Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24099 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. II, 17/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., residente in Torino, rappresentata e difesa per

procura a margine del ricorso dagli Avvocati Leuzzi Giuseppe e Carlo

Martucelli, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, piazzale Don G. Minzioni n. 9;

– ricorrente –

contro

P.G. e P.I., rappresentati e difesi per procura

a margine del controricorso dagli Avvocati Robatto Aldo e Vittorio

Cirotti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, viale delle Milizie n. 1;

– controricorrenti –

e

P.M., residente in (OMISSIS), e P.

C., residente in (OMISSIS), rappresentate e difese per

procura a margine del controricorso dagli Avvocati Anna Mattioli e

Paolo Tamietti, elettivamente domiciliate presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Pompeo Magno n. 2/b;

e

P.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 723 della Corte di appello di Torino,

depositata il 2 maggio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

ottobre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese delle parti, svolte dall’Avv. Carlo Martuccelli per

la ricorrente P.A., dall’Avv. Vittorio Cirotti per P.

G. e P.I., e dall’Avv. Paolo Tamietti per P.

C. e P.M.;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PATRONE Ignazio, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Asti P.I., vedova del fratello L., ed i suoi figli P. P., M., C. e G., chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto sull’eredità del padre P.L. e che fosse disposta la divisione dell’asse ereditario. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, accertò la validità del testamento olografo redatto dal de cuius il (OMISSIS), ed assegnò all’attrice una quota di un quarto dell’asse ereditario, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la divisione.

Interposto gravame, la pronuncia di primo grado fu riformata con riguardo alla misura della quota spettante all’attrice, che venne determinata in un terzo del patrimonio. Con altra sentenza, anch’essa non definitiva e solo parzialmente modificata in sede di appello, il Tribunale dispose la divisione ereditaria dei beni immobili tra le parti sulla base di due lotti, attribuendone il primo a P. A. ed il secondo, indiviso, ai convenuti.

Proseguita la causa per la divisione del patrimonio mobiliare e per la decisione delle altre domande avanzate dalle parti, con la successiva e definitiva sentenza n. 946 del 6 novembre 2002 il Tribunale assegnò a P.A. un terzo dei mobili, condannò i convenuti P.I. e P.G. a pagare all’attrice la somma di Euro 516,46 per ogni anno di detenzione di ciascun immobile a questa assegnato, dall’apertura della successione al 31 dicembre 1992, e condannò P.A. al pagamento della somma di Euro 11.052,80 a titolo di rimborso delle anticipazioni sostenute dai convenuti in favore della massa ereditaria.

Interposto appello principale da parte di P.G. e P. I. ed appello incidentale da parte di P.A., con sentenza n. 723 del 2 maggio 2005 la Corte di appello di Torino riformò in parte tale decisione, riliquidando sia la somma dovuta a P.A. per la detenzione dei locali ad essa assegnati, che quantificò in Euro 19,83 l’anno, sia l’importo da questi dovuto alla controparte, che ridusse a Euro 3.624,17, decurtando le spese relative agli immobili assegnati ai convenuti, confermando per il resto la pronuncia di primo grado. A sostegno di tale conclusione, la Corte torinese osservò che l’attrice non aveva fornito alcuna prova che tutti gli immobili a lei assegnati fossero stati in precedenza detenuti dai convenuti P.G. e P.I., fatta eccezione per un locale adibito a magazzino, e che, viceversa, andavano espunte dalla richiesta riconvenzionale avanzata da questi ultimi tutte le voci che attenevano alle spese di gestione degli immobili che erano stati loro assegnati; dichiarò inoltre inammissibile la domanda avanzata da P.A. per il pagamento degli interessi sui frutti ereditari, essendo stata essa proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni e non avendo le controparti accettato il contraddittorio.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 16 giugno 2006, ricorre P.A., affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria.

Resistono con distinti controricorsi P.G. e P.I. e P.M. e P.C..

P.P. non ha invece svolto attività difensiva.

P.G. e P.I. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 e segg. cod. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere in larga parte respinto la domanda di P.A. di condanna di P.G. e P.I. al pagamento dei frutti sugli immobili ritenendo non raggiunta la prova del loro effettivo godimento da parte dei convenuti. La valutazione così operata dalla Corte di appello, sostiene la ricorrente, è errata, per non avere essa tenuto conto degli elementi probatori in atti ovvero per averli non attentamente valutati. In particolare, il giudice di merito non ha considerato che, seppure gli immobili risultavano sgomberi, di essi la ricorrente non aveva mai avuto la chiave, che era rimasta nelle mani dei convenuti, che, come risultava dalle lettere intercorse tra i legali delle parti, si erano sempre rifiutati di consegnarla. Non una sola parola il giudicante ha poi speso in ordine alla vicenda del terreno oggetto di espropriazione da parte dell’Anas, dal cui carteggio risultava affittato a tale B. A., persona del tutto sconosciuta alla esponente. Nè la Corte ha tenuto conto della conformazione e stato di fatto dei beni, cui si può accedere solo attraverso una scala comune.

In sede di controricorso P.M. e P.C. hanno eccepito l’inammissibilità del motivo per la mancata formulazione del quesito previsto dall’art. 366 bis cod. rpoc. civ..

Quest’ultima eccezione, che va esaminata per prima investendo una questione di inammissibilità, è infondata.

E’ sufficiente al riguardo rilevare che la disposizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., che è stato introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 (poi abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d)), trovava applicazione, per espressa previsione della stessa legge (art. 27), soltanto per i ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a partire dal 2 marzo 2006, mentre la sentenza impugnata risulta pubblicata, mediante deposito in Cancelleria, il 2 maggio 2005.

Passando all’esame del motivo, esso va comunque dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata ha rigettato la domanda dell’attrice di condanna della controparte al pagamento dei frutti sugli immobili a lei assegnati in sede di divisione sul presupposto che la istante non avesse fornito alcuna prova del fatto che essi, in precedenza, erano stati effettivamente goduti dai convenuti. La ricorrente censura tale ricostruzione dei fatti assumendo che la Corte territoriale avrebbe malamente esaminato alcune prove e non avrebbe affatto valutato altre. La ricorrente indica le circostanze che non sarebbero state esaminate, ma non i mezzi di prova dai quali esse risulterebbero. Così formulata, la censura è palesemente inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse e, altresì, se esse sono state ritualmente prodotte in giudizio (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006).

Nel caso di specie, in particolare, il ricorso non rispetta il suddetto principio di autosufficienza, in quanto omette completamente non solo di riprodurre il testo dei documenti o delle prove che assume essere state mal valutate dal giudice territoriale, ma altresì di indicare esattamente, per lo meno per alcune di esse, da quali atti esse risultano e in che modo essi hanno trovato ingresso nel giudizio. Trattasi, all’evidenza, di mancanze che impediscono a questa Corte, quale giudice di legittimità, qualsiasi valutazione sul punto.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che il giudice di appello non si sia pronunciato sulla domanda con cui l’attuale ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni provocati agli immobili a lei assegnati, occupati dai convenuti P.G. e P.I., a causa del degrado e dell’incuria nella loro manutenzione, il mezzo è infondato.

La domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’attrice si fondava, invero, sullo stesso presupposto di fatto su cui poggiava la domanda diretta al pagamento dei frutti, che vale a dire gli immobili a lei assegnati erano stati, medio tempore, occupati e goduti dai convenuti. La Corte di appello, come si è detto, ha rigettato quest’ultima domanda per non avere la parte dato prova di tale occupazione dei beni. Tale motivazione implicava, all’evidenza, anche la reiezione della richiesta risarcitoria, fondata, in parte, sul medesimo fatto costitutivo, oltre che su quello, ulteriore, che fossero stati arrecati danni agli immobili. Il rigetto di tale domanda era pertanto da considerarsi implicito nel rigetto dell’altra e la sua motivazione agevolmente rinvenibile nella affermata mancanza di prove in ordine alla detenzione dei beni da parte dei convenuti.

Deve pertanto escludersi sia il vizio di omessa pronuncia, che quello di insufficiente motivazione.

Il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la statuizione della sentenza impugnata che ha condannato la ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.624,17 a titolo di rimborso delle spese sostenute dai convenuti per la gestione della massa ereditaria, assumendo che la Corte di merito ha proceduto alla quantificazione di tale importo in assenza di validi elementi di prova, essendosi basata unicamente sulle risultanze di un rendiconto che era stato oggetto di contestazione da parte dell’attrice e cadendo oltretutto in una palese contraddittorietà della motivazione, dal momento che in altra parte della decisione viene affermato che da tale documento non possono trarsi argomenti di prova.

Il motivo è infondato.

Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che l’accertamento in ordine alle spese fatte dai convenuti in favore della massa ereditaria, e la loro quantificazione sono stati tratti dalla Corte di merito non solo, puramente e semplicemente, basandosi sul rendiconto, ma dando atto che esso non era stato contestato ed era stato altresì analiticamente controllato dal consulente tecnico d’ufficio (pag. 13 della sentenza).

La censura di insufficienza di motivazione, per avere la Corte fondato il proprio accertamento solo sul rendiconto, appare pertanto priva di fondamento, trovando smentita dalla lettura della sentenza impugnata.

Così pure la critica secondo cui la Corte territoriale non avrebbe considerato le contestazioni sollevate dall’attrice avverso il rendiconto, censura che peraltro appare inammissibile per genericità, non indicando la parte in alcun modo il contenuto di tali contestazioni, mancanza che impedisce alla Corte qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza, rilevanza e decisività del denunziato vizio di motivazione.

Infondata appare, infine, anche la censura di contraddittorietà della motivazione, per avere la sentenza impugnata, in altra parte, ritenuto inattendibile il rendiconto. La doglianza si basa invero su una lettura della decisione del tutto errata, atteso che la Corte di merito, laddove a pag. 10 si è pronunciata sulla domanda svolta dall’attrice diretta al pagamento dei frutti sugli immobili, non ha affatto affermato che il rendiconto era privo di intrinseca validità probatoria, ma ha soltanto precisato che esso non era a tal fine concludente, dal momento che le voci ivi annotate si riferivano ai soli immobili assegnati ai convenuti e quindi estranei alla domanda dell’attrice.

Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 189 cod. proc. civ., censurando la sentenza per avere dichiarato inammissibile la domanda dell’attrice diretta al pagamento degli interessi sui frutti ereditari, in quanto proposta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni ed in assenza di accettazione del contraddittorio dell’altra parte. Si assume al riguardo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l’accettazione del contraddittorio in questi casi non deve essere necessariamente espressa, potendo risultare anche dal comportamento negativo dell’altra parte, che implicitamente accetta il contraddittorio non sollevando l’eccezione di novità della domanda. Anche quest’ultimo motivo è infondato.

La statuizione impugnata ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di pagamento degli interessi avanzata dall’attrice in quanto proposta per la prima volta soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, tenuto conto che l’altra parte non aveva sul punto controdedotto alcuna difesa nel merito. Così decidendo la Corte di appello si è adeguata all’indirizzo prevalente della giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui, nel regime normativo antecedente alla novella del codice di rito del 1990, la domanda nuova era inammissibile, e la relativa inammissibilità poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice, a meno che la controparte non avesse accettato su di essa il contraddittorio, con la precisazione però che tale accettazione non poteva essere ravvisata in un mero silenzio o in un difetto di reazione, ma doveva estrinsecarsi in un atteggiamento difensivo inequivoco concretantesi in una contestazione specifica riferita al merito della pretesa (Cass. n. 18513 del 2007; Cass. n. 8212 del 2007; Cass. n. 14601 del 2005; Cass. n. 3159 del 2001). Nel caso di specie, pertanto, correttamente la Corte di merito ha escluso che il mero silenzio dei convenuti equivalesse ad accettazione del contraddittorio sulla domanda nuova. Nè può dubitarsi del carattere di novità della domanda di pagamento degli interessi, atteso che essa si fondava su una autonoma causa petendi ed ampliava il petitum;

in ogni caso si osserva che tale qualificazione non risulta investita da censura. La statuizione impugnata si sottrae quindi alla censura di violazione di legge sollevata, che va disattesa.

In conclusione, il ricorso è respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, in favore di P.G. e P.I., ed in Euro 1.800, di cui 200 per esborsi, in favore di P.C. e P. M., oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA