Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 241 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 30/09/2016, dep.10/01/2017),  n. 241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14135-2014 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

D.V.C.;

– intimata –

Nonchè da:

D.V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BALLARIN,

19/Q, presso lo studio dell’avvocato GIULIO FONDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato BENEDETTO MONASTRA giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2107/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ANGELO VITALE;

udito l’Avvocato BENEDETTO MONASTRA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione contro il medico D.V.C., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 9 maggio 2013, con cui, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Napoli, le è stato riconosciuto nella misura di Euro 33.569,7 il diritto al risarcimento del danno, per la frequenza, nella situazione di iattazione, da parte dello Stato, delle direttive comunitarie in materia di medici specializzandi, nonchè gli interessi compensativi su detta somma.

p.2. Al ricorso, che prospetta un unico motivo, ha resistito con controricorso la D.V., che ha anche svolto ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

p.2. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il ricorso si presta ad una motivazione semplificata.

p.2. Con il primo motivo del ricorso principale si è lamentato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 che, in violazione degli artt. 1173, 1219, 1224, 1282 c.c., che la Corte territoriale, dopo avere liquidato il danno parametrandolo – in sostanziale conformità alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, sebbene non evocata (differenza di quanto fatto a proposito della questione della prescrizione) – all’importo annuo di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11 abbia, poi, nel presupposto che la pretesa creditoria inerirebbe ad un debito nascente da illecito, riconosciuto gli interessi compensativi alla stregua dei principi indicati da Cass. sez. un. n. 1712 del 1995.

p.2.1. Il motivo è fondato, in conformità ad un orientamento ormai consolidato e tralaticio di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità e che parte resistente omette di discutere specificamente nelle ragioni che vennero enunciate a suo sostegno.

Detto orientamento venne inaugurato da Cass. n. 1917 del 2012, secondo la quale: “In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale.”.

Successivamente, si vedano, senza pretesa di completezza: Cass. nn. 5533 del 2012; Cass. nn. 587, 1330, 1589, 1591, 3217, 3218, 3220, 3279, 8578, 8579, 8580, 12655, 14062, 14494, 15197, 15198, 16104, 17070, 17069, 17071, 17072, 17455, 17456, 17457, 19679, 19910, 21367, 21368, tutte del 2013; Cass. nn.1064, 1143, 2689 (con ulteriori argomentazioni esplicative e giustificative dell’orientamento), 2785, 2786, 2787, 2788, 3441, 3438, 3439, tutte del 2014; Cass. nn. 3528, 21939, 7626, 14375, 14376, 5134, 16798, 2538, tutte del 2015.

Il motivo è, pertanto, accolto e la sentenza è cassata quanto alla statuizione sugli accessori, là dove ha distinto gli interessi legali dalla pronuncia e quelli compensativi.

Tali statuizioni vengono meno.

p.3. Poichè la cassazione, pur parziale, della sentenza impugnata determina l’automatica caducazione della statuizione sulle spese giudiziali, il ricorso incidentale della resistente – in quanto basato su un unico motivo attinente proprio alla compensazione della spese di entrambi i gradi di merito, disposta dalla Corte partenopea con l’indicazione di giusti motivi – resta assorbito.

p.4. La cassazione parziale della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo di ricorso principale locideutAtle può, peraltro, essere disposta senza rinvio, atteso che, non essendo necessari accertamenti di fatto per la decisione sulla misura ed il decorso degli interessi sulla somma riconosciuta alla resistente, si può pronunciare nel merito sul punto.

La relativa statuizione dev’essere resa con la condanna del Ministero al pagamento – sulla somma di Euro 33.569,7 – degli interessi legali dalla data della messa in mora, che dagli atti risulta avvenuta il 16 giugno 2000, come da lettera del 19 dicembre 2000 del ministero, presente nel fascicolo del giudizio di primo grado della D.V..

p.5. La pur parziale cassazione della sentenza impugnata e la pronuncia sul merito impongono di regolare le spese dell’intero giudizio ed all’uopo, dovendosi applicare il regime dell’art. 92 c.p.c., comma 2, vigente all’epoca della proposizione della domanda, il Collegio ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle per tutti e tre i gradi, atteso che l’assetto definitivo della giurisprudenza si è consolidata sulle varie questioni rilevanti in subiecta materia, tutte di assoluta difficoltà, solo dopo le sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, nonchè dopo Cass. n. 1917 del 2012.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata riguardo alla statuizione sugli accessori. Dichiara in conseguenza assorbito il ricorso incidentale. Pronunciando sul merito quanto agli accessori, condanna il ricorrente principale al pagamento alla resistente, sulla somma di Euro 33.569,7, degli interessi legali dal 16 luglio 2000 al saldo. Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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