Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24098 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24098 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 6901-2011 propcstc da:
VILLA S.ANNA S.P.A. 00800680795, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio
dell’avvocato MARTUCCELL1 CARLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato SACCHI FRANCESCO, giusta delega
2013

in atti;
– ricorrente

2607

contro

RUSU

SILVIA

RSUSLV78S50Z129U,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA M. CLEMENTI 51, presso lo

Data pubblicazione: 24/10/2013

t
t

studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentata e
difesa dall’avvocato PRESTIA SALVATORE, giusta delega
in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 388/2010 della CORTE D’APPELLO

650/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

di CATANZARO, depositata il 26/03/2010 r.g.n.

Fatto e diritto

La Corte territoriale riteneva che sulla base del materiale probatorio acquisito non fosse stata raggiunta
la prova che la dipendente si fosse dimessa dal servizio sottolineando che la società aveva omesso di
esibire, come le era stato ordinato, l’originale della lettera in data 25.6.2005 a fronte della tempestiva
contestazione da parte della lavoratrice dell’autenticità del contenuto della copia fotostatica prodotta in
atti sul rilievo che la vera data apposta era quella del 5.5.2006 (rectius 2005); che la prestazione era stata
resa ed accettata dalla società per tutto il mese di giugno e di luglio; che non vi era prova che tale
prestazione costituisse l’adempimento dell’obbligo di prestare l’attività lavorativa durante il preavviso;
che le dimissioni erano state revocate dalla lavoratrice il 25 luglio 2005 e che tale revoca andava intesa
come offerta della prestazione di un rapporto già ricostituitosi per effetto dell’effettiva prestazione
dell’attività, con la conseguenza che il licenziamento oralmente intimato nella medesima data era
inefficace perché privo di forma scritta.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la s.p.a. Villa Sant’Anna che articola un unico
motivo con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2719 c.c. oltre che
l’illogicità della decisione. Ad avviso della ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nell’applicare
l’art. 2719 c.c. poiché aveva omesso di distinguere il caso del disconoscimento della sottoscrizione e del
contenuto da quello della contestazione della conformità di uno solo degli elementi della copia
fotostatica ( la data). Diversamente, secondo la società ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto
accertare la conformità della copia all’originale senza che fosse necessaria la richiesta di verificazione
della scrittura privata, ricorrendo ad altri mezzi di prova ivi comprese le presunzioni.
Sottolinea ancora che per evitare che il documento le fosse opposto la lavoratrice avrebbe dovuto
proporre querela di falso, mai introdotta.
Illogica, poi, sarebbe l’attribuzione alla lettera di revoca delle dimissioni della valenza di offerta formale
della prestazione senza aver assunto la prova testimoniale, articolata sul punto dalla società, a conforto
dell’opposta tesi che proprio di revoca si trattasse atteso che era stata inviata proprio il giorno in cui era
scaduto il periodo di preavviso avendo come riferimento le dimissioni presentate il 25 giugno
precedente.
Resiste con controricorso la Rusu che insiste per la conferma della sentenza impugnata.
La società ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c. per replicare, tra l’altro,
all’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente .
Tanto premesso ritiene la Corte che le censure formulate con il ricorso siano inammissibili.
Dalla sentenza della Corte di appello non è possibile ricavare che la questione oggi prospettata con il
ricorso per cassazione relativamente alla pretesa violazione dell’art. 2719 c.c. sotto il profilo della
mancata ammissione dei mezzi istruttori fosse stata, in quella sede, devoluta al giudice del gravame.

3

(ot

La Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto dalla Villa Sant’Anna s.p.a. e confermava la
sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a
Rusu Silvia il 22.3.2004 condannando la società a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a
risarcirle il danno patito ai sensi dell’art. 18 della 1. n. 300 del 1970.

Occorre premettere che, come è noto, in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata
questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella
sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di
evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare
l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia
fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di
esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. 22.1.2013 n. 1435 e già Cass. n. 22540/2006 e n.

Orbene, osserva il Collegio che, nel caso in esame, nulla è riportato nel ricorso per Cassazione che
contiene, quale unico riferimento, il richiamo alle prove articolate in primo grado la cui richiesta è stata
reiterata in appello.
Tuttavia, tale richiamo non è sufficiente per poter ritenere che sia stata ritualmente devoluta in appello
la valutazione della correttezza dell’operato del Tribunale che aveva fondato il suo giudizio sulla
inidoneità della documentazione prodotta dalla società ad attestare l’avvenuta presentazione da parte
della Rusu delle dimissioni proprio nella data riportata nel documento prodotto in giudizio in fotocopia.
Tale specifica questione avrebbe dovuto essere specificatamente impugnata dalla società e, solo in tal
caso, avrebbe potuto costituire oggetto di un riesame la valutazione del documento già espressa dal
primo giudice.
Il ricorso va pertanto disatteso e le spese del giudizio, regolate secondo il criterio della soccombenza e
da distrarsi in favore dell’antistatario , sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM
la Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 3000,00 per compensi
professionali ed in € 50,00 per esborsi. Oltre IVA e CPA. Spese da distrarsi.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2013

il consigliere est.

re idente
‘T

230/2006).

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