Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24096 del 17/11/2011
Cassazione civile sez. II, 17/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 17/11/2011), n.24096
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2783/2006 proposto da:
ICOR SRL P.I. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PELAGIO PRIMO 10,
presso lo studio dell’avvocato CENTOMIGLIA ANTONIETTA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANI MARCELLO;
– ricorrente –
contro
L.H., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA A. GRAMSCI 36, presso lo studio dell’avvocato CALO’
MAURIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SCHULLIAN MANFRED;
– controricorrente –
e contro
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO in persona del Presidente pro tempore,
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO E PER ESSA PROC COSTITUITI NEL GIUDIZIO
ALL’INTERNO DEL QUALE in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimati –
avverso l’ordinanza – cron. 6991 – del TRIBUNALE di BOLZANO,
depositata il 24/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/09/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato CALO’ Maurizio, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto dei ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 16 settembre 2004 il giudice istruttore della causa pendente davanti al Tribunale di Bolzano tra la s.r.l. ICOR e la Provincia autonoma di Bolzano ha liquidato in 35.918,68 Euro il compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio ing. L. H., il quale aveva svolto il compito di verificare “sulla base della documentazione dimessa e producenda, nonchè delle dichiarazioni dei testi: corrispondenza tra lavori da compiere secondo contratto e progetto esecutivo, base della procedura di affidamento dei lavori e lavori eseguiti distinguendosi tra i lavori eventualmente non rientranti nella previsione contrattuale da quelli integranti mere differenze esecutive e quelli effettivamente non previsti; il tutto con riferimento alle riserve 1, 2, 7, 12 e 13 come elencate in citazione; le ore in economia contabilizzate dalla ICOR e quelle riconosciute dalla stazione appaltante, indicando quelle effettivamente necessarie per compiere i lavori non contrattuali (se riscontrati) – riserva n. 21”.
Impugnato dalla s.r.l. ICOR, il provvedimento è stato confermato con ordinanza del 24 novembre 2004 dal giudice designato per la decisione.
La s.r.l. ICOR ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. L’ing. L.H. si è costituito con controricorso.
La Provincia autonoma di Bolzano non ha svolto attività difensive in questa sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la s.r.l. ICOR lamenta che all’ing. L.H. siano stati attribuiti distinti compensi, commisurati al valore di ognuna delle riserve che essa aveva formulato in relazione all’appalto oggetto della controversia.
La doglianza è fondata.
La contestualità dell’incarico, che in una causa viene conferito al consulente tecnico di ufficio, non esclude che egli abbia diritto a essere separatamente remunerato per le risposte date ai quesiti rivoltigli, se questi implicano la necessità di indagini eterogenee, da svolgere su oggetti e con criteri di natura diversa (v., per tutte, Cass. 23 marzo 2007 n. 7186). Nella specie, tuttavia, non ricorre questa ipotesi, come risulta palese dal testo del provvedimento di affidamento del compito, che si è sopra trascritto, sia pure integrato con le specificazioni indicate nel controricorso:
si trattava in ogni caso di verificare quali lavori, nell’ambito unitario dell’opera oggetto dell’appalto, fossero stati effettivamente eseguiti, nonchè di contabilizzare i maggiori costi di quelli eventualmente realizzati al di fuori delle iniziali previsioni contrattuali. Non è quindi fondata l’affermazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui si era in presenza di “autonomi incarichi” per ognuna delle “singole riserve”; esse invece davano luogo a un’unica questione, insuscettibile di essere frazionata con riferimento ai vari punti in cui era articolata, in un contesto comunque unico e uniforme. Nè è condivisibile l’assunto del giudice a quo, circa l’incongruenza di “corrispondere lo stesso compenso sia per un quesito che per cento quesiti”: il compenso spettante al consulente tecnico di ufficio, nominato per la verifica della fondatezza di più riserve analoghe, formulate in relazione a un appalto, è proporzionale al valore totale di esse (salvo il limite assoluto di 516.456,90 Euro), sicchè è comunque maggiore di quello che gli sarebbe dovuto per il caso che la riserva sia una soltanto.
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui la s.r.l. ICOR deduce la non pertinenza del riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato alla “necessità di oltre 700 ore di lavoro” impiegate dall’ing. L.H. per il compimento dell’incarico.
Accolto pertanto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della causa, stante il carattere funzionale della sua competenza, allo stesso Tribunale di Bolzano in diversa composizione, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Bolzano in diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011