Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24097 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.13/10/2017),  n. 24097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5619-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI

STROZZI 30, presso lo studio dell’avvocato ITALO MASTROLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELA MARIA MASSANELLI giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI PESARO E URBINO, in persona del Direttore Generale Dott.

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 56

QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BONACCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA BEATRICE

RIMINUCCI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE MARCHE;

– intimata –

Nonchè da:

REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. MORICHINI 41,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GABRIELLA DE BERARDINIS giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

PROVINCIA DI PESARO E URBINO, in persona del Direttore Generale Dott.

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 56

QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BONACCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA BEATRICE

RIMINUCCI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 664/2014 del TRIBUNALE di PESARO, depositata

il 12/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso principale, proposto da

C.M. avverso la sentenza pronunciata in grado di appello dal

Tribunale di PESARO in composizione monocratica n. 664/2014, con

conseguente assorbimento del motivo di gravame incidentale tardivo

proposto dalla Regione Marche avverso la suddetta sentenza;

Fatto

RILEVATO

che:

la domanda di C.M., proposta con citazione notificata addì 08/07/2010, per conseguire dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino il risarcimento dei danni patiti per l’impatto del 16/05/2008 con un capriolo mentre percorreva la s.p. (OMISSIS) a bordo del suo ciclomotore, fu accolta dall’adito giudice di pace nei confronti soltanto della seconda convenuta, condannata al pagamento di Euro 1.306,99, oltre accessori e spese;

la sentenza di primo grado fu appellata dalla Provincia ed il C., costituendosi solo il giorno prima dell’udienza, chiese in via principale il rigetto del gravame o, in subordine e per il caso di accoglimento dell’eccezione di difetto di passiva legittimazione della Provincia, la condanna, in vece di quella, della Regione Marche: la quale comunque contestò la propria legittimazione;

il tribunale di Pesaro ritenne non provata l’esistenza di una delega alla Provincia che, sulla scorta di Cass. 4202/11, la legittimasse quale titolare di concreti poteri di controllo sulla fauna selvatica e, quindi, accolse il gravame, mandando assolta l’appellante da ogni pretesa del danneggiato, per poi rilevare come la sua domanda di condanna della Regione in luogo della Provincia fosse tardiva, siccome appunto proposta con atto depositato oltre il termine previsto dall’art. 343 c.p.c. per la proposizione dell’appello incidentale, qualificato unico mezzo per proporla;

per la cassazione di tale sentenza di secondo grado, resa col n. 664 il 12/07/2014, ricorre oggi, affidandosi ad un motivo, il C.; resistono, con separati controricorsi, sia la Provincia di Pesaro e Urbino che la Regione Marche, la quale anzi dispiega ricorso incidentale su di un motivo, cui replica con ulteriore controricorso la Provincia; e, per l’adunanza in camera di consiglio, non partecipata, del giorno 12/09/2017, il Pubblico Ministero deposita le sue conclusioni scritte (di rigetto del ricorso principale ed assorbimento dell’incidentale tardivo) e ciascuna delle controricorrenti una memoria ai sensi, rispettivamente, del secondo e del terzo periodo dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 (inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197).

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

il ricorrente principale lamenta, con l’unitario motivo, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 346 c.p.c. e (art.) 343 c.p.c. (art. 360 n. 3, 4 c.p.c.)”, sostanzialmente deducendo la sufficienza della riproposizione della domanda di condanna della Regione Marche, siccome non accolta in primo grado;

la ricorrente incidentale adduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – L. n. 157 del 1992, art. 1, comma 3 19…; L.R. n. 7 del 1995, artt. 2, 3, 25,34 bis, 35,41 e 12; motivazione illogica su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”;

va peraltro preliminarmente rilevato che l’impugnazione proposta dal ricorrente principale è inammissibile, in quanto la procura speciale notarile conferita al suo difensore, essendo stata formata il 24/02/2015 come risulta dall’attestazione facente fede fino a querela di falso del notaio rogante l’autenticazione, è manifestamente successiva alla notifica del ricorso, avviata il 20 dello stesso mese;

in merito va ribadito il principio in base al quale la violazione del necessario requisito di anteriorità della procura speciale a ricorrere in Cassazione rispetto – se non alla formazione, quanto meno – alla notifica del ricorso ne comporta l’inammissibilità (in complessivi termini sui requisiti della procura, tra le più recenti, v. Cass. 17/03/2017, n. 7014; tra le più remote: Cass. 28/05/1965, n. 1081), la quale ultima, in base a principi altrettanto generali, non può considerarsi sanabile (sull’insanabilità dei difetti della procura speciale a ricorrere per Cassazione, in generale: Cass. 8708/09, Cass. 9464/12; argum. ex Cass. 5210/00 e Cass. 27385/05; a contrario, tra moltissime altre: Cass. 20812/00, Cass. 24422/16);

l’inammissibilità dell’impugnazione principale comporta poi, ex art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia di quella incidentale, siccome tardivamente proposta (01/04/2015) rispetto allo spirare del termine ordinario di impugnazione (sei mesi dal 12/07/2014, sia pure prorogati della sospensione feriale);

tanto dovendo dichiararsi in dispositivo, conseguono la condanna dell’unico soccombente C. al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle controricorrenti (quanto all’incidentale tardiva, in base al principio di cui a Cass. 20/02/2014, n. 4074);

ancora, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito: ma tanto nei confronti del solo ricorrente principale, unica delle parti la cui impugnazione è dichiarata inammissibile e non estendendosi la previsione appena richiamata, attesa la sua natura lato sensu sanzionatoria di una condotta processuale vanamente sollecitatoria dell’attività processuale, al di fuori dei casi tassativamente previsti (tra cui appunto non figura l’inefficacia).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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