Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24099 del 24/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 24/11/2016), n.24099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8801/2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO MARINUZZI,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO GIUFFRE’, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CARULLO, giusta mandato speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1135/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

19/09/2013, depositata il 08/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Dario Marinuzzi difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio e non infirmata dalla memoria depositata dalla parte intimata.

2. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna (sentenza dell’8 ottobre 2013), riformando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta dall’attuale intimato (dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze transitato nei ruoli dell’Agenzia delle Entrate) contro l’INPS per ottenere la riliquidazione della indennità di buonuscita, sulla base della maggiore retribuzione spettante per le mansioni dirigenziali effettivamente svolte per l’incarico di reggenza dirigenziale, e non già sulla base della retribuzione della qualifica ricoperta dal 1998 fino alla data di cessazione del rapporto.

3. Avverso detta sentenza ricorre l’INPS, successore ex lede dell’INPDAP.

4. L’intimato ha resistito con controricorso.

5. Il ricorso è manifestamente fondato.

6. Sulla questione dello svolgimento delle mansioni dirigenziali di reggenza e l’incidenza ai fini dell’indennità di buonuscita, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 10413 del 14 maggio 2014, hanno, da ultimo, ribadito il principio secondo cui nel regime dell’indennità di buonuscita spettante, ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, nella base di calcolo dell’indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente (v. Cass., SU, n. 10413/2014 e numerose successive conformi).

7. La sentenza impugnata non si è, pertanto, conformata alla giurisprudenza di legittimità.

8. In conclusione, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, con decisione nel merito, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, e il rigetto dell’originaria domanda.

9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo, considerato che la decisione delle Sezioni Unite, sopra richiamata, è intervenuta a dirimere il contrasto esistente tra i precedenti arresti di questa Corte.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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