvocatiroma.org) e dall’avv.

Michela Nocco (PEC avv.michelanocco.pecstudio.it)

– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

L.V. rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Alessandro Luigi De Felice con domicilio eletto presso

l’avv. Alessandro Orsini in Roma, alla via degli Scipioni n. 256/B;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 18/11/13 depositata il 15/02/2013 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

22/07/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello principale del Riscossore e accolto l’appello incidentale del contribuente, con ciò riformando la sentenza della CTP e ha quindi dichiarato la nullità dell’iscrizione ipotecaria contestata disponendone l’immediata cancellazione;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione EQUITALIA SUD s.p.a. con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso il contribuente, il quale presenta anche ricorso incidentale articolato in un solo motivo, al quale a sua volta il Riscossore resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso si incentra sulla giurisdizione; parte ricorrente censura la pronuncia della CTR barese per avere violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, che in sostanza disciplinano la giurisdizione tributaria, ritenendosi il secondo giudice munito di giurisdizione in ordine alla validità della iscrizione ipotecaria nella sua totalità, anche a fronte di crediti non tributari in forza dei quali detta iscrizione era stata operata;

il motivo è fondato;

– questa Corte ha statuito (Cass. Sez. UU., Ordinanza n. 17111 del 11/07/2017) che proprio con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, anche a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e)-bis, dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari;

– pertanto, nel ritenersi munito di giurisdizione anche con riguardo alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria operata a fini di garantire la riscossione di crediti non tributari, il giudice dell’appello ha commesso errore di diritto;

– il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, e del medesimo D.P.R., art. 77, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria in quanto non preceduta dalla notifica di intimazione di pagamento;

– il motivo è infondato;

– questa Corte ha già statuito (Cass. Sez. U, Sentenze n. 19667 e 19668 del 18/09/2014) in primo luogo che l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al citato D.P.R. n. 602, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento. Inoltre, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità;

– alla luce di tali principi, il secondo motivo di ricorso è infondato;

– se, infatti, il richiamo alla disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, non è pertinente, giacchè alla stregua. del principio di cui si è detto, tale disposizione non si applica alle iscrizioni ipotecarie, deve tuttavia rilevarsi che la censura mossa dal contribuente e accolta dalla CTR si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endo-procedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua della giurisprudenza (in termini, Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 5577 del 26/02/2019, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30534 del 22/11/2019). In proposito questa Corte ha costantemente affermato (Cass. n. 6072/15; n. 8447/15; n. 9926/15; n. 11505/2015; n. 15509/15) che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio; e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia;

– conseguentemente, è accolto il primo motivo di ricorso, mentre il secondo motivo è rigettato; va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario limitatamente ai crediti non tributari dei quali è stato richiesto il pagamento con la cartella impugnata;

– il ricorso incidentale è assorbito;

– pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso principale; in ordine alle cartelle relative ai crediti non tributari va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario di fronte al qua e vanno rimesse le parti; il secondo motivo di ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale risulta assorbito; la sentenza impugnata è pertanto cassata limitatamente al motivo accolto;

– sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso principale e in ordine alle cartelle relative ai crediti non tributari dichiara la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimette le parti; rigetta il secondo motivo di ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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