Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24099 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24099 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 19619-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585,

in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

2641

MAGNONI FRANCESCA;
– intimata –

e sul ricorso 20351-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 24/10/2013

MAGNONI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato
GALLEANO SERGIO, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1219/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2007 R.G.N.
8825/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
verbale FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rinvio alla Corte Costituzionale, in subordine
accoglimento per quanto di ragione.

contro

r.g. n. 19619/08+20351/08
udienza del 19.9.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Francesca Magnoni ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di
lavoro alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 11.12.1999 al 20.2.2000.

è stata riformata dalla Corte d’appello della stessa città che, con sentenza pubblicata il 12.7.2007, ha
dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 11.12.1999 e
l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla
stessa data, condannando la società Poste Italiane al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo
risarcitorio, di una somma pari alle retribuzioni maturate a far tempo dalla data di costituzione in
mora (10.10.2002) nei limiti del triennio decorrente dalla cessazione di fatto del rapporto di lavoro,
e quindi fino al 29.2.2003. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta considerando che il
contratto in questione era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come
integrato dall’accordo 25.9.97, per esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione
dell’azienda e rilevando che le assunzioni per tale causale erano ammesse fino al 30.4.98 – data
fissata dalle parti collettive con accordo integrativo 16.1.98 – di modo che per quella in questione,
relativa al periodo 11.12.1999-20.2.2000, il termine doveva ritenersi illegittimamente apposto.
Avverso questa sentenza Poste Italiane propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui
resiste con controricorso Francesca Magnoni, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su
due motivi.
La resistente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex
art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
1.- Con i primi due motivi del ricorso principale si deduce la violazione degli artt. 1372, 1175,
1375, 2697, 1427 e 1431 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere il giudice d’appello rigettato
l’eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta risoluzione consensuale del rapporto,

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La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza che, sull’appello della lavoratrice,

resa palese dal contegno di prolungata e ininterrotta inerzia assunto dal lavoratore dopo la scadenza
del contratto a termine.
2.- Con il terzo e il quarto motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’art. 23 della 1.
n. 56/87, dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, nonché degli accordi sindacali del 25.9.97, del 16.1.1998,
del 27.4.1998, del 2.7.1998, del 24.5.1999 e del 18.1.2001, in connessione con gli artt. 1362 e ss.
c.c., nonché vizio di motivazione, contestandosi l’interpretazione data alla contrattazione collettiva
dal giudice di merito, con particolare riguardo al potere normativamente attribuito alla

stabilite dall’ordinamento, che, secondo l’assunto, poteva essere esercitato senza limiti di tempo,
non prevedendosi alcun limite temporale al riguardo, con la conseguenza che agli accordi c.d.
attuativi del contratto del 25.9.1997 non poteva che riconoscersi una funzione meramente
ricognitiva della permanenza delle esigenze sottese alla necessità di stipulare ulteriori contratti a
termine.
3.- Con il quinto motivo (rubricato come terzo), denunciando violazione degli artt. 1217 e 1223
c.c., la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe considerato quale atto di messa in
mora della società la notifica della richiesta di esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione, che “è esclusivamente prodromica alla instaurazione della controversia” ed avrebbe
altresì omesso di accertare se ed in che misura il lavoratore avesse svolto ulteriori e successive
attività lavorative, in ordine alle quali la società, “al di là” delle richieste avanzate di esibizione dei
modelli 101 e 740 del lavoratore, “non poteva essere in grado di produrre o provare alcunché”. Al
riguardo, la ricorrente formula, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “se per il
principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale
dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto
dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro,
offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 1206 e

contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle

segg. c.c.”.
4.- Quanto ai primi due motivi (risoluzione per mutuo consenso), la giurisprudenza della Corte di
cassazione (cfi- ex plurimis Cass. n. 16932/2011, Cass. n. 23872/2009, Cass. n. 26935/2008, Cass. n.
20390/2007, Cass. n. 23554/2004) ha ritenuto che “nel giudizio instaurato ai fini del
riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul
presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale scaduto) per la
configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonché,
alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali
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131C

circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del
complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono
censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto”.
5.- La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, “è di per sé
insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso” (vedi, tra le
altre, Cass. n. 5887/2011, Cass. n. 23057/2010), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca

certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (cfr. ex plurimis
Cass. n. 2279/2010).
6.- Nel caso in esame, la Corte d’appello ha rilevato che non erano stati forniti elementi utili ai fini
di una ricostruzione della vicenda in termini di risoluzione per mutuo consenso del rapporto di
lavoro e che, in tale contesto, non poteva ritenersi provato che l’inerzia del lavoratore dopo la
scadenza del contratto a termine fosse ascrivibile al suo disinteresse per la prosecuzione del
rapporto, ovvero ad acquiescenza alla risoluzione dello stesso, non essendo sufficiente, a tal fine, in
difetto di altri elementi da cui ricavare la comune volontà delle parti di porre definitivamente fine al
rapporto di lavoro, la circostanza che l’appellato avesse atteso un certo periodo di tempo (circa due
anni e mezzo) prima di intraprendere l’azione giudiziaria. Si tratta di considerazioni di merito
congruamente motivate, come tali non censurabili sul piano logico, che resistono, dunque, alle
censure che ad esse vengono mosse in questa sede di legittimità.
7.- Il terzo e il quarto motivo contrastano con la giurisprudenza di questa Corte e non offrono
elementi per mutare gli orientamenti interpretativi che in materia si sono ormai consolidati.
Va rilevato, al riguardo, che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che
il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali …

ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26

novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30
aprile 1998. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da
questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al d.lgs. n. 368
del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine
apposto al contratto de quo.
Questa Corte ha, infatti, affermato, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, che
“l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del potere di
definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962,
discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle
necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i
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tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e

loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere
a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità
di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a
condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti
temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo
determinato” (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063; cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7
marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in

vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma
dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel
sistema da questa delineato.” (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006
n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto
dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza
determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n.
18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come
questa Corte ha univocamente affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali,
con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre
1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno
convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione
giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti
occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve
escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del
presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230”
(v., fra le altre, Cass. l ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 gennaio 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008
n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
8.- Tale interpretazione degli accordi attuativi (e in particolare dell’ultimo citato) è fondata sul
significato letterale delle espressioni usate, che è così evidente e univoco (“in conseguenza di ciò e
per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario
con contratto a tempo determinato fino al 30.4.98″) che non necessita di un più diffuso
ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti (cfr ex plurimis Cass. n.
12245/2003, Cass. n. 12453/2003), mentre, diversamente opinando – ritenendo cioè che la parti non
abbiano inteso introdurre limiti temporali alla deroga – si dovrebbe concludere che gli accordi

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bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi

attuativi, così definiti dalle parti sindacali, fossero in sostanza “senza senso” (così testualmente
Cass. n. 2866/2004).
9.- Peraltro, al riguardo deve ritenersi irrilevante l’accordo del 18 gennaio 2001, invocato dalla
società, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga; ed infatti,
ammesso che le parti stipulanti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi
precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura
dell’accordo del 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), considerata

parti stesse avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto
solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina del d.lgs. n. 165 del 2001), di
autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della
durata in precedenza stabilita (cfr. ex plurimis Cass. n. 5141/2004).
10.- In applicazione di tali principi, vanno quindi respinti anche il terzo e il quarto motivo di
ricorso, considerati unitariamente, confermando la statuizione con cui è stata dichiarata la nullità del
termine apposto al contratto del 10.12.1999.
11.- Il quinto motivo deve ritenersi inammissibile per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366
bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
12.- Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le
sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n.
40/2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360, primo comma, numeri 1),
2), 3) e 4) c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con
la formulazione di un quesito di diritto, che deve essere idoneo a far comprendere alla S.C., dalla
lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto
asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la
regola da applicare (Cass. n. 8463/2009). Per la realizzazione di tale finalità, il quesito deve

l’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovrebbe comunque escludersi che le

contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la
sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice a quo e la diversa regola di diritto
che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie. Nel suo contenuto, inoltre,
il quesito deve essere caratterizzato da un sufficienza dell’esposizione riassuntiva degli elementi di
fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei
a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l’accoglimento o il rigetto del motivo al
quale attiene (Cass. n. 5779/2010, Cass. n. 5208/2010). Ne consegue che è inammissibile non solo il
ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo
inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo
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rffi

implicito o in modo tale da richiedere alla S.C. un inammissibile accertamento di fatto o, infine, sia
formulato in modo del tutto generico (Cass. sez. unite n. 20360/2007). E’ stato altresì precisato che
il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto
censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del
principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una
decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si
risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la

enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica (Cass. sez. unite n.
27368/2009).
13.- Nella fattispecie in esame il quesito formulato dalla ricorrente risulta del tutto astratto e privo
di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, risolvendosi, in sostanza, nella mera enunciazione
astratta del principio invocato dalla società, senza enucleare il momento e le ragioni di conflitto
rispetto ad esso del concreto accertamento operato dai giudici di merito, e deve pertanto ritenersi
inammissibile.
14.- Peraltro, neppure può ignorarsi che, nella fatt;specie, anche l’esposizione del motivo risulta del
tutto generica e priva di autosufficienza. In particolare, la ricorrente contesta che la richiesta di
esperimento del tentativo di conciliazione contenesse una messa in mora – laddove la sentenza
impugnata ha ravvisato in tale atto una “offerta della prestazione” da parte del lavoratore – senza
tuttavia riportare nel ricorso per cassazione il contenuto di tale richiesta. Né viene indicato se ed in
quali termini l’eccezione di aliunde perceptum fosse stata sollevata nel giudizio di appello e quale
fosse il preciso contenuto delle richieste istruttorie che si assumono reiterate nel secondo grado di
giudizio (e che, al pari della questione dell’aliunde perceptum, non formano comunque oggetto del
quesito di diritto, come sopra riportato).
15.- Così risultato inammissibile il quarto motivo, riguardante le conseguenze economiche della
nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius
superveniens rappresentato dall’art. 32, commi 5 0 , 6° e 7° della legge 4 novembre 2010 n. 183, in
vigore dal 24 novembre 2010.
16.- In ordine alla problematica relativa alla possibilità di applicare nel giudizio di legittimità i
nuovi criteri di determinazione del danno introdotti dalle disposizioni sopra citate, va premesso, in
via di principio, che, come già ripetutamente affermato da questa corte (cfr. ex plurimis Cass. n.
6638/2011), costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius
superveniens, che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto
controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto
6

fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva

di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato
dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n.
4070). In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche
indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì
ammissibile secondo la disciplina sua propria (cfr. ex plurimis Cass. n. 4 gennaio 2011 n. 80, Cass.
26 luglio 2011 n. 16266), condizione che non si riscontra nella fattispecie in esame.
17.- Deve quindi convenirsi per l’inapplicabilità, in relazione al ricorso principale, del ricordato ius

18.- I motivi del ricorso incidentale investono, sotto plurimi concorrenti profili, la statuizione della
Corte territoriale limitativa del risarcimento del danno nei limiti del triennio decorrente dalla
cessazione di fatto del rapporto di lavoro.
Osserva il Collegio che sul risarcimento del danno in questione è intervenuto lo ius superveniens,
rappresentato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, che, per quanto qui specificamente rileva, ai
commi 5, 6 e 7, prevede che “5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il
giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità
onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15
luglio 1966, n. 604″.
6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali territoriali o aziendali, stipulati con
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che
prevedano l’assunzione anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a
termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5
è ridotto alla metà.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi,
ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice
fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed
esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 del codice di procedura civile”.
Tale disciplina, applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimità (v. già Cass. ord.
28.1.2011 n. 2112), alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 303
del 2011, risulta fondata sulla ratio legis diretta ad “introdurre un criterio di liquidazione del danno
di più agevole, certa ed omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze verificatesi
nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione
previgente”.
7

superveniens.

La norma, che “non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore
illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, in base ad una “interpretazione costituzionalmente
orientata” va intesa nel senso che “il danno forfetizzato dell’indennità in esame copre soltanto il
periodo cosiddetto “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla
sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto”, con la conseguenza
che a partire da tale sentenza “è da ritenere che il datore di lavoro sia in defettibilmente obbligato a

in ipotesi di mancata riammissione effettiva”.
Nel contempo, sempre alla luce della citata pronuncia della Corte costituzionale, “il nuovo regime
risarcitorio non ammette la detrazione dell ‘aliunde perceptum. Sicché l’indennità onnicomprensiva
assume una chiara valenza sanzionatoria. Essa è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza
di danno, per avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione”.
Peraltro, “la garanzia economica in questione non è né rigida, né uniforme” e, “anche attraverso il
ricorso ai criteri indicati dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, consente di calibrare l’importo
dell’indennità da liquidare in relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la durata del
contratto a tempo determinato (evocata dal criterio dell ‘anzianità lavorativa), la gravità della
violazione e la tempestività della reazione del lavoratore (sussumibili sotto l’indicatore del
comportamento delle parti), lo sfruttamento di occasioni di lavoro (e di guadagno) altrimenti
inattingibili in caso di prosecuzione del rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle
parti), nonché le stesse dimensioni dell’impresa (immediatamente misurabili attraverso il numero
dei dipendenti)”.
Così interpretata, la nuova normativa, risultata “nell’insieme adeguata a realizzare un equilibrato
componimento dei contrapposti interessi”, ha superato il giudizio di costituzionalità sotto i vari
profili sollevati, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 111 e 117 primo comma della
Costituzione, da questa Suprema Corte e dal Tribunale di Trani.
Orbene, tale normativa va applicata nel caso in esame, essendo questa Corte investita al riguardo
dai motivi del ricorso incidentale, sorretti da idonei specifici quesiti di diritto (il primo) e dalla
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume inadeguata (il
secondo).
Nella fattispecie, nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, va quindi accolto il ricorso
incidentale, in tal modo risultando assorbita ogni questione riguardante l’applicazione della
normativa previgente, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al
ricorso accolto e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte d’appello di Roma in diversa
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riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche

composizione, la quale provvederà nella specie anche ai sensi di quanto disposto in rito dal comma
7 del citato art. 32, statuendo altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, accoglie l’incidentale nei sensi di cui in motivazione,
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corte

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2013.

d’appello di Roma in diversa composizione.

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