Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2410 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 02/02/2010), n.2410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E’RCOLE

PASQUALI 3, presso la sig.ra VASTA CONTI Rosa, rappresentato e difeso

dall’avvocato TIRINNOCCHI SALVATORE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SIA – SOCIETA’ IMMOBILIARE AGRIGENTINA a r.l.;

– intimata –

e sul ricorso n. 10848/2007 proposto da:

CASA di CURA SANT’ANNA – gestita dalla SIA – Societa’ Immobiliare

Agrigentina a.r.l., in persona del suo Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI 86 (STUDIO LEGALE CARDIA), presso lo studio dell’avvocato

MARUCCHI GIAN LUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato FORTUNA

TULLIO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– ricorrente incidentale –

contro

S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 162 8/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO

dell’1.12.05, depositata il 22/02/2006;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Tullio Fortuna che si riporta agli scritti, depositando copia

sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1830/09;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio, che

condivide le conclusioni scritte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.C. si rivolse al giudice del lavoro di Agrigento perche’ fosse accertata la natura subordinata della prestazione svolta quale dirigente presso la Casa di cura S. Anna, gestita dalla Societa’ Immobiliare Agrigentina (SIA) srl, di cui chiedeva la condanna al pagamento di differenze retributive.

Rigettata la domanda, proponeva appello principale il S. deducendo l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie; con appello incidentale la soc. SIA lamentava l’omessa declaratoria di decadenza dai mezzi istitutori della controparte.

Con sentenza 1.12.05 – 22.2.06 la Corte di appello di Palermo rigettava entrambi gli appelli. Rilevato che il S. non era incorso in alcuna decadenza, quanto all’appello principale, previa valutazione delle risultanze istruttorie testimoniali, accertava che le modalita’ di svolgimento della prestazione non corrispondevano ai parametri propri della subordinazione ma erano di per se’ neutre ed erano compatibili con un rapporto di lavoro autonomo.

Proponevano ricorso per Cassazione entrambe le parti. Il S. in via principale deduceva:

a) violazione dell’art. 2094 c.c. in quanto la Corte di merito, non avrebbe correttamente indicato gli indici caratteristici della subordinazione;

b) carenza di motivazione in quanto una volta individuati i caratteri della subordinazione nella prestazione, inspiegabilmente li ha definiti “neutri”, senza precisare quali fossero i caratteri distintivi del lavoro autonomo da quello subordinato.

La soc. SIA in via incidentale deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. censurando la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, ed in via incidentale condizionata la violazione dell’art. 24 Cost., artt. 414 e 421 c.p.c. e art. 2697 c.c. per la mancata declaratoria di decadenza dai mezzi istruttori della controparte.

Rilevata l’opportunita’ della trattazione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulle conclusioni del Procuratore generale sopra indicate, i ricorsi sono stati esaminati in camera di consiglio in data odierna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente debbono essere riuniti i due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Quanto al ricorso principale, la Corte di merito, indica gli indici del rapporto di lavoro subordinato, che lo distinguono da quello autonomo (assoggettamento del lavoratore al potere direttivo gerarchico e disciplinare de datore) e con un’attenta lettura del materiale istruttorio accerta che la prestazione si e’ svolta con modalita’ tali da escludere il ricorrente dai detti poteri datoriali, qualificando “neutri” (ovvero adattabili ad entrambi i regimi giuridici) i dati probatori acclarati dall’istruttoria ulteriore sostegno del suo convincimento il giudice di merito rileva, inoltre, che in ogni caso il S. non era titolare di poteri decisionali autonomi tipici della figura del dirigente, di cui egli chiedeva il riconoscimento. La valutazione del materiale probatorio e’ svolta con coerenza e rigore argomentativo, per cui non sembrano fondate le obiezioni di parte ricorrente – di carattere peraltro generico – in punto di violazione di legge e, a maggior ragione, di carenza di motivazione.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale, la Corte di merito ha rigettato entrambi gli appelli e, in forza di questo esito della controversia, ha ritenuto esistenti giusti motivi per la compensazione delle spese. Trattasi di motivazione logica che giustifica in maniera congrua la compensazione.

Il ricorso incidentale condizionato e’ assorbito, prospettandosi infondato il ricorso principale.

In ragione del suo esito complessivo, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione nella misura della meta’, ponendo a carico del ricorrente principale il rimanente.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e rigetta sia il principale che l’incidentale.

Assorbito l’incidentale condizionato, condanna il ricorrente principale al pagamento della meta’ delle spese, che per l’intero liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, compensando tra le parti il rimanente.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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