Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24098 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 07/09/2021), n.24098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1667-2020 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B.

MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DI PORTO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO VITALIZI,

MASSIMO G. MESSINA;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURA BANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2556/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 2556/2019 depositata il 22-10-2019 e notificata il 28-10-19 la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da T.A. avverso la sentenza n. 569/2017 del Tribunale di Livorno che aveva dichiarato ex art. 269 c.c., la paternità giudiziale di T.A. nei confronti di C.P..

2. Avverso detta sentenza T.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui resiste con controricorso G.P., già C.P.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 111 Cost.. Ad avviso del ricorrente, ricorre un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito ritenuto superata la questione della mancata manifestazione “personale” in primo grado, da parte del ricorrente stesso, del rifiuto di sottoporsi al test del DNA, espresso dal solo difensore. Deduce che la valida manifestazione di volontà oppositiva resa in secondo grado dal ricorrente era priva di efficacia sanante, che la Corte d’appello non ha esplicitato il percorso logico-giuridico posto a base della decisione e non era venuto meno il suo interesse alla pronuncia su tale questione, anche sotto il solo profilo dell’ingiusta condanna alle spese di lite di primo grado.

3.1. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 116 c.p.c., per non avere la Corte d’appello ammesso, senza adeguata motivazione, la testimonianza di D.A.M., moglie del ricorrente, quale teste di riferimento, escussione, a suo dire, necessaria per verificare l’attendibilità di altro teste, C.S., su quanto da quest’ultimo riferito in ordine a circostanze svoltesi in presenza della D.. Deduce che la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento su di un’errata valutazione dell’istruttoria testimoniale, dato che l’esistenza della sua relazione con la madre del C. era stata ritenuta dimostrata sulla base di una dichiarazione scritta di quest’ultima di dubbia autenticità e provenienza.

4. Il primo motivo è infondato, non ricorrendo il vizio motivazionale denunciato. La Corte d’appello, con motivazione adeguata e non inferiore al minimo costituzionale (Cass. S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 20721 del 2018), prima ha dato atto delle risultanze istruttorie, in base alle quali il Tribunale aveva ritenuto dimostrata la relazione tra il ricorrente e la G. madre del controricorrente – in epoca compatibile con il concepimento per cui è causa, essendo passata in giudicato la sentenza di disconoscimento del figlio da parte di C.R., coniuge di G.M.T.. Di seguito la Corte di merito ha dato atto che in appello, in cui era stata disposta C.T.U. genetica, il T. aveva validamente espresso, con dichiarazione scritta dallo stesso firmata, il rifiuto a sottoporsi all’esame, ritenendo, correttamente e all’evidenza, “superata” perché irrilevante la questione dell’invalidità del primo rifiuto, espresso dal difensore e non dalla parte personalmente davanti al Tribunale. A ciò si aggiunga che, in base a quanto è dato desumere dalla motivazione della sentenza impugnata, il convincimento del Tribunale era stato fondato anche su altre risultanze probatorie, non solo sul rifiuto del convenuto di sottoporsi al test genetico invalidamente prestato, sicché, avuto anche riguardo a tale profilo e in ogni caso in applicazione del principio secondo cui la soccombenza deve valutarsi in base all’esito complessivo della lite (Cass. n. 9064 del 2018), è priva di pregio la doglianza circa la mancata considerazione di quell’invalidità ai fini delle spese di lite.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente, sotto l’apparente denuncia della violazione dell’art. 116 c.p.c., e del vizio motivazionale, in realtà si duole della valutazione delle risultanze istruttorie e mira ad una rivisitazione del merito.

La violazione dell’art. 116 c.p.c., (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (tra le tante Cass. n. 18092 del 2020 e Cass. n. 1229 del 2019). Infatti, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 21187 del 2019). Nella specie la Corte di merito ha dato conto, con motivazione adeguata, degli elementi probatori indicati dal Tribunale (testimonianza, dichiarazione scritta della madre e deduzioni in fatto svolte dal T. circa una sua permanenza all’estero nel periodo del concepimento), in relazione ai motivi d’appello formulati dall’odierno ricorrente e incentrati, principalmente, sul suo rifiuto a sottoporsi alla prova del D.N.A..

Il ricorrente si limita a criticare il giudizio di attendibilità delle testimonianze, in particolare di quella del fratello dell’attore, e delle altre risultanze probatorie effettuato dalla Corte di merito, inammissibilmente sollecitando una rivalutazione del materiale istruttorio.

6. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non si ravvisa sussistente, nella specie, una condotta valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente, ai fini della condanna del ricorrente, sollecitata dal controricorrente, ex art. 96 c.p.c., comma 3, (Cass. n. 3830 del 2021).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro9.100, di cui Euro100 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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