Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24098 del 13/10/2017
Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 19/09/2017, dep.13/10/2017), n. 24098
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12262-2014 proposto da:
COMUNE BORGO VIRGILIO, in persona del Commissario prefettizio Dott.
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DOMENICO BEZZI giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– ricorrente –
contro
C.M., T.E., T.A., BORGHI SRL IN
LIQ.NE;
– intimati –
Nonchè da:
C.M., T.E., T.A., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato
ORLANDO SIVIERI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALBERTO ARRIGO GIANOLIO giusta procura speciale in
calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
COMUNE BORGO VIRGILIO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DOMENICO BEZZI giusta procura speciale a margine del
ricorso principale;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 1271/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 19/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
Fatto
CONSIDERATO
che:
con sentenza del 18 marzo 2011, il Tribunale di Mantova, nella causa promossa da T.G. nei confronti del Comune di Virgilio – e con la chiamata in causa, da parte di quest’ultimo, della Borghi S.r.l. e della Axa Assicurazioni S.p.a. – al fine di sentir condannare il convenuto al risarcimento dei danni asseritamente subiti per il dissesto di un immobile dell’attore, sito in (OMISSIS), a causa di lavori eseguiti per la costruzione di un collettore della fognatura comunale, rigettò la domanda attorea nei confronti del Comune, dichiarò non esservi luogo a provvedere sulle domande di manleva formulate dal convenuto nei confronti delle società chiamate in causa, compensò le spese tra le parti originarie e condannò il Comune alle spese di lite in favore delle chiamate;
avverso la sentenza di primo grado C.M., anche in nome della figlia minore T.E., e T.A., quali eredi di T.G., proposero gravame, cui resistette il Comune di Virgilio, il quale ripropose, in via subordinata, la domanda di manleva nei confronti della Borghi S.r.l.; non si costituirono in quel grado le società appellate;
la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 1271/13, depositata in data 19 novembre 2013, in riforma della decisione impugnata, dichiarò la responsabilità del Comune di Virgilio nella determinazione dell’evento di cui si discute in causa e lo condannò a risarcire alle appellanti i danni dalle medesime subite, liquidati in Euro 53.953,00, oltre rivalutazione ed interessi, nonchè alle spese del doppio grado di giudizio, in favore delle predette, e rigettò la domanda del Comune nei confronti della Borghi S.r.l.;
avverso la sentenza della Corte di merito il Comune di Borgo Virgilio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
C.M., T.E., e T.A., hanno resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale basato su un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il Comune;
l’intimata Borghi S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo non ha svolto attività difensiva in questa sede;
con atto depositato presso questa Corte in data 13 settembre 2017, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso principale, con compensazione delle spese, avendo le parti transatto la causa;
con atto depositato presso questa Corte pure in data 13 settembre 2017, le ricorrenti incidentali hanno, a loro volta, dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale, con compensazione delle spese, avendo le parti transatto la causa;
entrambi gli atti di rinuncia risultano sottoscritti dai difensori delle parti e, per adesione, dai difensori delle rispettive controparti, difensori ai quali tutti risulta conferito il potere di rinunziare e di accettare la rinuncia agli atti.
Diritto
RITENUTO
che:
il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;
alla luce dei predetti rituali atti di rinuncia, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale;
l’adesione reciproca delle parti costituite alle predette rinunce consente di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391 c.p.c., comma 4) tra le parti costituite;
non vi è luogo a provvedere per le spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede;
pur trattandosi di ricorsi soggetti, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente principale e le ricorrenti incidentali non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le impugnazioni dette.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017