Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24096 del 13/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.13/10/2017),  n. 24096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24898-2014 proposto da:

F.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CONTE, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANDREA PERRON CABUS, MICHELE TONIATTI, giusta procura

a margine del ricorso;

– intimato –

avverso la sentenza n. 95/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

per gli atti di bullismo anche di natura sessuale inflittigli, in uno ad altro convittore (poi deceduto in un incidente stradale) e che gli avevano causato gravi danni psicologici, durante l’anno scolastico 2006/07 presso il Convitto della scuola di formazione professionale di (OMISSIS), F.D. convenne in giudizio – notificandogli atto di citazione il 09/10/2010 – dinanzi al tribunale di Rovereto F.I. per conseguirne la condanna al risarcimento, una volta che il procedimento penale contro la controparte, all’epoca dei fatti all’incirca quindicenne come la vittima, si era concluso con l’estinzione del reato per positivo esito della messa alla prova;

l’adito tribunale condannò il convenuto al pagamento della somma di Euro 65.799,02, oltre al 4% annuo dal 31/05/2007 al saldo effettivo ed alle spese di lite, di c.t.u. e di c.t.p., basando la prova dei fatti sulle prove raccolte nel procedimento penale e soprattutto sulla comparazione delle testimonianze e sulla valutazione delle circostanze della formulazione della denunzia, nonchè sulle ampiamente riportate e pienamente condivise – conclusioni della c.t.u., escludendo pure qualsiasi intento calunnioso della vittima; e, qualificata sussistente la prova dei reati di percosse, violenza privata e sessuale anche di gruppo, quantificò i danni per spese mediche documentate e per la patologia psichiatrica, sebbene transeunte;

il condannato interpose appello, articolato su almeno quattro gruppi di motivi; ma la corte di appello, con ampia e articolata motivazione, respinse il gravame e condannò l’appellante alle spese anche del secondo grado, con sentenza n. 95, pubblicata il 19/3/2014 e notificata il 07/07/14: per la cui cassazione ricorre oggi, affidandosi a due motivi, F.I., senza che l’intimato espleti attività difensiva in questa sede;

infine, per l’adunanza in camera di consiglio, non partecipata, del 12/09/2017, nessuno deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

il primo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2729 c.c.”, “errata valutazione ed interpretazione degli elementi di provenienza penale nel loro rapporto con le prove formatesi in sede civile, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ai medesimi”) è inammissibile, perchè tende a scardinare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito alla stregua delle risultanze del procedimento penale: le quali, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, possono bene essere poste a fondamento del convincimento del giudice civile, potendo nel giudizio civile chi vi abbia interesse contestarne le risultanze ovvero anche allegare prove contrarie (Cass. 03/04/2017, n. 8603; Cass. 04/03/2002, n. 3102);

in particolare, delle prove raccolte nel processo penale non è stata affermata alcuna efficacia diretta dalla corte territoriale, che si è data carico di utilizzarle come elementi di prova nel giudizio civile di danni, adeguatamente valorizzate nel contesto istruttorio complessivo sottoposto al contraddittorio degli interessati, così rispettando i principi generali in materia in un contesto ordinamentale che ammette le cosiddette prove atipiche (tra le più recenti: Cass. 03/05/2016, n. 8641; Cass. 01/09/2015, n. 17392; Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. ord. 23/04/2014, n. 9116; Cass. 22/11/2012, n. 20673): e la valutazione di concludenza e di attendibilità delle testimonianze attiene ad un giudizio di fatto, che, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e la conseguente riduzione al minimo costituzionale del controllo in sede di legittimità sulla motivazione in fatto dei giudici del merito (come sancito da Cass. Sez. U. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), è notoriamente insindacabile in sede di legittimità (per tutte e tra le innumerevoli: Cass. Sez. U. 12/10/2015, n. 20412);

ed anche il controllo sulla gravità, precisione e concordanza degli elementi posti a base della presunzione è assai limitato, secondo quanto argomentato dalle richiamate Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, non potendosi contestare l’esito del procedimento inferenziale svolto dal giudice del merito, ma solo evidenziare una evidente fallacia delle premesse (Cass. 05/07/2017, n. 16502) o del procedimento presuntivo in sè considerato: ciò che non sussiste affatto nella specie, attesa l’ampia considerazione complessiva e comparata di tutte le testimonianze e la congrua e coerente motivazione fornita a sostegno della ricostruzione dei fatti, a svalutazione perfino della contrarietà con quelle di alcune dichiarazioni della medesima vittima; ricostruzione complessiva evidentemente idonea a privare di rilevanza poi pure la circostanza lamentata come non considerata (v. pag. 15 del ricorso), atteso che il ricordo di uno dei testi di non avere mai assistito ad episodi come quelli denunziati non fa certo prova dell’insussistenza di quei fatti, ove ricostruiti – come in concreto è accaduto – in base ad altri seri e congrui elementi;

del secondo motivo (di “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2059 c.c.” e “difetto di motivazione in ordine alla quantificazione del danno liquidato in sentenza”) va rilevata invece l’infondatezza, una volta riscontrato che la ricostruzione della corte di appello è chiara nella prospettazione di una protratta serie di vessazioni anche a sfondo sessuale nei confronti di una vittima oltretutto particolarmente vulnerabile dal punto di vista psicologico e che tale ricostruzione non può essere revocata in dubbio in questa sede, in difetto dei soli gravissimi vizi descritti dalle richiamate Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014: la personalizzazione nel massimo previsto dalle cc.dd. tabelle milanesi per l’inabilità temporanea si ricava agevolmente dalla natura degli atti riconosciuti commessi in danno della vittima e dalla sua attinenza alla sfera sessuale in un periodo – quale la prima adolescenza – in cui gli attentati a questa sono – anche solo per nozioni di comune esperienza – di efficacia potenzialmente devastante; la quantificazione in Euro 40.000 bene corrisponde alle voci complessivamente richieste dall’attore fin dall’atto introduttivo, essendosi risolto, in adesione della corte di merito all’evoluzione della giurisprudenza, il danno morale in quello non patrimoniale da reato ulteriore rispetto a quello biologico, correttamente parametrato ai richiamati fattori dell’estrema gravità dei reati commessi, della reiterazione dei singoli episodi illeciti nel corso di un ampio arco temporale e della debolezza psicologica della vittima, basato poi su di una valutazione necessariamente equitativa, per la natura del bene giuridico protetto e per la sua irriducibilità in termini meramente patrimoniali;

consegue all’inammissibilità del primo motivo ed all’infondatezza del secondo il rigetto del ricorso, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva il controricorrente;

ancora, deve darsi atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito;

infine, ricorrendo i presupposti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 2, (codice in materia di protezione dei dati personali), a tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte ed in ragione dell’oggetto della pronuncia deve essere disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella presente ordinanza.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti coinvolti nel sinistro riportati nell’ordinanza.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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