Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24098 del 13/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 19/09/2017, dep.13/10/2017),  n. 24098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12262-2014 proposto da:

COMUNE BORGO VIRGILIO, in persona del Commissario prefettizio Dott.

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO BEZZI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., T.E., T.A., BORGHI SRL IN

LIQ.NE;

– intimati –

Nonchè da:

C.M., T.E., T.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

ORLANDO SIVIERI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALBERTO ARRIGO GIANOLIO giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE BORGO VIRGILIO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO BEZZI giusta procura speciale a margine del

ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1271/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

con sentenza del 18 marzo 2011, il Tribunale di Mantova, nella causa promossa da T.G. nei confronti del Comune di Virgilio – e con la chiamata in causa, da parte di quest’ultimo, della Borghi S.r.l. e della Axa Assicurazioni S.p.a. – al fine di sentir condannare il convenuto al risarcimento dei danni asseritamente subiti per il dissesto di un immobile dell’attore, sito in (OMISSIS), a causa di lavori eseguiti per la costruzione di un collettore della fognatura comunale, rigettò la domanda attorea nei confronti del Comune, dichiarò non esservi luogo a provvedere sulle domande di manleva formulate dal convenuto nei confronti delle società chiamate in causa, compensò le spese tra le parti originarie e condannò il Comune alle spese di lite in favore delle chiamate;

avverso la sentenza di primo grado C.M., anche in nome della figlia minore T.E., e T.A., quali eredi di T.G., proposero gravame, cui resistette il Comune di Virgilio, il quale ripropose, in via subordinata, la domanda di manleva nei confronti della Borghi S.r.l.; non si costituirono in quel grado le società appellate;

la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 1271/13, depositata in data 19 novembre 2013, in riforma della decisione impugnata, dichiarò la responsabilità del Comune di Virgilio nella determinazione dell’evento di cui si discute in causa e lo condannò a risarcire alle appellanti i danni dalle medesime subite, liquidati in Euro 53.953,00, oltre rivalutazione ed interessi, nonchè alle spese del doppio grado di giudizio, in favore delle predette, e rigettò la domanda del Comune nei confronti della Borghi S.r.l.;

avverso la sentenza della Corte di merito il Comune di Borgo Virgilio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

C.M., T.E., e T.A., hanno resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale basato su un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il Comune;

l’intimata Borghi S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo non ha svolto attività difensiva in questa sede;

con atto depositato presso questa Corte in data 13 settembre 2017, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso principale, con compensazione delle spese, avendo le parti transatto la causa;

con atto depositato presso questa Corte pure in data 13 settembre 2017, le ricorrenti incidentali hanno, a loro volta, dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale, con compensazione delle spese, avendo le parti transatto la causa;

entrambi gli atti di rinuncia risultano sottoscritti dai difensori delle parti e, per adesione, dai difensori delle rispettive controparti, difensori ai quali tutti risulta conferito il potere di rinunziare e di accettare la rinuncia agli atti.

Diritto

RITENUTO

che:

il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;

alla luce dei predetti rituali atti di rinuncia, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale;

l’adesione reciproca delle parti costituite alle predette rinunce consente di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391 c.p.c., comma 4) tra le parti costituite;

non vi è luogo a provvedere per le spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede;

pur trattandosi di ricorsi soggetti, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente principale e le ricorrenti incidentali non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le impugnazioni dette.

PQM

 

La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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