Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24099 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. I, 03/10/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 03/10/2018), n.24099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5469/2018 proposto da:

E.J., già P., elettivamente domiciliato in Roma,

Piazza Apollodori n.26, presso lo studio dell’avvocato Filardi

Antonio, rappresentato e difeso dall’avvocato Zotti Antonella,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto del 16 gennaio 2018 il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per la protezione internazionale, ha respinto la domanda di E.J. volta al riconoscimento dello status di rifugiato e quella di protezione sussidiaria, neppure riconoscendogli la protezione umanitaria.

Ha ritenuto il Tribunale che non occorresse fissare l’udienza di comparizione delle parti richiesta dal ricorrente, essendo sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle sue dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, e che il ricorso proposto dall’ E. fosse tardivo.

2. – Per la cassazione del decreto E.J. ha proposto ricorso per sei motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in modalità semplificata.

2. – Il ricorso contiene sei motivi.

2.1. – Il primo motivo è rubricato: “In via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1 così come convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, per quanto concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale”.

2.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Sempre in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5; art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva numero 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della Cedu, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 ss. c.p.c. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale”.

2.3. – Il terzo motivo è rubricato: “Sempre in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado”.

2.4. – Il quarto motivo è rubricato: “Sempre, e da ultimo, in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.

2.5. – Il quinto motivo è rubricato: “Nel merito: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11”, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto inammissibile il ricorso in quanto depositato fuori termine e per aver escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

2.6. – Il sesto motivo è rubricato: “In subordine: sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11 così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1 e 2; art. 117 Cost., comma 1 così come integrato dagli artt. 6 e 13 Cedu e dall’art. 46 paragrafo 3 della direttiva numero 32/2013”.

3. – Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

Tutte le questioni di costituzionalità sollevate sono già state ritenute in situazione analoga irrilevanti e comunque manifestamente infondate (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717), con argomenti ai quali è qui sufficiente rinviare.

Quanto alla questione della fissazione dell’udienza, questa Corte ha già affermato che: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

Va pertanto accolto in parte qua il quinto motivo, rimanendo le doglianze spiegate per il resto assorbite, e la causa va rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza, liquidando altresì le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie nei termini indicati in motivazione il quinto motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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