Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24096 del 30/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 30/10/2020), n.24096
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29651-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
IMMOBILIARE TIRRENA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI
16, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA COLUCCIA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLAMARIA MELPIGNANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1599/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la società immobiliare Tirrena spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento concernente la revisione del classamento dell’immobile sito in (OMISSIS). Secondo la CTR l’impugnazione era inammissibile in quanto effettuata a mezzo servizio privato postale.
La parte intimata si è costituita con controricorso. Pure depositando memoria.
L’Agenzia ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38 e dell’art. 327 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 21 e 53. La CTR avrebbe errato nel ritenere inesistente la notifica a mezzo poste private.
La causa va rinviata a nuovo ruolo sollecitando l’acquisizione del fascicolo di merito.
P.Q.M.
Manda alla cancelleria di disporre l’acquisizione del fascicolo di merito e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020