Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24097 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per confitto di competenza, iscritto al n. R.G.

27135/2018 sollevato dal Tribunale di Bologna con ordinanza n.

21445/2019 RG nel procedimento vertente tra:

R.M. da una parte, BANCA DEI MONTI DI PASCHI DI SIENA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, rappresentata e difesa

dagli avvocati GIUSEPPE LOMBARDI, DAVID VITTONE TASSINARI da

l’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SOLDI ANNA MARIA che visto

l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione in camera

di consiglio, affermi che la competenza a conoscere della

controversia è il Tribunale di Parma.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa – dinanzi al quale è stato riassunto il giudizio inizialmente incardinato presso il Tribunale di Parma – con ordinanza in data 23 ottobre 2020 ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di competenza dinanzi questa Corte, chiedendo di indicare il giudice competente a conoscere la controversia di cui pure ha affermato la corretta introduzione davanti al giudice ordinario.

Il giudizio, relativo alla controversia tra banca convenuta e cliente in relazione a dedotti vizi di un contratto di investimento ed all’inadempimento dell’istituto non interferiva, se non in modo occasionale, con il rapporto societario che ne era conseguenza.

Il signor R.M. aveva convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per ottenere la declaratoria di nullità o l’annullamento del contratto di investimento concluso con l’istituto, avente ad oggetto le obbligazioni emesse dalla seconda poi convertite in azioni, o, in subordine, la risoluzione del contratto per violazione degli obblighi informativi in ordine all’investimento, con condanna della banca alla restituzione della somma versata.

2. La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5, illustrata da ulteriore memoria, in cui ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa.

La caducazione dell’originaria operazione di investimento, in seguito alla richiesta di nullità, annullamento o risoluzione del contratto di investimento, avrebbe comportato effetti restitutori reciproci tra le parti, potenzialmente incidenti, nella forzosa conversione delle obbligazioni in azioni, sugli assetti proprietari dell’organizzazione societaria.

3. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di Cassazione ha concluso per iscritto ex art. 380-ter c.p.c., chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Parma.

4. Il conflitto negativo di competenza deve essere risolto con l’affermazione che la causa deve proseguire dinanzi al Tribunale di Parma.

La controversia infatti ha ad oggetto esclusivamente la validità di un contratto di investimento finanziario e la questione su cui questa Corte è chiamata a pronunciate è se là dove il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, attribuisce alle sezioni specializzate per l’impresa la competenza a conoscere delle controversie inerenti “l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione del rapporto societario” o ancora “i negozi aventi ad oggetto le partecipazioni sociali”, il riferimento così operato sia ad un giudizio in cui si controverta della validità dei negozi che hanno determinato la vicenda traslativa delle partecipazioni sociali o, piuttosto, a quello in cui si contesti l’atteggiarsi della vicenda societaria.

Si tratta di stabilire se il vaglio della bontà, o meno, delle operazioni di investimento finanziario che si siano tradotte nel trasferimento della titolarità di azioni determinino la devoluzione alla cognizione della sezione specializzata o se, a tal fine, sia richiesto che si controverta anche di questioni relative alla gestione del rapporto societario esito del trasferimento.

La risposta va data in continuità con l’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo il quale il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, come sostituito dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d), conv. con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27, al comma 2, dove dispone che “Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile… per le cause e i procedimenti:… b)relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”; ed al comma 3: “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2” deve essere inteso nel senso che la devoluzione del giudizio dal tribunale ordinario alla sezione specializzata per l’impresa, anche quando il primo sia relativo a vicende che hanno realizzato il trasferimento della titolarità delle azioni, si realizza ove l’accertamento sia direttamente inerente alla questione societaria ed all’esercizio dei diritti che vengono dalla titolarità di partecipazioni sociali.

Deve aversi pertanto un legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali che deve riscontrarsi alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e tanto non avviene là dove, come nella fattispecie in esame, la domanda non attiene direttamente al trasferimento delle azioni, ma al contratto di intermediazione, negozio il cui oggetto è costituito dalle partecipazioni sociali soltanto in via mediata in esito alla declaratoria di nullità o risoluzione del primo (Cass. n. 22340 del 2020; Cass. n. 1826 del 2018).

5. L’azione promossa dal R.M. diretta ad ottenere la nullità per vizi di un contratto di investimento concluso tra cliente e banca o la sua risoluzione per inadempimento degli obblighi da parte della banca non tocca, se non in via mediata, il rapporto societario che del primo è la conseguenza, essendo il cliente, in esito alle dedotte vicende, divenuto socio dell’intermediario finanziario.

Si tratta di una interpretazione di delimitazione della competenza specializzata, coerente con l’esigenza di evitarne l’ampliamento eccessivamente incerto, nella necessità di non contraddire l’esigenza stessa di specializzazione del tribunale delle imprese (Cass. n. 1826 del 24/01/2018; Cass. n. 8738 del 04/04/2017; Cass. n. 22340 del 15/10/2020).

6. Va quindi dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Parma.

Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Parma.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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