Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24097 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 30/10/2020), n.24097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30093-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.F.P., nella qualità di proprietario

dell’immobile sito in (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GARIGLIANO 74 B, presso lo studio dell’avvocato MARIO

G., che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1476/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro G.F.P., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento concernente la revisione del classamento dell’immobile sito in (OMISSIS). Secondo la CTR l’impugnazione era inammissibile in quanto effettuata a mezzo servizio privato postale.

La parte intimata si è costituita con controricorso. Pure depositando memoria.

L’Agenzia ricorrente deduce con il primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38 e dell’art. 327 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 21 e 53. La CTR avrebbe errato nel ritenere inesistente la notifica a mezzo poste private.

Lamenta poi la ricorrente, col secondo motivo, la violazione dell’art. 156 c.p.c., assumendo che non vertendosi in ipotesi di inesistenza della notifica la costituzione dell’appellato in fase di gravame avrebbe comunque sanato l’invalidità della notifica a mezzo posta privata, ove tale fosse stata ritenuta.

La causa va rinviata a nuovo ruolo sollecitando l’acquisizione del fascicolo di merito.

P.Q.M.

Manda alla cancelleria di disporre l’acquisizione del fascicolo

di merito e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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