Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24096 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13718-2020 proposto da:

F.K., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D’APPELLO DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 275/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. F.K., cittadino della Costa d’Avorio, ricorre con quattro motivi avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego delle protezioni internazionali maggiori e del riconoscimento del diritto a quella umanitaria.

Nel racconto reso in fase amministrativa il richiedente aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese per questioni ereditarie (il padre adottivo lo aveva nominato erede ed il figlio del primo lo aveva, per tale ragione, rinchiuso in un capanno ove lo aveva tenuto recluso e picchiato per un mese intero) raggiungendo l’Italia dopo essere passato per la Libia.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione senza richiamare alcuna fonte internazionale in ordine alla situazione politico-sociale del Paese di provenienza.

Il motivo è manifestamente infondato e generico.

Il tribunale indica le fonti richiamando quelle del provvedimento impugnato e su di esse esclude l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno ed internazionale.

Il motivo è altresì generico in applicazione del principio affermato da questa Corte e per il quale, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1-bis, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14 e art. 16, comma 1, lett. b), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione vigente in Costa d’Avorio; omessa istruttoria e mancanza di motivazione.

Il motivo è inammissibile perché non concludente rispetto alle ragioni del rigetto di cui all’impugnato decreto.

Il tribunale ha ritenuto l’episodio descritto espressivo di ragioni familiari e personali, essendo il ricorrente sfuggito, abbandonando il proprio Paese, alla violenza di un fratello e rispetto a siffatta ratio, ragione del diniego di ogni forma di protezione maggiore, non si confronta il motivo che nulla deduce sul punto.

La motivazione, per gli indicati contenuti, d’altra parte sussiste ed il motivo è pertanto anche infondato là dove lamenta della prima la mancanza.

Il motivo è inammissibile poi nella parte in cui denuncia la mancata audizione del richiedente nel corso della quale, questi, avrebbe chiarito le ritenute ragioni di manifesta infondatezza del narrato.

Per giurisprudenza di questa Corte, là dove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere anche all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass., 11/11/2020, n. 25439; Cass., 07/10/2020, n. 21584).

Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, pertanto, contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass., 11/11/2020, n. 25312).

Nella specie, tale onere non è stato adempiuto.

4. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il vizio di omessa pronuncia ricorre, infatti, solo ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (ex plurimis, Cass. n. 7472 del 2017).

Lo stesso ricorrente afferma che il vizio denunciato “implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto” e, ancora, che nella specie mancherebbe “qualsiasi statuizione, neppure implicita, in merito alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria”; ma tanto non accade perché il provvedimento, invece, c’e’.

Risulta poi valutato anche l’inserimento in Italia, avendo il Tribunale affermato che non è a tal fine sufficiente l’attività lavorativa e tanto dopo avere al contempo rilevato che il narrato (relativo a questioni familiari ereditarie) non evidenzia alcuna situazione di vulnerabilità in capo al richiedente protezione.

Quanto all’ulteriore profilo della malattia (tubercolosi)pure cennato in ricorso, vero è che il ricorrente neppure precisa se ed in quale atto la prima sia stata dedotta nel giudizio di merito, così mancando la censura finanche di autosufficienza.

5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), lamentando l’adottata revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio gratuito in seguito all’apprezzata manifesta infondatezza, da parte dei giudici di merito, della domanda.

Il motivo è inammissibile in applicazione del principio, costante nelle affermazioni di questa Corte, per il quale la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione citato D.P.R., ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal citato D.P.R., art. 113 (ex multis: Cass. n. 32028 del 2018; Cass. n. 3028 del 08/02/2018Cass. n. 16117 del 2020, Cass. n. 10487 del 2020).

6. Il ricorso è conclusivamente infondato e come tale va rigettato.

Nulla sulle spese nella tardività ed irritualità della costituzione dell’Amministrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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